38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai condomini privati con più di tre livelli fuori terra, contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l’installazione di ascensori. N8
39. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 38, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e di persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). N8
40. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della docume