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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 28/11/2003, n. 23
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- L.R. 11/11/2009, n. 22
- L.R. 10/07/2008, n. 12
- L.R. 03/11/2004, n. 21
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità della legge)1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali. 2. Le politiche abitative si integrano con quelle di riqualificazione e rigenerazione urbana promosse dai Comuni e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare nei centri storici. N44 3. Le politiche abitative sono indirizzate: |
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Art. 1-bis - (Alloggio sociale)1. Ai fini della presente legge, nel r |
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Art. 1-ter - (Servizio abitativo)1. Ai fini della presente legge per servizio abitativo si intende il complesso delle offerte di carattere alloggiativo di edilizia residenziale sociale, di seguito denominata ERS, e di quelle ad esse accessorie rivolte a n |
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Art. 2 - (Programmazione regionale)1. Gli indirizzi ed i criteri programmatici di carattere strategico finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative previste nell'articolo 1 sono contenuti nel Piano triennale per l'edilizia residenziale, che si attua attraverso Programmi operativi annuali. 2. Con il Piano triennale viene quantificata la dotazione del Fondo di cui all'articolo 4 nel periodo di riferimento e con successive leggi annuali di bilancio vengono rese disponibili le risorse per dare attuazione alle varie categorie di intervento previste nel Piano. 3. Il piano triennale, secondo gli indirizzi definiti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), in armonia con la programmazione regionale di settore e con il Piano urbanistico strategico territoriale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1, dei fabbisogni abitativi primari e della consistenza del patrimonio di ERS, determinati a norma dell'articolo 6-bis, espressi anche da particolari categorie sociali. In particolare: a) stabilisce gli obiettivi g |
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Art. 3 - (Programmi operativi annuali)1. Gli obiettivi generali del Piano triennale sono attuati mediante Programmi operativi annuali, di seguito denominati POA, approvati dalla Giunta regionale. 2. Il POA, inteso come programma processo alla cui formazione concorre una pluralità di soggetti, consta di un documento preliminare contenente le linee guida, di una fase partecipativa sul documento preliminare, della raccolta di proposte mediante la convocazione del Comitato permanente per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 5, e di un documento definitivo, che, sulla base di criteri predeterminati dal Piano triennale e delle proposte degli enti locali, seleziona definitivamente gli interventi da finanziare. 3. Con il documento preliminare la Giunta regionale, in relazione ai contenuti del Piano triennale ed alle risorse definite annualmente con legge di bilan |
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Art. 4 - (Fondo regionale per le politiche abitative)1. Per finanziare gli interventi “di ERS” N11 previsti dalla programmazione regionale è istituito il Fondo regionale per le politiche abitative. 2. Nel Fondo sono contabilizzate: a) le risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge; b) le risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione; c) i rientri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 16 della presente legge; d) le risorse pr |
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Art. 5 - (Comitato permanente per l'edilizia residenziale)1. È istituito il Comitato permanente per l’edilizia residenziale, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale e per l’attività dell’Osservatorio sulla condizione abitativa. 2. Il Comit |
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Art. 6 - (Osservatorio della condizione abitativa)1. Ai fini della acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa è istituito l’Osservatorio della condizione abitativa presso la struttura region |
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Art. 6-bis - (Consistenza del patrimonio di edilizia residenziale sociale e rilevazione dei fabbisogni abitativi) |
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TITOLO II - STRUMENTI ATTUATIVI PER IL SISTEMA DELL’ERS |
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Art. 7 - (Recupero del patrimonio edilizio esistente)1. Sono incentivati gli interventi di recupero del patrimonio abitativo ricompresi in programmi organici di intervento nelle città, qualora siano finalizzati al reinsediamento di nuclei familiari nei centri urbani, alla eliminazione del degrado edilizio e sociale, alla integrazione tra diverse categorie sociali. 2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 acquisiscono priorità quelli che prevedono il recupero di interi isolati nei centri storici, purché almeno il cinquant |
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Art. 8 - (Contributo per la prima abitazione)1. Per favorire l’accesso alla proprietà della prima abitazione, è concesso un contributo agli operatori privati di cui all’articolo 25, comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell’articolo 21, comma 1. 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per l’acquisto o per il recupero o per l� |
