N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.P. 23/07/2010, n. 16, così recitava:

“Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è sostituita dalla seguente:

"a) le autorizzazioni inerenti ai settori indicati all'articolo 3, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità), nei limiti in cui le relative funzioni spettino o siano comunque delegate o affidate alla Provincia, con esclusione delle autorizzazioni in materia di produzione e commercializzazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, contenente modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 44 del regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;".

2. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis - Attribuzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le competenze di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 della legge n. 283 del 1962 e all'articolo 44 del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 bis della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La Giunta provinciale è autorizzata a riservare una quota del fondo sanitario, comunque non superiore allo 0,5 per mille, per il finanziamento di interventi a carattere umanitario per l'assistenza sanitaria a favore di persone non iscritte al servizio sanitario provinciale o per prestazioni sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza a favore di persone iscritte al servizio sanitario provinciale. I criteri e le modalità di erogazione di detta quota del fondo sono stabiliti dalla Giunta provinciale. "

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora non si sia già provveduto ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale n. 33 del 1980, i beni immobili di proprietà di enti pubblici locali, soggetti a vincolo di destinazione in funzione delle esigenze del servizio sanitario provinciale, sono acquisiti al patrimonio della Provincia e sono successivamente assegnati in proprietà all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dei commi 1, lettera c), e 2, salvo che non intervenga apposita deliberazione della Giunta provinciale che ne stabilisca lo svincolo dalla destinazione sanitaria."

5. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

"3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili utilizzati ai sensi del presente articolo, secondo la disciplina vigente in materia per la Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e servizi provinciali quelli competenti secondo l'ordinamento aziendale. La Giunta provinciale, sentita l'azienda, può disporre che all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la realizzazione o il completamento di opere comprese in programmi provinciali, provveda, integralmente o con riguardo a determinate fasi, la Provincia trattenendo i finanziamenti occorrenti sul fondo sanitario provinciale."

6. Dopo l'articolo 51 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis - Addebito delle prestazioni ai terzi responsabili.

1. I costi delle prestazioni rese nell'ambito del servizio sanitario provinciale sono posti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari a carico dei terzi responsabili dei danni che abbiano comportato le prestazioni medesime in applicazione delle tariffe vigenti, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa nazionale in materia.".”

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