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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 10/07/2002, n. 15
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- L.R. 05/05/2010, n. 14
- L.R. 09/01/2010, n. 1
- Delib.G.R. 19/03/2007, n. 238
- L.R. 08/02/2005, n. 6
- L.R. 26/04/2004, n. 15
- L.R. 17/04/2003, n. 7
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. |
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Art. 2 - (Definizioni) |
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Art. 3 - (Attribuzione delle funzioni)1. In applicazione delle LL.RR. 72/98 e 11/99, la Regione Abruzzo conserva il potere di pianificazione territoriale e di programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente. 2. Le funzioni relative alla pianificazione mineraria, alla vigilanza ed alla statistica su tutta la materia, fino a diversa organizzazione da parte della Giunta Regionale, sono esercitate dalla Direzione “Direzione Sviluppo Economi |
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Art. 4 - (Strumenti)1. Gli strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, sono il Piano regionale delle acque minerali e termali, N19 il documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la disciplina della materia con gli istituti dei permessi, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei pareri preventivi, dei controlli e degli incentivi. |
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TITOLO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE |
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Art. 5 - (Pianificazione)1. La Regione dispone gli interventi pianificatori nel settore del |
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Art. 6 - (Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo)1. E’ istituito presso la Giunta regionale, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, il Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo (di seguito Comitato). 2. Sono componenti del Comitato: a) il Direttore della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo con funzione di presidente; |
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Art. 7 - (Piano regionale delle acque minerali e termali)1. La pianificazione, nel quadro generale del piano di sviluppo economico regionale e di un'organica politica di valorizzazione e ge |
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Art. 8 - (Contenuti del Piano regionale)1. Il Piano contiene: a) l'indicazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle acque minerali e termali; b) l'elenco delle località in cui è stata effettuata la ricerca; c) la localizzazione dei giacimenti di acqua minerale e termale; d) la indicazione delle caratteristiche ba |
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Art. 9 - (Elaborati del Piano)1. Il Piano consta dei seguenti elaborati: |
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Art. 10 - (Formazione e pubblicazione del Piano)1. Il Piano è approvato dalla Giunta Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, dopo la consultazione degli |
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Art. 11 - (Adeguamento degli strumenti urbanistici)1. I Comuni interessati sono tenuti a adeguare i rispettivi strumenti urbanistici alle necessità delle zone di protezione ambiental |
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Art. 12 - (Programmazione)1. La Regione programma a cadenza quinquennale nel settore delle a |
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TITOLO III – “RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI” [N=21] |
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Capo I – “Disposizioni relative alla ricerca” [N=21] |
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Art. 13 - (Definizione)1. La ricerca è l'attività di individuazione dei giacimenti idrotermali e di quelli delle acque minerali e di sorgente, delle aree |
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Art. 14 - (Oggetto della ricerca)1. La ricerca ha ad oggetto: a) l'individuazione di scaturigini idrominerali o di falde acquifere non affioranti, aventi caratteristiche minerali, termali o di acqua di sorgente; b) la delimitazione del bacino idrogeologico e dell'area di protezione igienico-sanitaria |
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Art. 15 - (Limiti della ricerca)1. La ricerca è ammessa per un'area non superiore a duecento ettari e per un tempo non superiore a due anni. |
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Art. 16 - (Obblighi del ricercatore)1. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, comunica l'avvio della ricerca ai sindaci ed ai proprietari e possessori dei terreni interessati dai lavori, inviando copia dell'istanza e dei documenti di cui all'art. 20, terzo comma, lett. a) e b). |
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Art. 17 - (Accesso ai fondi)1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro della ricerca non possono opporsi ai lavori, fermi restando i divieti contenuti nel DPR 9 aprile 1959, n. 128. |
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Art. 18 - (Diritti) |
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Art. 19 - (Diritto proporzionale)1. La ricerca è sottoposta al diritto proporzionale annuo anticipato pari a Euro “11,57 |
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Capo II - PERMESSO |
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Art. 20 - (Istanza)1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita anche a terzi, purché siano muniti di permesso. 2. L'istanza per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla “Direzione Sviluppo Economico e del Turismo” N17. 3. L'istanza deve essere corredata dai seguenti elementi: a) da una mappa dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su |
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Art. 21 - (Istanze concorrenti e priorità)1. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti qualora ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dall |
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Art. 22 - (Parere del Comune) |
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Art. 23 - (Rilascio del permesso) |
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Art. 24 - (Contenuto del permesso)1. Il provvedimento relativo al permesso di ricerca deve contenere: a) le generalità del tit |
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Art. 25 - (Trasferimento del permesso)1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio |
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Capo III - COLTIVAZIONE |
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Art. 26 - (Definizione e attribuzione delle funzioni)1. La coltivazione è l'attività preordinata allo sfruttamento dei giacimenti ed alla estrazione delle acque minerali, termali e di sorgente. |
