Il decreto concerne la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, in attuazione della direttiva 2006/21/CE in materia di rifiuti industriali. Il decreto in oggetto dispone, dunque, misure, procedure ed azioni volte alla prevenzione ed alla minimizzazione degli effetti nocivi all'ambiente ed alla salute umana, derivanti dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, ovvero “tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto”, la cui gestione è svolta all'interno del sito e nelle strutture di deposito, come rispettivamente definiti alle lettere r) e hh) del comma 1, art. 3.
Ambito di applicazione. Il decreto si applica ai rifiuti di estrazione, ossia “derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”. Di contro sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma, e restano di conseguenza assoggettati alla disciplina settoriale vigente:
i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali rifiuti alimentari, oli usati, veicoli fuori uso, batterie ed accumulatori usati;
i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;
l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'art. 104, commi 2-4, del D. Leg.vo 152/2006 (Codice Ambiente), nei limiti autorizzati da tale articolo;
i rifiuti radioattivi ai sensi del D. Leg.vo 230/1995.
Piano di gestione dei rifiuti di estrazione. L'art. 5 dispone che l'operatore, ossia il soggetto preposto alla gestione dei rifiuti di estrazione, elabori un piano di gestione dei rifiuti di estrazione volto alla minimizzazione, al trattamento, al recupero mediante riciclaggio, riutilizzo o bonifica e lo smaltimento sicuro dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Tale piano è presentato come sezione del piano globale dell'attività estrattiva, predisposto per l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività medesima da parte dell'autorità competente, ed è riesaminato ogni 5 anni o comunque modificato qualora subentrino modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. Le eventuali modifiche sono notificate all'autorità competente.
Altro. Le ulteriori disposizioni introdotte riguardano in particolare l'autorizzazione necessaria per le strutture di deposito dei rifiuti e la relativa domanda di rilascio, l'attività di prevenzione degli incidenti rilevanti, la costruzione, la gestione e le procedure per la chiusura delle strutture di deposito e per le fasi successive a questa, nonché il regime sanzionatorio previsto.
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1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d) e d-bis), all’interno del sito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r). N18
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:
a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estra
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c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato IIIbis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata; N1
d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; N19
e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) risorsa mineral
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6155611907327
Art. 4. - Disposizioni generali
1. L’abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati.
2. I cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, realizzati, attrezzati, res
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6155611907328
Art. 5. - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
1. L’operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è volto a:
a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, in particolare:
1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali;
2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell’aumento della superficie e dell’esposizione a particolari condizioni esterne;
3) prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva dopo l’estrazione del minerale, se l’operazione è fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l’ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;
4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o, se non fosse possibile
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6155611907329
Art. 5-bis - Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici
1. L’estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell’elaborazione, da parte
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6155611907330
Art. 6. - Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 624 del 1996, l’operatore individua, per le strutture di cui al comma 1, i rischi di incidenti rilevanti ed adotta, a livello di progettazione, di costruzione, di funzionamento e di manutenzione, di chiusura e nella fase successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure necessarie per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e l’ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri.
3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l’operatore prima di iniziare le operazioni è tenuto a integrare, previa consultazione del responsabile per la sicurezza, il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto n. 624 del 1996, e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che lo attui, in base agli elementi di cui alla parte 1 dell’allegato III.
4. Il documento di cui al comma 3 è allegato in copia al piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 5.
5. L’operatore nomina un responsabile per la sicurezza incaricato dell’attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.
6. L’operatore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese appaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per le nuove strutture, prima di iniziare l’attività;
b) per le strutture esistenti, entr
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1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall’autorità competente. L’autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza di servizi, contiene gli elementi indicati al comma 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui all’articolo 9. Purché vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, l’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è valida ed efficace e tiene luogo della autorizzazione di cui al presente articolo.
2. La domanda di autorizzazione è presentata all’autorità competente e contiene almeno i seguenti elementi:
a) identità del richiedente e dell’operatore, se sono diversi;
b) progetto della struttura
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1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale no
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Art. 9. - Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
1. L’autorità competente classifica una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione come appartenente alla categoria A secondo i criteri fissati
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Art. 10. - Vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva
1. L’utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva superficiale o sotterranea è possibile solo qualora:
a) sia
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Art. 11. - Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
2. In conformità all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell’attività estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l’ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo.
