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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 27/07/2004, n. 38
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- L.R. 03/06/2008, n. 33
- L.R. 01/02/2005, n. 21
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità ed oggetto della legge1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo: a) l'assetto ambientale e idro |
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Art. 2 - Natura dei beni1. Le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regi |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) acque minerali naturali: le acque che ai sensi del “decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali)”,N18 avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. La composizione, la temperatura e le altre caratteris |
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Art. 4 - Funzioni comunali1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali sono attribuite al comune interessato, in tutto ovvero in parte, in ragione della supe |
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Art. 5 - Proporzionalità del riparto fra i comuni dei proventi di canoni di ricerca e di concessione1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4 circa la titolarità delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali di sorgente e termali, i proventi dei canoni sono così ripa |
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Art. 6 - Funzioni regionali1. La Regione, fatte salve le funzioni di programmazione previste dall'articolo 7, provvede inoltre specificamente: a) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni; b) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, in particolar |
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Art. 7 - Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese). Essa realizza altresì specifici interventi |
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Art. 7-bis - Politiche di sostegno al settore termale |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE |
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CAPO I - Disposizioni relative alla ricerca |
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Art. 8 - Permesso di ricerca1. Il permesso di ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali è rilasciato dal comune competente ed ha per oggetto: a) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali, di sorgente e termali; a-bis) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microb |
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Art. 8-bis - Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni |
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Art. 8-ter - Requisiti del richiedente1. Il permesso di ricerca può essere rilas |
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Art. 8-quater - Istanze concorrenti1. L'i |
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Art. 8-quinquies - Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio dell |
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Art. 9 - Rilascio del permesso1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domanda. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono della struttura regionale competente. Fermi restando altr |
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Art. 10 - Pagamento del canone per la ricerca1. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo, pari ad euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della relativa superf |
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Art. 11 - Trasferimento del permesso1. Il permesso di ricerca può essere trasferito, previo l'assenso del comune competente, esclusivamente per atto negoziale tra vivi |
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Art. 12 - Cause di cessazione del permesso1. Oltre che in caso di scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano altresì in caso di: a) rinuncia; b) decadenza; c) revoca. |
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Art. 13 - Accesso ai fondi1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro cui il permesso di ricerca si riferisce, fermi restando i divieti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 |
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CAPO II - Disposizioni relative alla coltivazione |
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Art. 14 - Concessione di coltivazione del giacimento1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento. 2. La concessione è rilasciata dal comune a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti con le modalità di cui al presente articolo. 3. Il titolare del permesso di ricerca presenta al comune una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici previsti dal regolamento regionale e la documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 2-bis. 4. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il |
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Art. 15 - Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento1. I comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto: a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs. 152/2006; b) delle determinazioni della competente Autorità di bacino di cui alla l.r. 80/2015, e relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente comune; N40 |
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Art. 16 - Esercizio della concessione1. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione deve essere mantenuta in attività. Qualora ricorrano fondati motivi il comune può consentirne la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell'attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere. 2. La dire |
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Art. 17 - Deposito cauzionale1. A fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura e all'entità di essi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiusso |
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Art. 18 - Aree di salvaguardia1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in: a) zone di rispetto, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti; |
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Art. 19 - Aree di valorizzazione ambientale1. I comuni aggiornano il quadro conoscitivo di cui all'articolo 92, comma 2, della L.R. 65/2014, con la puntuale previsione delle zone di rispetto disciplinate dall'articolo |
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Art. 20 - Accesso ai fondi1. I proprietari e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti pe |
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Art. 21 - Pubblica utilità1. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la |
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Art. 22 - Pagamento del canone per la concessione. Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni1. La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone annuo posticipato nelle seguenti misure: a) per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato proporzionale alla quantità di acqua utilizzata per l'imbottigliamento, nell'anno di riferimento, corrispondente ad un importo compreso fra un minimo di euro 0,50 ed un massimo di euro 2,00 per metro cubo di acqua imbottigliata; b) l'acqua destinata ad usi termali è soggetta ad un canone annuale posticipato di euro 0,10 per metro cubo, fino ai tetti massimi previsti in relazione alle tre fasce di portata di seguito definite: 1) per l'utilizzo di acqua termale fino ad una portata di 1 |
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Art. 23 - Pertinenze1. Costituiscono pertinenze dei giacimenti, le opere di captazione, e gli impianti di adduzione delle acque minerali, di sorgente e |
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Art. 24 - Trasferimento della concessione1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione del comune competente, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima. |
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Art. 25 - Vicende societarie1. Qualora il concessionario sia una società commer |
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Art. 26 - Rinnovo della concessione1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la sca |
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Art. 27 - Cessazione della concessione. Rinuncia1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per: a) rinuncia; |
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Art. 28 - Decadenza e revoca1. La decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), è pronunciata qualora il concessionario: a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza; b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 14 per il rilascio della concessione di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis; N53 c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto; d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla |
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Art. 29 - Installazione di apparecchi di misura1. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente, hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenu |
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CAPO III - Funzioni di controllo |
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Art. 30 - Vigilanza e controlli1. I comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente, e termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza in materia di sicure |
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Art. 31 - Sanzioni amministrative1. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in mancanza del permesso previsto dall'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000,00 ad euro 18.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività. 2. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in dif |