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Art. 8-bis - (Contributo per la prima abitazione a privati singoli) |
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Art. 9 - (Contributo per alloggio in locazione)1. Ai fini dell’incremento di alloggi di ERS pubblica di cui all’articolo 1 ter, comma 2, lettera a) da locare ai sensi del Titolo IV della presente legge sono destinate risorse all’A |
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Art. 11 - (Interventi per anziani autosufficienti e per persone con disabilità)1. Al fine di soddisfare i bisogni di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti e delle persone con disabilità, possono essere previsti, nell'ambito delle risorse destinate a categorie speciali di cui all’articolo 24, contributi individuali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, per l'adeguamento dell'abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari o usufruttuari. |
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Art. 12 - (Interventi per studenti universitari)1. Nei comuni ove sono presenti sedi di |
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Art. 13 - (Interventi edilizi e recupero urbano)1. Per favorire l'integrazione tra politiche abitative e quelle di riqualificazione e rigenerazione urbana, il POA, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano triennale, destina risorse alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale ricompresi in programmi urbani complessi di cui alla L.R. n. 1/2015, con priorità per quelli che favoriscono il recu |
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Art. 14 - (Sostegno al reddito)1. I conduttori di alloggi in locazione con contratto registrato possono beneficiare dei contributi pubblici per concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sul reddito familiare. 2. I contributi di cui al comma 1 provengono dal fondo nazionale per l'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dice |
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Art. 14-bis - (Sostegno ad operatori privati) |
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Art. 15 - (Gravi emergenze abitative)1. Il Piano triennale di cui all'articolo 2 può prevedere l'accantonamento di risorse per fronteggiare gravi, eccezionali ed imprevedibili emergenze abitative manifestate dai Co |
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Art. 16 - (Fondo di rotazione per le aree)1. Il Piano triennale può prevedere la costituzione di un fondo di rotazione a favore dei Comuni per l'acquisto delle aree da desti |
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Art. 17 - (Iniziative di sperimentazione)1. I finanziamenti riservati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera g) sono destinati a promuovere la realizzazione di interventi innovativi, a carattere sperimentale nella gest |
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Art. 18 - (Qualità del processo edilizio)1. La Regione promuove la qualità degli interventi edilizi assistiti dal contributo pubblico, con particolare riguardo alle fasi di programmazione, progettazione, esec |
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Art. 19 - (Costi massimi di costruzione) |
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TITOLO III - BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI |
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Art. 20 - (Requisiti generali dei beneficiari)1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere uno dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); |
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Art. 20-bis - (Requisiti speciali per particolari tipologie di intervento)1. Ove previsto dalle singole misure di cui alla presente legge, sono richiesti ai beneficiari i seguenti ulteriori requisiti: |
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Art. 21 - (Accesso ai contributi per gli interventi di recupero)1. Beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera a) e comma 4, sono i proprietari e i titolari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione delle unità immobiliari che compongono l'edificio o l'isolato e che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi. |
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Art. 22 - (Accesso alla proprietà della prima abitazione)1. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 8 e 8-bis occorre possede |
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Art. 24 - (Accesso ai contributi per categorie speciali)1. Al fine di ottenere i contributi previsti per le categorie speciali, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 20, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), è necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) se anziani, appartenere ad un nucleo familiare composto da non più di due persone, delle quali almeno una con più di sessantacinque anni di e |
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Art. 24-bis - (Nucleo familiare)1. Ai fini de |
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Art. 24-ter - (Erogazione dei contributi e disciplina dei requisiti) |
