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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 16/06/1994, n. 18
L. R. Lazio 16/06/1994, n. 18
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/08/2016, n. 11
- L.R. 31/12/2015, n. 17
- L.R. 11/08/2008, n. 14
- L.R. 06/08/2007, n. 15
- L.R. 13/09/2004, n. 11
- L.R. 16/04/2002, n. 8
- L.R. 06/09/2001, n. 24
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 16/02/2000, n. 12
- L.R. 07/08/1998, n. 17
- L.R. 16/06/1994, n. 19
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TITOLO I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del D. |
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Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale1. N1 2. Fatte salve le competenze del Consiglio regionale, la Giunta regionale, nei confronti delle aziende di cui all'articolo 1: a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle aziende unità sa |
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Art. 3 - Piano sanitario regionale1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione informa la propria attività al metodo della programmazione, in armonia con i contenuti e gli indirizzi del piano sanitario nazionale e con gli obiettivi del programma di sviluppo regionale. 2. Il piano sanitario regionale ha durata triennale ed è approvato con deliber |
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Art. 4 - Relazioni sullo stato di salute della popolazione1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di salute della popolazione e sullo stato di attuazione de |
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Art. 5 - Istituzione delle aziende unità sanitarie locali1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono istituite negli ambiti territoriali determinati dal Consiglio regionale con Delib. C.R. 2 marzo 1994, n. 907, le seguenti aziende unità sanitarie locali, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica: 1) unità sanitaria locale Roma «A» |
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Art. 6 - Istituzione delle aziende ospedaliere1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono istituite le seguenti aziende ospedaliere, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica: |
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Art. 7 - Art. 18-bis Omissis
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Art. 19 - Distretti sanitari1. I distretti sono articolazioni territoriali, organizzative e funzionali delle aziende unità sanitarie locali, con caratteristiche di autonomia economico-finanziaria, contabile e gestionale. 2. I distretti assicurano prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e medicina legale nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base e specialistica territoriale, sia mediante erogazione diretta, sia organizzando l'accesso dei cittadini ad altri presidi o strutture dell'azienda unità sanitaria locale. 3. L'individuazione della dimensione territoriale dei distr |
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Art. 20 - Art. 22 Omissis
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Art. 23 - Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'articolo 24, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, facevano parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio |
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Art. 24 - Gestione dei beni da reddito |
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Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - Riorganizzazione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere1. I direttori generali, nominati ai sensi della presente legge, provvedono a realizzare la progressiva trasformazione e riorganizzazione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottando tutti i necessari provvedimenti. Ai predetti fini la Giunta regionale impartisce apposite direttive per: |
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Art. 27 - Funzioni di prevenzione e controllo ambientale1. Fermo restando quanto previsto dal D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella |
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Art. 28 - Norme transitorie1. Fino all'emanazione della direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 26: a) i beni, i presidi e i servizi afferenti alle unità sanitarie locali preesistenti sono provvisoriamente assegnati alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere secondo la loro collocazione territoriale e le a |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Norma finale |
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Art. 31 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Stat |
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