Articolo abrogato dall'art. 131, comma 1, della L.R. 23/11/2018, n. 62, così recitava:

"Art. 66 - Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.), è sostituita dalla seguente:

“b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza o nel medesimo quadrante o sub area dell’area commerciale metropolitana, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall’articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime. I bacini omogenei di utenza e le aree commerciali metropolitane sono indicati nell’allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”).”."

Dalla redazione