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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 09/02/2005, n. 2
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- Deliberaz. G.R. 24/11/2021, n. 1172
- Deliberaz. G.R. 21/12/2015, n. 1586
- Deliberaz. G.R. 01/06/2011, n. 548
- Deliberaz. G.R. 16/04/2008, n. 389
- Deliberaz. G.R. 11/12/2006, n. 2156
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Art. 2 - Nuova costruzione1. Il costo totale dell'intervento di nuova costruzione riconosciuto all'operatore, è determinato in euro 1.960,00 N1 per metro quadrato di superficie complessiva, calcolata con le m |
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Art. 3 - Recupero primario1. Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. 2. Il recupero di cui al comma 1 riguarda le parti comuni dell'edificio e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle sca |
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Art. 4 - Recupero secondario1. Per recupero secondario si intende il recupero dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario. |
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Art. 5 - Costo totale di recupero1. Il costo totale di recupero è costituito dalla somma dei costi di recupero primario e |
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Art. 6 - Recupero edifici da acquisire1. All'operatore che acquisisce un immobile ai fini del recupero, viene riconosciuto un costo di acquisto che varia in relazione alla destinazione degli alloggi da recuperare, come di seguito specificato: |
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Art. 7 - Manutenzione straordinaria1. Per manutenzione straordinaria si intende il recupero funzionale degli impianti tecnologici, delle finiture e di singoli elementi strutturali. Ricadono in questa categoria gli interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 31, lettera b, della legge 5 agosto 1978, n. 457. |
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Art. 8 - Definizioni delle superfici1. Ai fini del presente regolamento si definisce: a) superficie utile a |
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Art. 9 - Limiti di superficie1. Per gli interventi di nuova edificazione sono stabiliti i seguenti limiti di superficie: a) la superficie |
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Art. 10 - Determinazione della superficie complessiva1. Per gli interventi di nuova costruzione la superficie complessiva - Sc è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del sessanta per cento della somma |
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Art. 11 - Aggiornamento1. I costi massimi previsti dal presente regolamento sono aggiornati dalla Giunta regional |
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Art. 12 - Schede per la valutazione del costo massimo ammissibile1. La Giunta regionale, con apposito atto, provvede all'approvazione delle schede per la v |
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Art. 13 - Allegato1. Del presente regolamento fa parte integrante l'allegato A) "maggiorazione del costo mas |
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Art. 14 - Norma finale1. I costi del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi realizzati nell'am |
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Allegato A - Maggiorazione del costo massimo ammissibile a contributo per gli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria
1) Nuova costruzione Di seguito sono indicate le opere, gli impianti e/o i sistemi la cui realizzazione consente di ottenere una maggiorazione del costo totale dell'intervento di nuova costruzione (C.T.N.) determinato all'art. 2 del presente regolamento, nonché le relative percentuali di incremento per ciascuna categoria.
1.a) tipologia onerosa La maggiorazione per tipologia onerosa viene riconosciuta: - per edifici realizzati con tipologia costruttiva a schiera, nella misura del 5% da applicare al costo totale di nuova costruzione (CTN); - per le altre tipologie costruttive nella misura indicata nella tabella seguente, variabile in relazione alla Superficie utile (Su) media degli alloggi appartenenti all'edificio:
1.b) giardino condominiale attrezzato La maggiorazione per il giardino attrezzato nella misura del 2% del costo totale di nuova costruzione (CTN), viene riconosciuta per gli interventi che prevedano la realizzazione di un giardino condominiale di superficie pari almeno al 30% della Superficie Complessiva (S.C.) dell'intervento e provvisto di impianto di irrigazione automatico in cui siano posizionate panchine (una per ogni 100 mq di superficie con un minimo di tre), alberi in ragione di uno per ogni 40 mq della superficie del giardino e almeno una fontanella di acqua potabile.
1.c) qualità aggiuntiva 1.c.1) opere strutturali e di finitura delle parti comuni Nella tabella sottostante sono descritte le opere sulle parti comuni dell'edificio considerate migliorative la cui realizzazione consente di ottenere l'incremento del 5% del costo totale di nuova costruzione (CTN). - Realizzazione di un locale condominiale, posto al piano terreno, di superficie pari al 2% della Superficie Utile complessiva dell'intervento (S.U.) e comunque di superficie non inferiore a mq 20; - Realizzazione di un apposito spazio, coperto ed illuminato, per la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) da realizzare secondo le specifiche indicazioni di ciascun gestore del servizio; - Realizzazione di impianto Videocitofonico; - Realizzazione di un impianto di video controllo delle parti comuni (VCC), compresa la zona autorimesse; (tale opera non è obbligatoria qualora gli alloggi realizzati siano destinati alla locazione a canone sociale) - Installazione di cancello automatizzato per l'accesso alle corsie delle autorimesse; - Porte dei garages munite di apertura automatica; (tale opera non è obbligatoria qualora gli alloggi realizzati siano destinati alla locazione a canone sociale) - Accensione automatica, con rilevatori di presenza, dell'illuminazione di tutte le parti comuni (androni d'ingresso, vano scala, corridoi di distribuzione, corsia garage etcc); - Canali di gronda, discendenti pluviali e scossaline in rame di spessore minimo 8/10.
1.c.2) finitura degli alloggi Nella tabella sottostante sono descritte le opere di finitura degli alloggi considerate migliorative la cui realizzazione consente di ottenere l'incremento del 2% del costo totale di nuova costruzione (CTN). - Portoncino di ingresso agli alloggi blindato con certificato classe 2; - Impianto di allarme antintrusione per ogni alloggio; (tale opera non è obbligatoria qualora gli alloggi realizzati siano destinati alla locazione a canone sociale) - realizzazione di almeno il 50% dei servizi igienici dell'alloggio finestrati verso l'esterno, con un minimo di 1 (uno) o impianto di ventilazione meccanica controllata; - illuminazione di emergenza negli alloggi (almeno due lampade per alloggio);
1.d) Sostenibilità ambientale Nella tabella sottostante sono indicati gli incrementi percentuali del costo totale di nuova costruzione (CTN) spettanti a seconda della classe ottenuta dal progetto in sede di "valutazione preliminare della sostenibilità ambientale" di cui alla L.R. n. 17/08. A lavori ultimati ed |
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