Articolo abrogato dalla L.R. del 18/12/2012 n. 64. L’articolo 79-ter così recitava: “"Art. 79 ter - Bacini minerari d'interesse strategico - I territori dei comuni ove siano presenti una o più concessioni minerarie per lo sfruttamento di acque minerali e termali, che complessivamente prevedono un emungimento pari o superiore a 100 lt/sec, e dei comuni a questi contermini, nonché le aree dichiarate indagate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 79bis costituiscono i bacini minerari d'interesse strategico.

I territori dei bacini minerari d'interesse strategico sono sottoposti a vincolo minerario, la Giunta regionale individua con proprio atto gli interventi potenzialmente pregiudizievoli per i giacimenti presenti in detti territori.

La realizzazione d'interventi potenzialmente pregiudizievoli individuati dal comma 2 del presente articolo, nonché ogni altro intervento nell'ambito delle concessioni minerarie è sottoposto a nullaosta della Direzione attività produttive - Servizio sviluppo attività estrattive e minerarie.

Nell'ambito dei bacini minerari d'interesse strategico le funzioni amministrative inerenti permessi di ricerca e concessioni minerarie di cui al Titolo III della presente legge sono esercitate dalla Direzione regionale attività produttive - Servizio sviluppo attività estrattive e minerarie. Nel restante territorio regionale le funzioni amministrative sono esercitate ai sensi dell'art. 3 della presente legge.”

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