Articolo abrogato dall’art. 254, comma 1, della L.R. 10 /11/2014, n. 65, così recitava:

"Art. 94 - Modifiche all’articolo 84 della l.r. 1/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni dell’articolo 83, comma 12, l’interessato deve presentare una nuova denuncia di inizio attività, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario.”."

Dalla redazione