Articolo abrogato dall’art. 254, comma 1, della L.R. 10 /11/2014, n. 65, così recitava:

"Art. 95 - Modifiche all’articolo 86 della l.r. 1/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 86 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VIII, capo I e certificata la conformità di cui al comma 1, l’abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all’articolo 82, comma 16. Al momento dell’attestazione, il professionista abilitato consegna al comune copia del fascicolo di cui all’articolo 91 comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L’abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui l’attestazione perviene al comune.”."

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