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D. Leg.vo 30/05/2008, n. 117

Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Il titolo del presente decreto è stato modificato con Errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 08.11.2008 n. 262.
Con le modifiche introdotte da:
- L. 04/06/2010, n. 96
- L. 06/08/2013, n. 97
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
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Art. 1. - Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per

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Art. 2. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d), all’interno del sito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r).

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:

a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di r

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Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: la definizione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) rifiuto pericoloso: la definizione di cui all’articolo 184, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

N1 “c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato IIIbis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;”

d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) risorsa minerale o minerale: un deposito naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili energetici, minerali metal

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Art. 4. - Disposizioni generali

1. L’abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati.

2. I cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, realizz

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Art. 5. - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

1. L’operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è volto a:

a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, in particolare:

1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali;

2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell’aumento della superficie e dell’esposizione a particolari condizioni esterne;

3) prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva dopo l’estrazione del minerale, se l’operazione è fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l’ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;

4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito d

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Art. 6. - Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 624 del 1996, R l’operatore individua, per le strutture di cui al comma 1, i rischi di incidenti rilevanti ed adotta, a livello di progettazione, di costruzione, di funzionamento e di manutenzione, di chiusura e nella fase successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure necessarie per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e l’ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri.

3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l’operatore prima di iniziare le operazioni è tenuto a integrare, previa consultazione del responsabile per la sicurezza, il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto n. 624 del 1996, e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che lo attui, in base agli elementi di cui alla parte 1 dell’allegato III.

4. Il documento di cui al comma 3 è allegato in copia al piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 5.

5. L’operatore nomina un responsabile per la sicurezza incaricato dell’attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

6. L’operatore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese appaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:

a) per le nuove strutture, prima di iniziare l’attività;

b) per le strutture esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decret

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Art. 7. - Domanda e autorizzazione

1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall’autorità competente. L’autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza di servizi, contiene gli elementi indicati al comma 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui all’articolo 9. Purché vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, l’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è valida ed efficace e tiene luogo della autorizzazione di cui al presente articolo.

2. La domanda di autorizzazione è presentata all’autorità competente e contiene almeno i seguenti elementi:

a) identità del richiedente e dell’operatore, se sono diversi;

b) progetto della strutt

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Art. 8. - Partecipazione del pubblico

1. N5 L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 R, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su

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Art. 9. - Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione

1. L’autorità competente classifica una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione

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Art. 10. - Vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva

1. L’utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva superficiale o sotterranea è possibile solo qualora:

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Art. 11. - Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione

1. Il direttore responsabile nominato dal titolare di cui al decreto legislativo n. 624 del 1996, è responsabile anche della gestione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e garantisce, in conformità all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, relativamente agli specifici aspetti, l’aggiornamento tecnico e la formazione del personale.

2. In conformità all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell’attività estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l’ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo.

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 l’autorità competente si accerta che, nella costruzione di una

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Art. 12. - Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura

1. La chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione è avviata:

a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall’autorizzazione;

b) nei casi in cui l’operatore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dell’autorità competente;

c) sulla base di specifico provvedimento, conseguente a gravi motivi, adottato dall’autorità competente.

2. Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione può essere considerata definitivamente ch

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Art. 13. - Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell’inquinamento dell’atmosfera e del suolo

1. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti verificano che l’operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l’altro al fine di:

a) valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, "anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti," N7 sia nel corso della fase operativa, sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, e determinare il bilancio idrico della struttura;

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Art. 14. - Garanzie finanziarie

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 7 è subordinata alla prestazione all’autorità competente da parte dell’operatore di adeguate garanzie finanziarie, a favore di detta autorità, per l’attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione e per la gestione successiva alla chiusura del deposito, costituite secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, affinché:

a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;

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Art. 15. - Responsabilità civile in campo ambientale

1. All’allegato 5 della parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006

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Art. 16. - Effetti transfrontalieri

1. Qualora il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A può comportare effetti negativi rilevanti per l’ambiente ed eventuali rischi per la salute umana in un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato membro della Comunità europea che può subirne le conseguenze, l’autorità competente trasmette,

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Art. 17. - Controlli dell’autorità competente

1. L’autorità competente effettua ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 7, prima dell’avvio delle operazioni di deposito, e "a intervalli almeno semestrali dal m

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Art. 18. - Obbligo di comunicazione delle informazioni

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall’anno 2011

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Art. 19. - Sanzioni

1. "L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell'arre

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Art. 20. - Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, tenendo conto delle metodologie eventualmente elaborate a livello comunitario e avval

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Art. 21. - Disposizioni transitorie

1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata rilasciata un’autorizzazione o che siano già in funzione al 1° maggio 2008 si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il 1° maggio 2012, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, e 13, comma 6, alle quali si conformano secondo il calendario ivi previsto, e delle disposizioni di cui all’articolo 14, alle quali si conformano entr

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Art. 22. - Modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il

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Art. 23. - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

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ALLEGATO I (articolo 5, comma 3, lettera a)) - CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

I rifiuti di estrazione da depositare in una struttura di deposito devono essere caratterizzati in modo da garantire la stabilità fisico-chimica a lungo termine della struttura di deposito che li accoglie e prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. La caratterizzazione comprende, se opportuno e in base alla

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ALLEGATO II (articolo 5, comma 3, lettera c)) - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione è classificata nella categoria A se:

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ALLEGATO III (articolo 6, comma 3) - POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI E INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL PUBBLICO INTERESSATO

PARTE PRIMA
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza dell’operatore devono essere proporzionali ai rischi di incidenti rilevanti che la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione presenta. Ai fini della loro attuazione, è necessario tener conto dei seguenti elementi:

1) la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti deve includere tutti gli obiettivi e i principi generali di azione dell’operatore in merito al controllo dei rischi di incidenti rilevanti;

2) il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte del sistema generale di gestione comprendente la struttura organizzativa, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per determinare e applicare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;

3) nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza devono essere trattati i seguenti aspetti:

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«ALLEGATO III-BIS (articolo 3, comma 1, lettera c))

N2

Criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:

a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

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