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Art. 25 - (Operatori)1. Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati, individuati sulla base dei criteri e requisiti stabiliti, con proprio atto, dalla Giunta regionale al fine di garantire la qualità degli interventi medesimi. 2. Per operatori pubblici si intendono l’ATER regionale, i comuni e gli altri enti pubblici con riferimento al recupero ai fini abitativi del patrimonio di loro proprietà. L’ATER regionale può svolgere il ruolo di operatore per conto dei comuni e degli altri enti pubblici, previa apposita convenzione. |
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Art. 26 - (Selezione degli operatori)1. La Giunta regionale attiva un sistema di accreditamento degli operatori privati che possono beneficiare dei contributi pubblici al fine di garantire la qualità degli interventi edilizi. 2. Con le procedure per l'accreditamento degli operatori privati vengono acquisiti gli elementi utili per accertare le capacità professionali, gestionali, di ordine economico finanziario nonch� |
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TITOLO IV - GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERS PUBBLICA |
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Art. 27 - (Alloggi di ERS pubblica)1. Il presente Titolo disciplina l’assegnazione, l’alienazione, la gestione ed il canone di locazione degli alloggi di ERS pubblica di cui all’articolo 1 ter, comma 2, lettera a) e delle relative pertinenze. 2. Sono considerati alloggi di ERS pubblica quelli che presentano i seguenti requisiti: |
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Art. 28 - (Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) |
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Art. 29 - (Requisiti soggettivi per l’assegnazione)1. Ai fini dell’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 27, i beneficiari, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20-bis, devono possedere: a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio del comune che emana il bando o nel territorio della Zona sociale che emana il bando tramite il comune capofila, a condizione che le stesse sussistano nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi; N26 |
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Art. 29-bis - (Disposizioni in favore delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) |
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Art. 29-ter - (Riserva di alloggi a favore dei giovani nuclei familiari e famiglie monoparentali) |
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Art. 31 - (Criteri per la formazione della graduatoria)1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri: a) ISEE del nucleo familiare non superiore all’ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l’accesso: - punti da 1 a 4; N27 b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza |
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Art. 31-bis - (Commissione per le assegnazioni) |
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Art. 32 - (Alloggi da assegnare)1. L’ATER regionale comunica ai Comuni competenti per territorio e alla struttura regionale competente in materia di ERS il numero di alloggi disponibili per l’assegnazione. La comunicazione di disponibilità contiene i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e manutenzione. N109 1-bis. L'ATER regionale comunica altresì ai soggetti di cui al comma 1 gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuando, per ciascuno di questi, gli interventi indispensabili per renderli abitabili e i relativi costi, nonché una stima dei tempi di realizzazione. Detti alloggi possono essere assegnati previa stipula di apposita convenzione con la quale l'assegnata |
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Art. 33 - (Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea)1. I componenti del nucleo familiare assegnatario nonché il coniuge, il convivente more uxorio e i figli, venuti a far parte del nucleo familiare dopo l’assegnazione, subentrano nella titolarità del rapporto locativo, in caso di decesso dell’assegnatario, di abbandono dell'alloggio o nel caso previsto dall'articolo 39, comma 1-quater |
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Art. 34 - (Assegnazioni per emergenza abitativa)1. I Comuni possono fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 30. N131 2. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, le assegnazioni di cui al comma 1 non possono superare il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun comune, comunicata dall’ATER regionale ai sensi dell’articolo 32, comma 1. N132 2-bis. Per i Comuni con popolazione inferi |
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Art. 34-bis - (Commissioni per il contrasto al disagio abitativo)1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto per morosità, nei |
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Art. 34-ter - (Riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia)1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi |
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Art. 35 - (Mobilità)1. Gli assegnatari degli alloggi di ERS pubblica possono richiedere il trasferimento in altro alloggio nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni: a) sopravvenute variazioni del nucleo familiare che determinano il sottoutilizzo o il sovraffollamento dell’alloggio; |
