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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 23/11/2018, n. 62
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- L.R. 07/01/2019, n. 3
- L.R. 16/04/2019, n. 16
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema della diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108); Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); Visto l’articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - Legge di bilancio 2019); N3 Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alterna |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana. 2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale: |
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Art. 2 - Principi e finalità1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata. 2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità: a) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, anche attraverso azioni di informazione, formazione e qualificazione professionale degli addetti e degli operatori; |
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Art. 3 - Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale1. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni d |
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Art. 3-bis - Modulistica |
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Art. 4 - Regolamento di attuazione1. La Regione, con regolamento, da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità, stabilisce le norme di attuazione della presente legge. 2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare: a) i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica; |
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Capo II - Funzioni amministrative |
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Art. 6 - Competenze dei comuni1. Nelle materie oggetto della presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti. |
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Art. 7 - Sportello unico per le attività produttive1. L'unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge, è costituito dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'artico |
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Art. 8 - Centri di assistenza tecnica1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, anche congiuntamente ad |
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TITOLO II - Disciplina dell'attività commerciale |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 9 - Ambito di applicazione.1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita dall'articolo 1, comma 2. 2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio); |
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Art. 10 - Settori merceologici di attività1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale, all'ingrosso e al dettaglio, può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. 2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegat |
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Capo II - Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali |
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Art. 11 - Requisiti di onorabilità1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all’articolo 1: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, |
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Art. 12 - Requisiti professionali1. L’accesso e l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, dell’attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; |
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Capo III - Commercio in sede fissa |
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Art. 13 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende: a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di vendita di un esercizio commercia |
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Art. 14 - Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa.1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanit |
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Art. 15 - Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio a |
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Art. 16 - Temporary store1. L'apertura di un temporary store è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 2. |
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Art. 17 - Attività temporanea di vendita |
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Art. 18 - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. |
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Art. 19 - Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. 2. L'insediamento di una grande struttura di vendita può avvenire solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014. Tale insediamento deve es |
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Art. 20 - Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 15, 18 e 19, e gli empori polifunzionali di cui all'articolo 25, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di |
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Art. 21 - Centri commerciali1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. |
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Art. 22 - Outlet1. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamen |
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Art. 23 - Utilizzo della denominazione di outlet1. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di |
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Art. 24 - Vincoli commerciali per gli outlet1. Negli esercizi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate, salvo quanto disposto al comma 2. |
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Art. 25 - Empori polifunzionali1. Nei comuni montani, come elencati nell'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in quelli insula |
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Art. 26 - Vendita all'ingrosso e al dettaglio1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11. 2. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico non alimentare è esercitato previa comunicazione al SUAP "o alla CCIAA"N1 competente per territorio. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico alimentare è soggetto a notifica sanitaria di cui all'articolo 14, comma 2, e a presentazione della SCIA di cui all'articolo 19-bis della L. 241/1990 al SUAP competente per territorio. 3. L'eser |
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Art. 27 - Esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie1. Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti: a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio; b) legnami; |
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Capo IV - Vendita della stampa quotidiana e periodica |
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Art. 28 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende: a) per punti vendit |
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Art. 29 - Punti vendita non esclusivi1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica previa presentazione della SCIA di cui all'articolo 30, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali: a) le rivendite di generi di monopolio; |
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Art. 30 - Esercizio dell'attività1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al |
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Art. 31 - Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio: a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni; |
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Capo V - Commercio su aree pubbliche |
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Art. 32 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende: a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità; b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la di |
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Art. 33 - Tipologie di commercio su aree pubbliche1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società secondo le seguenti tipologie: |
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Art. 34 - Esercizio dell'attività1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in conc |
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Art. 35 - Attività mediante posteggio1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. 2. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare ", an |
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Art. 36 - Concessioni temporanee di posteggio1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario. 2. Il comune rilascia agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteg |
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Art. 37 - Assegnazione dei posteggi1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi. 2. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, il comune invia i bandi di cui al comma 1 alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione. I bandi sono altresì affissi all'albo pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale o, ove non istituite, a livello provinciale. 3. L’autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall’iscrizione nel registro imprese per il commercio |
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Art. 38 - Esercizio dell'attività in forma itinerante1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della L. 241/1990, d |
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Art. 39 - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusio |
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Art. 40 - Fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. |
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Art. 40-bis - Mercatini dei non professionisti1. Nei mercatini dei non professionisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00. N36 2. I non professionisti devono essere in possesso dei req |
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Art. 41 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie: a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritt |
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Art. 42 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e a |
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Art. 43 - Piano e regolamento comunali1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare: a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato; c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni. 2. Ai fini dell'individu |
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Art. 44 - Obbligo di regolarità contributiva1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 35 e nell'ambito dei controlli sulle SCIA presentate ai sensi dell'articolo 38, i comuni verificano, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la se |