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Art. 12. - Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura
1. La chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione è avviata:
a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall’autorizzazione;
b) nei casi in cui l’operatore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dell’autorità competente;
c) sulla base di specifico provvedimento, conseguente a gravi motivi, adottato dall’autorità competente.
2. Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’autorità competente ha proceduto, con tempestivit
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Art. 13. - Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell’inquinamento dell’atmosfera e del suolo
1. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti verificano che l’operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l’altro al fine di:
a) valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti, sia nel corso della fase operativa, sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, e determinare il bilancio idrico della struttura;
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Art. 14. - Garanzie finanziarie
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 7 è subordinata alla prestazione all’autorità competente da parte dell’operatore di adeguate garanzie finanziarie, a favore di detta autorità, per l’attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione e per la gestione successiva alla chiusura del deposito, costituite secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, affinché:
a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente de
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Art. 15. - Responsabilità civile in campo ambientale
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1. Qualora il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A può comportare effetti negativi rilevanti per l’ambiente ed eventuali rischi per la salute umana in un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato membro della Comunità europea che può subirne le conseguenze, l’autorità competente trasmette, entro trenta giorn
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1. L’autorità competente effettua ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 7, prima dell’avvio delle operazioni di deposito, e a intervalli alme
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Art. 18. - Obbligo di comunicazione delle informazioni
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall’anno 2011 e, successivamente, ogni tre anni,
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1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell
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Art. 20. - Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, tenendo conto delle metodologie eventualmente elaborate a livello comunita
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6155611907345
Art. 21. - Disposizioni transitorie
1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata rilasciata un’autorizzazione o che siano già in funzione al 1° maggio 2008 si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il 1° maggio 2012, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, e 13, comma 6, alle quali si conformano secondo il calendario ivi previsto, e delle disposizioni di cui all’articolo 14,
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Art. 22. - Modifica degli allegati
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, si provvede al rece
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Art. 23. - Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici comp
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Allegato I (articolo 5, comma 3, lettera a)) - Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione
I rifiuti di estrazione da depositare in una struttura di deposito devono essere caratterizzati in modo da garantire la stabilità fisico-chimica a lungo termine della struttura di deposito che li accoglie e prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. La caratterizzazione comprende, se opportuno e in base alla categoria della stru
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Allegato II (articolo 5, comma 3, lettera c)) - Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione è classificata nella categoria A se:
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Allegato III (articolo 6, comma 3) - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e informazioni da comunicare al pubblico interessato
PARTE PRIMA - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza dell’operatore devono essere proporzionali ai rischi di incidenti rilevanti che la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione presenta. Ai fini della loro attuazione, è necessario tener conto dei seguenti elementi:
1) la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti deve includere tutti gli obiettivi e i principi generali di azione dell’operatore in merito al controllo dei rischi di incidenti rilevanti;
2) il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte del sistema generale di gestione comprendente la struttura organizzativa, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per determinare e applicare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
3) nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza devono essere trattati i seguenti aspetti:
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Criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti
1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;
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Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Definizione di “terre e rocce da scavo”; Categorie di terre e rocce da scavo; Materiali provenienti da demolizioni; Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte - SUOLO ESCAVATO ALLO STATO NATURALE UTILIZZATO IN SITU Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA - CONDIZIONI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME “SOTTOPRODOTTI” Condizioni comuni a tutti i cantieri; Terre e rocce da scavo nelle quali siano presenti “materiali di riporto”; Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere soggette a VIA o AIA; Cantieri con meno di 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti - TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICABILI COME “RIFIUTI”; Condizioni al cui verificarsi le terre e rocce da scavo sono qualificate “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti - TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI CONTAMINATI Attività di scavo in siti oggetto di bonifica; Piano dettagliato e campionamento del suolo; Piano operativo; Utilizzo delle terre e rocce scavate nel sito; Presenza di “materiali di riporto” - ATTUAZIONE E LINEE GUIDA.
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
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I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
Serie COSTRUIRE SOSTENIBILE
Direttore scientifico: Alessandro Rogora
La gestione del suolo nella pianificazione urbanistica - Implicazioni ambientali dell’urbanistica - La prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio sismico - La prevenzione del rischio idraulico - Il bilancio ecologico
TRA TECNICA E NATURA
Evoluzione della tecnologia e Norma UNI 11235 - Tipologie di coperture a verde - Tecniche di realizzazione - Progettazione dello strato vegetativo - Manutenzione di avviamento e ordinaria
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