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Art. 27 - (Oggetto della coltivazione)1. La coltivazione ha ad oggetto: a) l'elevazione in superficie, con opere permanenti, dell |
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Art. 28 - (Condizioni particolari)1. La coltivazione non può essere iniziata prima del pagamento delle indennità al ricercatore e all'espropriato o del deposito del |
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Art. 29 - (Aree di salvaguardia) |
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Art. 30 - (Pubblica utilità)1. Le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, la conduzione, l'adduzione e l'accumulo delle acque minerali, termali e di sorgente, alla loro utilizzazione, alla produzione e trasmissione dell'energi |
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Art. 31 - (“Permesso di costruire” [N=21])1. Per la realizzazione delle opere nell'area di rispetto ambientale, “il permesso a cost |
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Art. 32 - (Pertinenze)1. Costituiscono pertinenze indisponibili del giacimento le opere di captazione, gli impianti di adduzione delle acque minerali e te |
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Art. 33 - (Diritto proporzionale - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti)1. Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di “Euro 2.892,16 per le acque minerali e di Euro 1.446,00 per le acque di sorgente”. N6 2. Per gli anni successivi al primo, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo, sotto pena, in mancanza, di decadenza dalla concessione. Entro un mese dal pagamento i concessionari sono tenuti ad inviare copia della quietanza all'ufficio provinciale ed a quello regionale competenti in materia di acque minerali e termali. 3. N44 La misura del diritto proporzionale annuo è adeguata con provvedimento del Servizio Regionale “Risorse del Territorio” N17 ogni biennio, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT, prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge. 4. Per l'uso delle pertinenze funzionali di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno più utilizzate. 5. E’ istituito, a decor |
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Art. 35 - (Obblighi)1. La coltivazione comporta, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, i seguenti obblighi: a) eseguire ogni anno alla presenza di un funzionario della struttura Regionale competente la misurazione della portata, della temperatura ed il rile |
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Capo IV - CONCESSIONE MINERARIA |
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Art. 36 - (Concessione)1. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria di cui all’articolo 26; la durata massima della concessione non può essere superiore a trent’anni ed è proporzionata all’ammontare degli investimenti programmati. 2. La concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e comunque subordinatamente al riconoscimento dell’esistenza e della coltivabilità del relativo giacimento. 3. La concessione non può aversi separatamente dall’area di rispetto igienico-sanitario e comporta il diritto-dovere di coltivazione ed utilizzazione. 4. Durante la coltivazione, il concessionario può richiedere alla Regione di effettuare la ricerca di altre sostanze minerali, nel rispetto delle norme relative al permesso. 5. La concessione non può essere rilasciata: |
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Art. 37 - (Istanza di concessione) |
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Art. 37 bis - (Contributo alle spese di istruttoria) |
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Art. 38 - (Preferenze per il rilascio della concessione) |
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Art. 39 - (Rilascio e durata delle Concessioni) |
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Art. 40 - (Contenuto della concessione)1. La concessione ha ad oggetto il giacimento, costituito dalla sorgente e dall'area di rispetto assoluto igienico-sanitario. 2. L'atto concessorio contiene: a) l'indicazione delle generalità del concessionario e del suo domicilio eletto in uno dei Comuni interessati all'attività; b) la durata della concessione; c) la delimitazione dell' |
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Art. 41 - (Deposito cauzionale e denuncia di esercizio)1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il titolare è tenuto a depositare a favore della Regione una cauzione mediante fidejussione bancaria (o polizza fidejussoria assicurativa), d'im |
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Art. 43 - (Trasferimento della concessione) |
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Art. 44 - (Trasformazione e modifiche delle società) |
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Art. 45 - (Fallimento)1. In caso di fallimento del titolare della concessione la |
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Art. 46 - (Successione mortis causa) |
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Art. 47 - (Rinnovo) |
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Capo V - DISPOSIZIONI COMUNI AI PERMESSI ED ALLE CONCESSIONI |
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Art. 48 - (Cessazione)1. Il permesso di ricerca e la concessione cessano, oltre che per scadenza del termine, per rinuncia, decadenza e revoca. |
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Art. 49 - (Rinuncia)1. La dichiarazione scritta di rinuncia, diretta N26 alla Regione ed ai Comuni |
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Art. 50 - (Decadenza)1. Il Dirigente “del Servizio Risorse del Territorio” N17 pronuncia con decreto la decadenza del permesso o della concessione nei seguenti casi: a) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 16; b) lavori non iniziati nel termine stabilito o sospesi per oltre tre mesi senza autorizzazione o senza giustificato motivo; |
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Art. 51 - (Revoca)1. La Regione revoca la concessione o il permesso di ricerca per sopravvenuti gravi motivi |
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Art. 53 - (Pubblicità)1. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell |
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TITOLO IV - UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI |
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Art. 54 - (Autorizzazioni)1. L’utilizzazione di una sorgente d’acqua minerale naturale, riconosciuta dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 176/2011 è subordinata ad autorizzazione regionale da rilasciare in conformità alle disposizioni del medesimo decreto. 2. L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione per lo sfruttamento |
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Art. 54 bis (Immissione in commercio di acqua di sorgente)1. L’immissione in commercio di un’acqua di sorgente riconosciuta ai sensi |
