N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 18/12/2012 n. 64. L’articolo 47 così recitava: “Art. 47 - (Rinnovo) - 1. La concessione può essere prorogata, su richiesta dell'interessato da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza dei periodi concessi.

2. L'istanza di rinnovo è corredata da una relazione sull'attività svolta e su quella da svolgere ed è accoglibile solo in caso di buona conduzione del giacimento, di razionale manutenzione e miglioramento degli impianti e delle pertinenze, di avvenuta utile gestione dello stabilimento.

3. L'Amministrazione provinciale si pronuncia, previa istruttoria da concludersi con una conferenza dei vari servizi e Enti coinvolti, entro tre mesi, trascorsi i quali opererà il silenzio assenso.

4. La proroga non può essere negata per l'avvenuta insorgenza di vincoli di altra natura, per il rispetto dei quali, comunque, la conferenza fissa apposite prescrizioni.”

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