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Art. 36 - (Partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi)1. L'ATER regionale, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1129 del codice civile, favorisce l'autogestione, da parte degli assegnatari, per la gestione di beni e servizi condominiali, nonché per la piccol |
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Art. 37 - (Alloggi in amministrazione condominiale) |
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Art. 38 - (Annullamento dell'assegnazione)1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione viene disposto dai Comuni, in contradditorio con l'interessato, nei seguenti casi: a) per contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa; |
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Art. 39 - (Decadenza dall'assegnazione)1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dai Comuni, anche su richiesta dell'ATER regionale, nei casi in cui l'assegnatario o un altro componente il nucleo familiare: a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio o ne abbia mutato la destinazione d'uso; b) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni, per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale; N156 c) abbia causato gravi danni all’alloggio o alle parti comuni dell’edificio, fermo restando l’obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino; N12 d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter; N152 e) abbia un ISEE superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, per tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni |
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Art. 39-bis - (Carta dell'inquilino)1. Ad ogni assegnatario viene attribuita una carta dell'inquilino riportante un credito espresso da un punteggio pari a trenta punti. 2. All'assegnatario è attribuito un incremen |
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Art. 40 - (Morosità)1. Sono causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera g-bis): a) la morosità verso l'autogestione di cui all'articolo 36; b) la morosità superiore a sei mesi nel pagamento dei canoni di locazione o delle quote di gestione dei servizi; |
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Art. 41 - (Accertamento periodico dei requisiti)1. La situazione economica e la permanenza dei requisiti per l'assegnazione sono accertate dall'ATER regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 29, comma 4. In ogni caso l'ATER regionale può richiedere all'assegnatario le informazioni e la documentazione necessarie nel caso in cui non sia possibile acquisirle d'ufficio presso le Amministrazioni competenti. N168 1-bi |
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Art. 41-bis - (Accertamento cause di decadenza) |
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Art. 42 - (Occupazioni illegali di alloggi)1. I Comuni perseguono chi occupa senza titolo un alloggio di ERS pubblica e ne dispone il conseguente rilascio. N174 2. Per la finalità di cui al comma 1, i Comuni diffidano l'occupante senza titolo a rilasciare l'al |
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Art. 43 - (Canone di locazione)1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 27, comma 1 è diretto a compensare i costi di gestione del patrimonio, compresi gli oneri fiscali, a garantire la manute |
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Art. 44 - (Applicazione del canone di locazione)1. Le modalità di calcolo del canone di locazione sono disciplinate con norme regolamentari sulla base delle seguenti aree omogenee di utenza: |
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Art. 45 - (Alienazione degli alloggi di ERS pubblica)1. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, comma 6 la Giunta regionale, sentiti i comuni in cui sono ubicati gli alloggi da alienare, approva programmi di vendita del patrimonio di proprietà dell’ATER regionale, dei comuni stessi e di altri enti proprietari, al fine di soddisfare l’esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio stesso e favorire lo sviluppo del settore. 2. Il prog |
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TITOLO V - DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997 |
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Art. 46 - (Alloggi di ERS realizzati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997)1. Gli alloggi acquistati, costruiti o recuperati dall’ATER regionale e dai comuni ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 |
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Art. 47 - (Linee guida e Programma speciale per l'utilizzo del patrimonio)1. Il Consiglio regionale approva le linee guida per la predisposizione del programma di cui al comma 3, finalizzato all'utilizzo degli alloggi di cui all'articolo 46, comma 1, ad eccezione di quelli realizzati nei prefabbricati in legno. 2. Nelle linee guida di cui al comma 1 il Consiglio regionale stabilisce l'entità massima degli alloggi da utilizzare per ciascuna delle seguenti finalità: |
