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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 14/12/2009, n. 75
L.R. Toscana 14/12/2009, n. 75
L.R. Toscana 14/12/2009, n. 75
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/11/2018, n. 62
- L.R. 10/11/2014, n. 65
- L.R. 14/03/2013, n. 9
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Capo I - Presidenza della Giunta regionale |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma) |
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Art. 1 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 76/1996 |
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Sezione II - Sezione XII - Omissis
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Sezione XIII - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) |
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Art. 24 - Modifiche all’articolo 2 della L.R. n. 20/20081. Il comma 2 dell’art |
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Art. 25 - Inserimento dell’articolo 18-bis nella L.R. n. 20/20081. Dopo l’articolo 18 |
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Art. 26 - Modifiche all’articolo 19 della L.R. n. 20/20081. Il comma 2 dell’articolo 19 della L.R. n. 20/2008 è sostituito dal s |
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Art. 27 - Inserimento dell’articolo 22-bis nella L.R. n. 20/20081. Dopo l’articolo 22 |
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Sezione XIV - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) |
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Art. 28 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 37/20081. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), dopo le parole: “e i consiglieri di minoranza” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000”. |
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Art. 30 - Modifiche all’articolo 11 della l.r. 37/20081. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente: “5. La successione della provincia non opera per i rapporti conseguenti all’attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c) |
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Art. 31 - Modifiche all’articolo 26 della l.r. 37/20081. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 37/2008 sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15, possono successivamente partecipare anche altri comuni contermini, non facenti parte di altre comunità montane e unioni di |
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Art. 32 - Modifiche all’articolo 28 della l.r. 37/20081. All’articolo 28 del |
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Art. 33 - Modifiche all’Allegato B della l.r. 37/20081. Le tabelle di cui all’allegato B della l.r. 37/2008, relative agli ambiti territoriali Montagna Fiorentina e Mugello, sono sostituite dalle seguenti:
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Sezione XV - Sezione XIX - Omissis
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Sezione XX - Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa) |
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Art. 43 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 40/20091. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”) |
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Art. 44 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 40/20091. Al comma 1 dell’art |
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Art. 45 - Inserimento dell’articolo 14-bis nella l.r. 40/20091. Dopo l’articolo 14 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: |
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Art. 46 - Omissis
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Art. 48 - Inserimento dell’articolo 24-bis nella l.r. 40/20091. Dopo l’articolo 24 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: “Art. |
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Art. 49 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 40/20091. L’articolo 26 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 26 - Rappresentante della Regione nelle conferenze: 1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla R |
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Art. 50 - Modifiche all’articolo 28 della l.r. 40/20091. Al comma 1 dell’art |
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Art. 52 - Modifiche all’articolo 50 della l.r. 40/20091. Al comma 1 dell’art |
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Capo II - Sviluppo economico |
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Sezione I - Omissis |
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) |
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Art. 59 - Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/20001. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 |
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Art. 60 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 39/20001. Al comma 5 dell’art |
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Art. 61 - Inserimento dell’articolo 68-bis nella l.r. 39/20001. Dopo l’articolo 68 |
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Art. 62 - Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 39/20001. L’articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 82 - Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative: a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43; b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per: 1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale; 2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformità della stessa; 3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa; c) pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo; |
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Art. 63 - Abrogazione dell’articolo 83 della l.r. 39/20001. L’articolo 83 della |
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Art. 64 - Modifiche all’articolo 85 della l.r. 39/20001. Al comma 6 dell’art |
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Sezione III - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) |
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Art. 66 - Modifiche all’articolo 38 della L.R. n. 28/2005 |
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Art. 67 - Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005 |
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Capo III - Diritto alla salute e politiche di solidarietà |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)
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Art. 70 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 16/20001. Il comma 1-bis dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente: |
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Art. 71 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/20001. Il comma 2 dell’articolo 17 della L.R. n. 16/2000 è sostituito dal seguente: |
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Sezione II - Omissis |
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Sezione III - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) |
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Art. 73 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 38/20041. Il comma 3 dell’art |
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Art. 74 - Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 38/20041. L’articolo 41 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente: “Art. 41 - Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale, naturale e di sorgente 1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una dichiarazione di inizio attività, presentata al comune, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo |
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Art. 76 - Modifiche all’articolo 46 della l.r. 38/20041. Il comma 2 dell’art |
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Art. 77 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 38/20041. Al comma 8 dell’art |
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Sezione IV - Sezione VI - Omissis
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Capo IV - Politiche territoriali e ambientali |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “disposizioni in materia di risorse idriche”) |
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Art. 83 - Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 81/19951. Dopo l’articolo 8-bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), è inserito il seguente: “Art. 8 ter - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi median |
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) |
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Art. 84 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 89/19981. Il comma 2 dell’articolo 1 della |
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Art. 85 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/19981. Il comma 3 dell’art |
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Art. 86 - Modifiche all’articolo 11 della l.r. 89/19981. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 89 |
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Sezione III - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (norme per la difesa del suolo) |
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Art. 87 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 91/19981. Il comma 1 dell’art |
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Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) |
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Art. 89 - Modifiche all’articolo 51 della L.R. n. 1/2005 |
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Art. 90 - Modifiche all’articolo 76 della l.r. 1/2005 |
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Art. 91 - Modifiche all’articolo 79 della l.r. 1/2005 |
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Art. 92 - Modifiche all’articolo 80 della l.r. 1/2005 |
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Art. 93 - Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005 |
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Art. 94 - Modifiche all’articolo 84 della l.r. 1/2005 |
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Art. 95 - Modifiche all’articolo 86 della l.r. 1/2005 |
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Art. 96 - Modifiche all’articolo 89 della l.r. 1/2005 |
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Art. 97 - Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/2005 |
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Art. 98 - Modifiche all’articolo 139 della l.r. 1/2005 |
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Capo V - Capo VI- Omissis
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