Articolo abrogato dalla L.R. del 18/12/2012 n. 64. L’articolo 39 così recitava: “Art. 39 - (Rilascio e durata delle Concessioni) - 1 Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Dirigente dell'Amministrazione provinciale competente, solo dopo che l'Amministrazione regionale abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità del relativo giacimento. La durata del titolo non è mai superiore ai 30 anni.

2 All'atto di rilascio della concessione a società e comunque nel caso in cui si verifichi un trasferimento di quote pari al 10% del capitale sociale, la certificazione di cui alla Legge 575/1965, come successivamente integrata e modificata dalla Legge 55/1990, deve essere esibita da tutti i soci.”

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