N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.P. 02/11/2022, n. 12, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 4 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

1. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di fronteggiare particolari emergenze sociali, la Provincia è autorizzata ad assumere spese per la progettazione e la realizzazione di interventi o programmi di intervento, anche diversi da quelli indicati dall'articolo 2, mediante il servizio ripristino e valorizzazione ambientale."

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è aggiunto il seguente:

"10-bis. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può condizionare l'inserimento degli interventi negli strumenti della programmazione provinciale all'assunzione, da parte degli enti pubblici interessati, dell'impegno ad assicurare una compartecipazione alla spesa nella misura stabilita dalla deliberazione medesima."

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A."

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