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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 23/07/2009, n. 12
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 10/08/2023, n. 13
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- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 29/04/2015, n. 11
- L.R. 29/12/2011, n. 18
- L.R. 29/12/2010, n. 22
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 30/12/2009, n. 24
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Art. 1 - Art. 2 Omissis
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Art. 3 - (Finalità 1 - Attività economiche)1. - 25. Omissis 26. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è inserito il seguente: “3-bis. I contributi previsti al comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 del |
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Art. 4 - (Finalità 2 -Tutela dell’ambiente e difesa del territorio)1. - 3. Omissis 4. In attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e degli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), la Regione disciplina con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente. 5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici. 6. N4 7. |
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Art. 5 - (Finalità 3 - Gestione del territorio)1. - 9. Omissis 10. In attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE), l’autorizzazione all’attività estrattiva rilasciata ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), costituisce approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 117/2008 e delle eventuali modifiche sostanziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo medesimo. 11. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive controlla l’attuazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al comma 10. 12. La struttura regionale competente in materia di ambiente autorizza la gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 117/2008. 13. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge con regolamento sono definiti: a) le modalità e i criteri di applicazione dell’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 117/2008; b) i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 117/2008; c) la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008. 14. - 19. Omissis 20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province un finanziamento di 350.000 euro al fine di concedere contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa. Il finanziamento è assegnato a ciascuna Provincia in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio provinciale alla data del 31 dicembre 2008. Le Province disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa. 21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 3301, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Finanziamento alle Province per la concessione di contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa". 22. - 30. Omissis 31. Al comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, dopo le parole «ai Comuni»sono inserite le seguenti: «e alle Province». 32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 54, della legge regionale n. 3/2002, come modificato dal comma 31, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole «ai Comuni» sono inserite le seguenti: «e al |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)1. - 25. Omissis 26. I commi 26 e 27 dell’articolo 5 della legge regionale 22 febbra |
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Art. 8 - Art. 10 Omissis
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Art. 11 - (Finalità 8 - Protezione sociale)1. - 22. Omissis 23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni a favore delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) per l’acquisto, e il completamento dei lavori interrotti dalla dichiarazione di fallimento dell’impresa costruttrice, di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, posti in vendita dalla curatela fallimentare. N9 24. Gli enti di cui al comma 23 presentano domanda di concessione dell’anticipazione alla Direzione provinciale lavori pubblici territorialmente competent |
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Art. 12 - (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)1. - 27. Omissis 28. Il comma 5-bis dell’articolo 46 della legge regionale |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 15 - Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
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Allegati - Omissis
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