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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 26/10/1987, n. 34
L. R. Friuli Venezia Giulia 26/10/1987, n. 34
- L.R. 24/07/1995, n. 31
- L.R. 12/09/2001, n. 23
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- L.R. 05/12/2008, n. 16
- L.R. 30/12/2008, n. 17
- L.R. 30/12/2014, n. 27
- L.R. 28/12/2017, n. 45
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Capo I - Interventi per la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento |
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Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1986, n. 27 e rifinanziamento della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 601. L'autorizzazione a finanziare gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, prevista all'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, viene ridotta di lire 3.000 milioni per l'anno 1987. 2. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l |
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Art. 2 - Oneri di progettazione1. Tra le spese per la realizzazione delle opere finanziabili ai sensi dell'articolo |
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Capo II - Interventi per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli enti locali |
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Art. 3 - Impianti di acquedotto e fognatura1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1987. 2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2815 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per |
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Art. 4 - Rete di metanizzazione1. Per le finalità previste dall'articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30 milioni per l'anno 1987. 2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 3095 dello stato d |
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Art. 5 - Municipi e cimiteri1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 920 milioni per l'anno 1987. 2. Il predetto onere di lire 920 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l' |
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Art. 7 - Modalità di concessione1. La concessione dei contributi di cui al presente Capo è disposta con le mod |
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Capo III - Modifiche all'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, recante interventi a favore dell'edilizia di culto |
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Art. 9 - Norma transitoria1. La disposizione di cui all'articolo 8 si applica anche alle domande di finanziamen |
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Capo IV - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, recante normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 |
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Art. 11 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti regionali incompatibili |
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Capo V - Provvedimenti per il restauro delle facciate degli edifici compresi nelle zone di recupero |
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Art. 12 - Sovvenzione per il restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero1. L'Amministrazione regionale, nel contesto delle azioni volte a favorire il process |
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Art. 13 - Destinatari delle sovvenzioni e spesa ammissibile1. La speciale sovvenzione di cui all'articolo 12 viene utilizzata dai Comuni, limitatamente agli edifici compresi negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 14 per interventi diretti su edifici di proprietà comunale, nonché per la concessione di contributi «una tantum» ai soggetti privati proprietari “per il restauro delle facciate ivi compreso il restauro o la sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli stru |
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Art. 14 - Modalità di scelta dei soggetti privati e ambiti territoriali di intervento1. I Comuni ammessi dalla Giunta regionale ai benefici di cui all'articolo 12, determ |
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Art. 15 - Concessione, erogazione ed accertamento della utilizzazione della sovvenzione1. La concessione e la contestuale erogazione al Comune della sovvenzione di cui all'articolo 12 hanno luogo sulla base esclusivament |
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Art. 16 - Norme finanziarie1. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. |
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Capo VI - Norme regionali per agevolare la realizzazione di parcheggi urbani |
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Capo VII - Norme in materia di piani per gli insediamenti produttivi |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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