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Art. 45 - Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del DURC1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 44 sono assolti mediante verifica della |
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Art. 46 - Rateizzazione del debito contributivo1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all'operatore che ha ottenuto dall'I |
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Capo VI - Somministrazione di alimenti e bevande |
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Art. 47 - Definizioni1. Ai fini del presente capo, si intende: a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio; |
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Art. 48 - Esercizio dell'attività1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 1-bis. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g). |
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Art. 49 - Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'articolo 51, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi: a) vocaz |
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Art. 50 - Abilitazione all'esercizio dell'attività1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della L. 241/1990, |
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Art. 51 - Attività stagionale1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e non continuativa per un pe |
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Art. 52 - Attività temporanea1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). |
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Art. 53 - Attività non soggette a requisiti comunali1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 49 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di: 1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia; 2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni; 3) stabilimenti balneari, impianti sportivi; 4) cinema, teatri, librerie |
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Art. 54 - Somministrazione mediante distributori automatici1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis |
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Capo VII - Attività economiche su aree pubbliche |
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Art. 55 - Attività economiche su aree pubbliche1. La concessione per |
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Art. 56 - Obbligo di regolarità contributiva per le attività su aree pubbliche1. Alle attività di cui all'articolo 55 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46. |
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Capo VIII - Distribuzione di carburanti |
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Sezione I - Definizioni |
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Art. 57 - Definizioni1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intende: a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi); |
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Sezione II - Impianti stradali |
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Art. 59 - Compatibilità degli impianti esistenti1. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui all'articolo 58, il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 442/2000, secondo quanto stabilito all'articolo 1, comma 102, della L. 124/2017, con la quale attesta se l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste all'articolo 60, oppure che, pu |
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Art. 60 - Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti1. Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della L. 124/2017, sono considerati incompatibili nei seguenti casi: |
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Art. 61 - Nuovi impianti1. I nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del D.Lgs. 257/2016. 2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1, gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente: a) per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas na |
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Art. 62 - Impianti ad alto erogato1. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Firenze, Lucca e Prato, ai sensi dell'allegato IV del D.Lgs. 257/2016, hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per |
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Art. 63 - Tipologie di impianti1. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga |
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Art. 64 - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nel rispetto dei termi |
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Art. 65 - Attività e servizi integrativi1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento. 2. Negli impianti di distribuzione di carburanti può essere esercitata: a) l'attività di vendita al dettaglio, prev |
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Art. 66 - Modifiche degli impianti1. Costituisce modifica all'impianto: a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati; b) la variazione del numero di colonnine per l'erogazione di carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica; c) la sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; |
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Art. 67 - Collaudo1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima del collaudo effettuato da un professionista a |
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Art. 68 - Localizzazione degli impianti1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici. |
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Sezione III - Impianti ad uso privato, contenitori-distributori mobili e impianti per natanti |
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Art. 69 - Impianti ad uso privato1. L'installazione di impianti ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera g), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente |
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Art. 70 - Contenitori-distributori mobili ad uso privato1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera h), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territo |
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Art. 71 - Impianti per natanti1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal SUAP competente per territorio, in c |
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Art. 72 - Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifo |
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Capo IX - Forme speciali di commercio al dettaglio |
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Art. 73 - Spacci interni1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti d |
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Art. 74 - Distributori automatici1. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 |
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Art. 75 - Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico1. L'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della |
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Art. 76 - Norme speciali per la vendita tramite televisione1. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione della SCIA di cui |
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Art. 78 - Persone incaricate1. L'attività di cui all'articolo 77, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e, ove richiesti, di cui all'articolo 12. 2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza |
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Capo X - Attività fieristico-espositiva |
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Art. 79 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intende: a) per manifestazioni fieristiche, le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla pr |
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Art. 80 - Esercizio dell'attività fieristica1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto a SCIA, ai sensi dell'a |
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Art. 81 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale. 2. La q |
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Art. 82 - Certificazione del bilancio1. L'organizzatore di una manifestazione fieristica con qualificazione di internazionale e nazionale presenta, contestualmente alla SCIA di cui all'art |
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Art. 83 - Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti |
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Art. 84 - Gestione dei quartieri fieristici1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operato |
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Art. 85 - Calendario fieristico1. Il calendario fieristico regionale è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul BURT. |
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Capo XI - Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione |
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Art. 86 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. 2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al co |
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Art. 87 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a "quattro mesi"N28 in ciascun anno solare. |
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Art. 88 - Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al SUAP competente per territorio. 2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per |
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Art. 89 - Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso |
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Art. 90 - Subingresso1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. 2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 93. 3. Fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche, qualora, alla cessazione del contratto di |
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Art. 91 - Affidamento di reparto1. Il titolare dell'attività commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e, |
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Art. 92 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi1. La titolarità dell'abilitazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo cong |
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Art. 93 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche1. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altr |
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Art. 94 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti1. In caso di subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti il SUAP competente per territorio, entro quindici giorni, tra |
