La legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 ha ridefinito la programmazione regionale in materia di politiche abitative ed in particolare all'art. 19 ha previsto che con norme regolamentari siano stabiliti i costi massimi ammissibili a contributo.
Tali costi sono stati fissati con il regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2. L'art. 11 del citato regolamento stabilisce che i costi massimi siano aggiornati dalla Giunta regionale in concomitanza con l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e l'art. 13 prevede che anche l'allegato A), che disciplina le eventuali le maggiorazioni da applicare a tali costi, può essere modificate e/o integrato con provvedimenti della Giunta regionale.
Per quanto sopra, a seguito dell'approvazione dell'elenco regionale dei prezzi - edizione 2006, la Giunta regionale con propria deliberazione 11 dicembre 2006, n. 2156 ha provveduto ad approvare l'aggiornamento dei costi massimi, nonché di alcune maggiorazioni previste nell'allegato A) di cui al sopra citato regolamento.