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Art. 48 - (Disposizioni per l'assegnazione degli alloggi)1. L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), situati in Comuni, circoscrizioni comunali o frazioni con popolazione inferiore a seimila abitanti che si rendano disponibili dopo l'entrata in vigore della presente legge, può essere riservata per una quota non superiore al cinquanta per cento a favore dei nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 49 - (Disposizioni generali per la vendita)1. Le procedure di vendita degli alloggi di cui all’articolo 47, comma 2, lettera d), resisi effettivamente disponibili, sono attivate dagli enti proprietari. 2. La vendita viene effettuata sulla base di specifici bandi, riferiti anche a blocchi di alloggi ricompresi, di norma, in interi fabbricati, al fine di limitare la partecipazione di enti pubblici nei condomini misti. |
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Art. 50 - (Ulteriori ipotesi di vendita)1. Qualora le procedure di vendita di cui all'articolo 49 abbiano esito infruttuoso, gli enti proprietari possono procedere alla ven |
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Art. 51 - (Assegnazione a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)1. L’assegnazione a titolo definitivo di cui all’articolo 12, comma 2, lettera |
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Art. 52 - (Disposizioni in materia di prefabbricati e di crisi sismica)1. I prefabbricati in legno e in calcestruzzo realizzati nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 46, comma 1 anche con fondi di ERS pubblica, venute meno le esigenze connesse all'emergenza sismica, fanno parte, qualora non si proceda al loro smantellamento, del patrimonio indisponibile dei Comuni in cui sono situati. I Comuni provvedono alla loro manutenzione e li destinano a strutture per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturali o per ragioni umanitarie. 2. Fatta salva la pronta disponibilità in caso di calamità naturali, i Comuni possono disporre utilizzi provvisori delle strutture di cui al comma 1 per favorire processi di sviluppo turistico e socio - economico delle aree interessate, anche mediante concessione a titolo oneroso, al fine del loro mantenimento, previa valutazione del contesto ambientale in cui sono collocate. 3. In casi eccezionali i Comuni possono procedere, previo assens |
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Art. 53 - (Disposizioni finanziarie)1. I Comuni versano al fondo di cui all'articolo 4 i proventi delle vendite dei beni già in loro proprietà che sono stati acquista |
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TITOLO VI - NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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Art. 54 - (Modificazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 32)1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regi |
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Art. 55 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le leggi regionali 23 dicembre 1996, n. 33 e 20 marzo 2000, n. 23. |
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Art. 56 - (Norme transitorie)1. In sede di prima applicazione della presente legge i Comuni sono tenuti ad emanare il bando per l'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 30, entro sei mesi dalla data di adozione da parte della Giunta regionale del modello tipo di bando e del modulo tipo di domanda di cui all'articolo 30, comma 3. |
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Art. 57 - (Regolarizzazioni)1. Le assegnazioni provvisorie comunque disposte antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere trasformate dai Comuni in assegnazioni definitive, qualora i relativi beneficiari ne facciano richiesta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso, alla stessa data, d |
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Art. 58 - (Norme regolamentari)1. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate norme regolamentari per la sua attuazione con riferimento all'articolo 2, comma 4, all'articolo 6, comma 3, all'articolo 8, commi 2 e 4, all'artic |
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Art. 58-bis - (Clausola valutativa)1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e valuta gli effetti da essa prodotti rispetto al soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle famiglie e persone meno abbienti, di particolari categorie sociali e della gestione e implementazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale. N |
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Art. 59 - (Norma finanziaria)1. Al finanziamento degli oneri di natura corrente connessi all'attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera g) e dell'articolo 5 si fa fronte per l'anno 2004 e successivi con lo stanziamento dell'unità previsionale di base 03.1.002, denominata "Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale", mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'accordo di programma sottoscritto in materia di edilizia residenziale ex articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Al finanziamento degli altri interventi previsti dalla presente legge, ad esclusione di quelli di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse allocate nel Bilancio regionale di previsione 2004 e successivi nella unità previsionale di base 03.2.007, |
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