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Art. 95 - Cessazione dell'attività1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi |
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Capo XII - Orari delle attività commerciali |
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Art. 96 - Orari degli impianti di distribuzione di carburanti1. Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con la presenza del gestore determinano liberamente l'orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle stabilite dal comune. 2. Gli impianti di cui al comma 1 articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6,00 alle ore 21,00, con un orario minimo settimanale di cinquantadue ore. Nel rispetto di tali limiti il gestore può liberamente determinare l'orario di servizio, non superando comunque le undici ore gior |
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Art. 97 - Deroghe all'orario e ai turni di riposo dei distributori di carburanti1. Sono esonerati dal rispetto dell'orario e dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale, gli impianti di erogazione di gas naturale e/o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le |
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Art. 98 - Chiusura per ferie dei distributori di carburanti1. La richiesta di sospensione dell'attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. |
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Art. 99 - Pubblicità degli orari1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica, re |
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Capo XIII - Pubblicità dei prezzi |
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Art. 100 - Pubblicità dei prezzi1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio. 3. È consentito non apporre i prezzi dei prodotti espost |
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Capo XIV - Vendite straordinarie e promozionali |
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Sezione I - Vendite straordinarie |
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Art. 101 - Oggetto1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di a |
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Art. 102 - Offerta delle merci1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. |
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Art. 103 - Pubblicità dei prezzi1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati: |
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Art. 104 - Pubblicità delle vendite straordinarie1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi de |
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Art. 105 - Vendite di liquidazione1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di: a) cessazione dell'attività commerciale; b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; |
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Art. 106 - Durata delle vendite di liquidazione1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima: |
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Art. 107 - Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori m |
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Art. 108 - Vendite di fine stagione1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti |
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Sezione II - Vendite promozionali |
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Art. 109 - Vendite promozionali1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dett |
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Capo XV - Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio |
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Art. 110 - Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale. 3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di ri |
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Art. 111 - Centri commerciali naturali1. I centri commerciali naturali sono luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, perimetrati dal comune e concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni. 2. Il comune perimetra l'area del centro commerciale naturale e gli operatori economici insediati in tale area possono definire politiche commerciali unitarie e la forma giuridica più idonea a rappresentarne gli interessi, anche prevedendo modalità di compartecipazione tra pubblico e privato. |
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Capo XVI - Vigilanza, sanzioni e decadenze |
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Sezione I - Vigilanza |
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Art. 112 - Vigilanza1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge region |
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Sezione II - Sanzioni |
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Art. 113 - Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all'ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12. 2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque utilizzi la denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 23, comma 1. 3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi: a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui ai seguenti articoli: 1) articolo 14; 2) articolo 15, commi 2 e 3; 3) articolo 17, comma 4; 4) artico |
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Art. 114 - Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura dell'esercizio chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12. 2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi: a) le disposizioni in materia di sommin |
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Art. 115 - Esecuzione coattiva1. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività di cui agli |
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Art. 116 - Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della l. 689/1981, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune. 2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00 il titolare del titolo abilitativo nel caso in cui, in sua assenza, l'esercizio del commercio su aree pubbliche sia svolto da un soggetto senza la qualifica di dipendente o collaboratore oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12. 3. È soggetto alla s |
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Art. 117 - Sanzioni per l'attività fieristica1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza titolo abilitativo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da |
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Art. 118 - Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque: a) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo oppure senza i requisiti di cui all'articolo 11; b) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetti il divieto di cui all'articolo 69, comma 1; c) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione; d) attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all |
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Sezione III - Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche |
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Art. 119 - Sequestro della merce e delle attrezzature1. Il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa che accerti e contesti la violazione di cui all'articolo 116, commi 1, 2 e “3, lettere |
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Art. 120 - Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l'elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l'obbligo di indicarne il numero, salva l'ipotesi di cui all'articolo 121, comma 5. |
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Art. 121 - Conservazione delle cose sequestrate1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l'apposizione del sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. 2. Il contenitore è dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazion |
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Art. 122 - Merce abbandonata dal trasgressore1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale procedente |
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Art. 123 - Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del |
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Sezione IV - Decadenze |
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Art. 125 - Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica: a |
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Art. 126 - Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: a) qualora vengano meno |
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Art. 127 - Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera: a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12; b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta gi |
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Art. 128 - Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti: a) qualora vengano meno requisiti di cui all'articolo 11; |
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Art. 128-bis - Verifica del pagamento dei tributi locali |
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Art. 128-ter. - Rateizzazione del debito sui tributi locali |
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TITOLO III - Disposizioni finali |
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Capo I - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 129 - Decorrenza e disposizioni transitorie1. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3, 4 e 7, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° apri |
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Art. 130 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati in merito all'applicazione della stessa. |
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Art. 131 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) la legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico); b) la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); c) la legge regionale 5 giugno 2007, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"); d) la legge regionale 12 novembre 2007, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, |
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Art. 132 - Disapplicazione di disposizioni statali1. Cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana: a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della |
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Art. 133 - Modifiche all'allegato A1. L'allegato A è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.
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Allegato A - Aree Commerciali Metropolitane(articolo 13, comma 1, lettera e)
1. Area commerciale metropolitana Firenze-Pistoia-Prato: Bagno a Ripoli Calenzano Campi Bisenzio Fiesole Firenze Lastra a Signa |
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