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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Umbria 24/11/2021, n. 1172
Deliberaz. G.R. Umbria 24/11/2021, n. 1172
Deliberaz. G.R. Umbria 24/11/2021, n. 1172
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Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “L.R. n. 23/03 - Aggiornamento dei costi massimi di edilizia residenziale pubblica ammissibili a contributo di cui al regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2.” e la conseguente proposta dell’assessore Enrico Melasecche Germini Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIOOggetto: L.R. n. 23/03 - Aggiornamento dei costi massimi di edilizia residenziale pubblica ammissibili a contributo di cui al regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2. Premessa La legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, definisce le modalità di programmazione delle attività regionali in materia di politiche abitative. Il regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2, approvato in ossequio al dettato dell’articolo 19 della citata legge regionale, stabilisce i costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi e, all’articolo 11, dà mandato alla Giunta regionale di provvedere all’aggiornamento degli stessi sulla base dell’elenco prezzi regionale. L’ultimo aggiornamento dei costi è stato effettuato dalla Giunta regionale il 21 dicembre 2015 con deliberazione n. 1586 sulla base dei contenuti dell’elenco prezzi regionale edizione 2013 ed è ormai superato in previsione della stesura di un nuovo programma di edilizia residenziale pubblica. Da tale data l’elenco prezzi regionali ha subito numerosi aggiornamenti con la pubblicazione di nuove edizioni di seguito elencate: - edizione 2016, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 3 novembre 2016, n. 1256; - edizione 2017, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 23 ottobre 2017, n. 1217; - edizione 2018, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 19 settembre 2018, n. 1027; - edizione 2019, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 27 maggio 20 |
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Allegato 1 - REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2005, N. 2. “DETERMINAZIONE DEI COSTI MASSIMI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23, RECANTE NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. AGGIORNATO AI SENSI DELLA D.G.R. N. _________ DEL ____/____/________Art. 1. - (Finalità) 1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 stabilisce i costi massimi ammissibili a contributo per gli interventi di nuova costruzione, recupero, acquisto e recupero e manutenzione straordinaria, da realizzare nell’ambito del Piano triennale per l’edilizia residenziale 2004/2006 di cui all’articolo 2 della L.R. 23/2003.
Art. 2. - (Nuova costruzione) 1. Il costo totale dell'intervento di nuova costruzione riconosciuto all'operatore, è determinato in euro 1.960,00 per metro quadrato di superficie complessiva, calcolata con le modalità specificate all’articolo 10. 2. Il costo totale di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri per l’acquisto delle aree, per gli allacci e per le opere di urbanizzazione, nonché delle spese tecniche e generali, quali la progettazione, la direzione dei lavori, gli oneri per la sicurezza, le misure e la contabilità, la gestione dell’appalto, i collaudi e le verifiche tecniche, le prospezioni geognostiche e, se del caso, le indagini archeologiche. 3. Il costo totale di cui al comma 1 può essere incrementato in base alla tipologia edilizia, alla qualità delle finiture e delle strutture, alla realizzazione di opere e/o impianti volti al risparmio energetico, all’inserimento di elementi di bioarchitettura, al migliore superamento delle barriere architettoniche con interventi che consentono il raggiungimento di uno standard maggiore di quello previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, nonché alla realizzazione di particolari tecniche volte alla prevenzione sismica, come dettagliatamente specificato nell’allegato A).
Art. 3. - (Recupero primario) 1. Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. 2. Il recupero di cui al comma 1 riguarda le parti comuni dell'edificio e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti. 3. Il costo totale del recupero primario riconosciuto all'operatore, è determinato in euro 1.506,00 per metro quadrato di superficie complessiva, calcolata con le modalità specificate all’articolo 10. 4. Il costo totale di cui al comma 3 è comprensivo degli oneri per gli allacci e le opere di urbanizzazione nonché delle spese tecniche e generali, quali la progettazione, la direzione dei lavori, gli oneri per la sicurezza, le misure e la contabilità, la gestione dell’appalto, i collaudi e le verifiche tecniche, i rilievi e le in |
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