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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 11/12/1998, n. 91
L.R. Toscana 11/12/1998, n. 91
L.R. Toscana 11/12/1998, n. 91
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/01/1999, n. 1
- L.R. 15/04/1999, n. 26
- L.R. 16/01/2001, n. 1
- L.R. 29/12/2003, n. 67
- L.R. 07/02/2005, n. 27
- L.R. 21/05/2007, n. 29
- L.R. 24/10/2008, n. 56
- L.R. 21/11/2008, n. 62
- L.R. 09/11/2009, n. 66
- L.R. 14/12/2009, n. 75
- L.R. 28/12/2011, n. 69
- L.R. 05/06/2012, n. 24
- L.R. 27/12/2012, n. 79
- L.R. 08/03/2013, n. 8
- L.R. 09/08/2013, n. 47
- L.R. 28/10/2013, n. 60
- L.R. 24/12/2013, n. 77
- L.R. 16/12/2014, n. 77
- L.R. 04/08/2015, n. 64
- L.R. 28/12/2015, n. 80
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TITOLO I - FINALITÀ |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Toscana, per soddisfare le esigenze di salvaguardia ambientale e di sicurezza delle popolazioni, provvede alla tutela del proprio territorio, in conformità ai principi della legge 18.5.1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del |
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TITOLO II - BACINI REGIONALI |
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Art. 2 - (Istituzione dei Bacini regionali)1. I bacini idrografici di rilievo regionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 183/1989, di seguito denominati bacini |
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Art. 2 bis - Funzioni regionaliN36 1. La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all’articolo 8. |
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Art. 6 bis - Disposizioni transitorie |
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TITOLO III - PIANI DI BACINO |
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Art. 7 - (Piani di Bacino. Contenuti)1. Il Piano di Bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque. |
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Art. 9 - (Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano di Bacino)1. Il Piano di Bacino |
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Art. 10 - (Programmi di Intervento pluriennali)1. Il Piano di Bacino si attua attraverso programmi pluriennali di intervento, proposti dal Comitato Tecnico, valutati dal Conferenza di bacino e approvat |
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Art. 11 - (Misure di salvaguardia)1. In attesa dell'approvazione del Pi |
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TITOLO IV - RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO |
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Art. 12 - (Competenze della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo di efficacia nelle materie di cui alla presente legge, ivi compresa la difesa delle coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione della legge 36/1994, nonché le seguenti funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario e non ricomprese tra quelle disciplinate dagli articoli 14, 15: a) classificazione opere idrauliche; "a bis) omologazione sulle nuove opere idrauliche e sulle modifiche delle opere idrauliche esistenti; a ter) autorizzazioni relative ai manufatti interferenti con le opere idrauliche."N2 b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell’articolo 12 quinquies; N17 c) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri definite di competenza regionale dal documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis;N49 |
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Art. 12 bis - Iniziative e regolamenti regionali per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per tutti gli usi1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi, nel rispetto delle priorità previste dalle leggi vigenti. |
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Art. 12-ter - Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque |
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Art 12-quinquies - Documento annuale per la difesa del suolo1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all’anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012 |
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Art. 12 sexies - Conferenza permanente per la difesa del suolo1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime: a) sul piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26 della l.r. 79/2012; b) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica; c) sullo statuto del co |
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Art. 13 - (Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile)1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione degli Uffici del Genio Civi |
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Art. 14 - (Competenze provinciali)“1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi dell'art. 12 “o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 79/2012” N22 ed in particolare: a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche “fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 2, della l.r. 79/2012;” N23 b) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri “, non riservate alla competenza della Regione nell’ambito del documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis; ”N51 |
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Art. 14 bis - Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica1. Le province predispongono un piano di regolazione degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un’equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, tenuto conto di quanto stabilito dall’Autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del d.lgs. 152/2006, degli indirizzi, degli obiettivi e delle misure definite dal piano di tutela delle acque (PTA), nonché delle esigenze idropotabili, ambientali e produttivi del territorio di riferimento. 1 bis. Il piano di cui al comma 1 contiene: |
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Art. 16 - (Risorse finanziarie, strumentali ed umane)1. Con atto della Giunta regionale, d'intesa con le Province interessate, previo confronto con le organizzazioni sindacali, vengono definiti i contingenti di personale e le risorse finanziarie corrispondenti all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 14, già esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 16 bis - Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera1. Nell’ambito del PAER di cui alla l.r. 14/2007, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all’individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al decreto legisl |
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Art. 16 ter - Monitoraggio1. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la Regione effettua il monitoraggio a scala regi |
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Art. 16 quater - Conferenza permanente per la tutela della costa1. Al fine di garantire la condivisione delle scelte programmatorie e di raccordare e coordinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, è istituita, presso la Giunta regionale, la Conferenza permanente per la tutela della costa, di seguito definita “conferenza”, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. In particolare la conferenza: |
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Art. 16 quinquies - Sistema informativo regionale della costaN531. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene: |
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Art. 16 sexies - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, della l.r. 88/19981. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’articolo 20, comma 2, della l.r. 88/1998, l’ente competente valut |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI |
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Art. 17 - (Bacini interregionali) |
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Art. 17 bis - (Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 12 quinquies) |
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Art. 18 - (Norme finanziarie)Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si provvede con legge di bi |
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Allegato - AVVISOFerma restando l'entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla |
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Allegato A - Omissis |
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Allegato C - Elenco delle opere(art. 12, comma 1, lett. g ter) della l.r. 91/1998) N27 1. Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km;per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie. 2.Opere relative a: a) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza; b) autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli; c) strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km; d) parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO. 3. Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l’esterno dei porti (esclusi |
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