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TITOLO III - Disposizioni relative all'utilizzazione |
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CAPO I - Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente |
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Art. 32 - Denominazioni e designazioni commerciali01. Ogni acqua minerale naturale e ogni acqua di sorgente è venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute all'atto del riconoscimento. N4 02. La denominazione è il nome che il Minis |
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Art. 33 - Operazioni consentite e divieti1. L'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente. Al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse l'utilizzazione deve avvenire altresì nel rispetto delle prescrizioni dettate in attuazione dell'articolo 18 e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa. 2. Le operazioni consentite sulle acque minerali e di sorgente sono esclusivamente le seguenti: a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi; b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione e decantazione eventualmente preceduta da ossigenazione a condizione che tale trattamento non |
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Art. 34 - Acque potabili1. È fatto divieto, con riferimento alle acque potabili poste comunque in commercio, di utilizzare, sia sulle confezioni ed etichet |
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Art. 35 - Etichette delle acque minerali1. Sui contenitori delle acque minerali devono essere applicate apposite etichette conformi a quanto indicato “all’articolo 12 del d. lgs. 176/2011”,N18 nonché agli articoli 2, 10 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, ed altresì al |
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Art. 37 - Contenitori1. I contenitori delle acque di cui al presente titolo sono predisposti e muniti di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, contaminazione e fuoriuscita. |
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Art. 38 - Pubblicità1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali e di sorgente è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqu |
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CAPO II - Procedure autorizzative |
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Art. 41 - Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di s |
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Art. 42 - Requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente1. Per l'utilizzazione |
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Art. 43 - Procedimento |
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Art. 44 - Archivio dei materiali per i contenitori |
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Art. 45 - Cause di cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente |
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CAPO III - Funzioni di controllo |
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Art. 46 - Vigilanza e controlli1. Il controllo ufficiale sull'attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente è effettuato dalle aziende USL in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. |
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Art. 47 - Sanzioni amministrative1. Le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) 852/2004 sono indicate all'articolo 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. N4 1-bis. Chiunque intraprenda l'esecuzio |
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CAPO III-bis - Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali |
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Art. 47-bis - Operazioni consentite1. L’utilizzazione delle acque termali deve, ove possibile, avvenire |
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Art. 47-ter - Disposizioni specifiche per piscine termali1. Al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento della risorsa idrotermale, nell’ottica della sostenibilità ambientale dell’utilizzazione delle acque termali, è consentito il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali nel rispetto delle seguenti condizioni: a) deve essere garantita un’immissione in vasca di acqua termale proveniente direttament |
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Art. 47-quater - Direttore sanitario1. Il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull’applicazione delle vigenti dispos |
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Art. 47-quinquies - Procedure di autocontrollo1. Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo. 2. Il piano di autocontrollo deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a: |
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Art. 47-sexies - Attività non termali1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 323/2000, gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso dei titoli abilitativi previsti ai sensi della |
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Art. 47-septies - Attività soggette ad autorizzazione1. Sono soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 16/2000, le seguenti attività: a) apertura ed esercizio di stabilimento termale; |
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Art. 47-octies - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione1. L’autorizzazione di cui all’articolo 47-septies è rilasciata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: a) il richiedente sia in possesso della concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento acquifero in corso di validità o in corso di rinnovo o di v |
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Art. 47 novies - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione1. I titola |
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Art. 47 decies - Informatizzazione delle procedure1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure, nonché promuovere modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra |
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Art. 47 undecies - Cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, della l.r. 16/2000, le attività di cui all'articolo 47-septies possono essere sospese nei seguenti casi con atto del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente per territorio: a) qualora sia rilevata la perdita dei requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, nonch |
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Art. 47 duodecies - Accreditamento istituzionale1. Gli stabilimenti termali autorizzati che intendono erogare prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale devono ottenere l’accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. |
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Art. 47 terdecies - Attribuzione dell'accreditamento istituzionale1. La d |
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Art. 47-quaterdecies - Funzioni di vigilanza e controllo1. Le funzioni di vigilanza e contr |
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Art. 47-quinquiesdecies - Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale1. Chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 47-septies, comma 1, lettere a) ed i), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amminist |
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 48 - Norme transitorie1. Le concessioni disciplinate dal capo II del titolo II "in atto alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49"N4 sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della convenzione con il comune competente. Tale obbligo deve essere assolto entro “trentasei mesi” N17 dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49 pena la decadenza dalla concessione di cui si tratta. " In tal caso la decadenza della concessione è pronunciata previo parere obbligatorio espresso dalla competente struttura amministrativa della Regione."N4 Entro lo stesso termine si provvede all'adeguamento delle convenzioni eventualmente già in essere indicando l'importo dovuto dal concessionario ai sensi dell'articolo 22. N10 |
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Art. 48-bis - Ulteriore norma transitoria1. La Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni d |
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Art. 49 - Norme di attuazione1. La Regione approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari di attuazione della presente legge al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla presente legge, disciplinando specificamente, tra l'altro: a) i dati e gli elementi che i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b); a-bis) le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione; N4 a ter) i contenuti del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione; N4 a-quater) l'indicazione della documentazione che l'istante deve presentare per la richiesta di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione; N4 |
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Art. 50 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49. |
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Art. 51 - Norma finanziaria1. Alle minori entrate per il bilancio regionale connesse ai canoni relativi ai permessi di ricerca e concessioni minerarie di acque |
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Allegato A - Comuni termali della Toscana (articolo 7-bis, comma 2, l.r. 38/2004) |
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