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Art. 55 - (Stabilimenti di imbottigliamento)1. Le domande concernenti l'apertura e l'esercizio di stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente devono indicare: a) le generalità e il domicilio del richiedente; b) il nome con il quale l'acqua viene posta in vendita; c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustificano la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà destinata; d) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti; e) |
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Art. 57 - (Individuazione dell'acqua) |
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Art. 58 - (Stabilimenti termali)1. La domanda concernente l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali deve indicare: a) le generalità e il domicilio del richiedente; b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento è destinato; |
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Art. 59 - (Obiettivi e indirizzi)1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio Regiona |
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Art. 60 - (Accreditamento e convenzionamento)1. L'accreditamento delle strutture termali ed il consequenzia |
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Art. 61 - (Contratti di somministrazione)1. I contratti di somministrazione di acque, sali, muffe e similari all'utente sono nulli senza la preventiva autorizzazione dei com |
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Art. 62 - (Convenzioni)1. Le Aziende sanitarie locali, a norma degli artt. 3, comma quarto, 4, comma 1, e 5 della Legge 323/2000, stipulano con gli stabili |
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Art. 63 - (Rinvio)1. Il concessionario deve in ogni caso rispettare le norme statali vigenti in materia di salvaguardia, di utilizzazione e di commerc |
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TITOLO V - PROMOZIONE DEL TERMALISMO E DEL TURISMO TERMALE |
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Capo I - PROMOZIONE DEL TERMALISMO |
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Art. 64 - (Incentivazioni)1. La Regione Abruzzo incentiva l'apertura degli stabilimenti termali ai fini terapeutici e la valorizzazione di quelli esistenti. 2. “La Direzione regionale competente in materia di politiche della salute” N17: |
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Art. 65 - (Formazione professionale)1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazion |
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Art. 66 - (Collegamento con strutture europee)1. La Regione Abruzzo, al fine del migliore utilizzo delle |
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Capo II - PROMOZIONE DEL TURISMO TERMALE |
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Art. 67 - (Incentivazioni)1. Per l'attuazione del programma, la Regione concede incentivi a favore dei Comuni termali e di privati, in relazione a: a) costruzioni e ristrutturazioni di strutture ricettive alberghiere e ricettive in genere abilitate subordinatamente all'esito del pronunciamento della Comunità europea alla quale sarà notificato il provvedimento; b) riqualif |
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Art. 68 - (Pubblicità)1. L'agenzia regionale di promozione turistica inserisce il te |
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Art. 69 - (Soggetti beneficiari)1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge: a) i Comuni; b) i Consorzi fra detti Enti; |
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Art. 70 - (Procedimento di erogazione degli incentivi)1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi indicati nell'art. 67, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente i progetti |
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TITOLO VI - VIGILANZA E CONTROLLI |
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Art. 71 - (Vigilanza)1. Alla Direzione Sviluppo economico e del turismo spettano le funzioni di vigilanza e controllo nonché il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle altre Direzioni regionali. N18 |
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Art. 72 - (Installazione di apparecchiature di misura)1. I titolari di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente hanno l'obbligo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge: |
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Art. 73 - (Registri)1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali devono tenere un registro aggiornato di tutti gli interventi effettuati sulla sorgente. In tale registro devono essere riportate, in ordine cronologic |
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Art. 74 - (Informazioni ed attività ispettive)1. I titolari di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente sono tenuti a comunicare alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quantità dell'imbottigliamento ed il numero delle |
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Art. 75 - (Statistica)1. La Direzione “Sviluppo Economico e del Turismo” N17 |
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TITOLO VII - SANZIONI E CONTENZIOSO |
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Art. 76 - (Polizia mineraria)1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle norme di polizia mineraria contenute nel D.P.R. 128/59 sulle a |
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Art. 77 - (Sanzioni)1. Ferme restando le sanzioni previste dal d.lgs. 176/2011, sono comminate le sanzioni amministrative di seguito indicate a: |
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Art. 78 - (Procedura)1. Agli adempimenti di vigilanza ed alla irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme della presente legge provvedono i funzionari tecnici regionali N29 appositamente incaricati dai rispettivi dirigenti, muniti di tessera di riconoscimento. 2. Ad essi spetta la qualif |
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Art. 79 - (Opposizione) |
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Art. 79 bis - Disposizioni transitorie e finali in materia di pianificazione mineraria e organizzazione1. La ricerca di base consiste, ai sensi dell'art. 4 della Legge 6.10.1982, n. 752: Norme per l'attuazione della politica mineraria, nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca m |
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Art. 79 ter - Bacini minerari d'interesse strategico |
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TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 80 - (Norma transitoria e finale)1. Le concessioni e i permessi già rilasciati conservano efficacia fino alla naturale scadenza del titolo, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla presente legge e si presenti la documentazione ivi prevista. |
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