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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 18/12/2012, n. 64
L. R. Abruzzo 18/12/2012, n. 64
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[Premessa] |
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TITOLO I - (ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO EUROPEO) |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi Comunitari), con la presente legge dispone l’attuazione dei seguenti atti europei: a) direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego (rifusione); b) direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà; c) direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerci |
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TITOLO II - (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE) |
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Capo I – Le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne |
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Art. 2 - (Azioni positive)Omissis |
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Art. 3 - (Azioni positive nell’Amministrazione regionale)Omissis |
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Art. 4 - (Promozione delle parità di trattamento)Omissis |
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Art. 5 - (Dialogo sociale)Omissis |
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TITOLO III - (ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2008/62/CE E 2009/145/CE) |
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Capo I – Tutela delle varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica nel territorio abruzzese |
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Art. 6 - (Disposizioni per l’iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservare)Omissis |
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Art. 7 - (Tutela delle risorse genetiche)Omissis |
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Art. 8 - (Definizioni)Omissis |
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Art. 9 - (Azione di tutela e valorizzazione)Omissis |
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Art. 10 - (Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie)Omissis |
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Art. 11 - (Iscrizione al Repertorio regionale)Omissis |
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Art. 12 - (Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica)Omissis |
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Art. 13 - (Conservazione ex situ delle risorse genetiche)Omissis |
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Art. 14 - (Agricoltori custodi)Omissis |
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Art. 15 - (Rete di conservazione, tutela e salvaguardia)Omissis |
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Art. 16 - (Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico)Omissis |
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Art. 17 - (Provvedimenti amministrativi di attuazione)Omissis |
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TITOLO IV - (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/47/CE) |
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Capo I – I dispositivi medici |
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Art. 18 - (Vigilanza e controllo sui dispositivi medici)Omissis |
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TITOLO V - (ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2008/119/CE E 2008/120/CE) |
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Capo I – La protezione dei vitelli e dei suini |
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Art. 19 - (Norme minime per la protezione dei suini e dei vitelli)Omissis |
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TITOLO VI - (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/54/CE E DEGLI ARTICOLI 102 E 106 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA) |
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Capo I – Concessioni minerarie ed utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali |
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Art. 20 - (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15)1. L’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 R (Disciplina delle acque minerali e termali) è sostituito dal seguente: |
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Art. 21 - (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 2 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Definizioni) |
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Produttive della Regione, Servizio "Attività Estrattive e Minerarie"" sono sostituite dalle parole: "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio.". 2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 23 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15/2002 le parole: "il Comitato Tecnico regionale Consultivo" sono soppresse. 2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 24 - (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 6 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo) 1. E’ istituito presso la Giunta regionale, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, il Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo (di seguito Comitato). 2. Sono componenti del Comitato: a) il Direttore della Direzione Sviluppo E |
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Art. 25 - (Modifiche alla legge regionale 15/2002)1. La rubrica del Titolo III della legge regionale 15/2002 è sostituita dalla seguente: "Ricer |
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 15/2002, le parole: "nella legge n. 105/19 |
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Art. 27 - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 15/2002 le parole: "struttura regionale com |
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Art. 28 - (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrat |
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Art. 29 - (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 18 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 30 - (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 15/2002 la parola: "10,33" è sostit |
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Art. 31 - (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 15/2002 le parole: "Provincia nella quale ricade il territorio interessato" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo". |
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Art. 32 - (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 15/2002) |
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Art. 33 - (Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 23 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 23 - (Rilascio del permesso) |
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Art. 34 - (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 15/2002) |
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Art. 35 - (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 15/2002)1. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 36 - (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 15/2002 le parole: "del Comitato tecnico r |
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Art. 37 - (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 15/2002 le parole: " Servizio provinciale |
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Art. 38 - (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 15/2002)1. La rubrica dell’articolo 31 della legge regionale 15/2002 è sostituita dalla seguente |
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Art. 39 - (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 15/2002 le parole: "2.582,28" e le parole: |
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Art. 40 - (Sostituzione dell’articolo 34 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 34 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 41 - (Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 15/2002)1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrattive e Minerarie" sono s |
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Art. 42 - (Sostituzione dell’articolo 36 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 36 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 36 - (Concessione) 1. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria di cui all’articolo 26; la durata massima della concessione non può essere superiore a trent’anni ed è proporzionata all’ammontare degli investimenti programmati. 2. La concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e comunque subordinatamente al riconoscimento dell’esistenza e della coltivabilità del relativo giacimento. 3. La concessione non può aversi separatamente dall’area di rispetto igienico-sanitario e |
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Art. 43 - (Modifica alla legge regionale 15/2002)1. Dopo l’articolo 37 della legge regionale 15/2002 è inserito il seguente: |
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Art. 44 - (Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 15/2002)1. Alla lettera g) del comma 2, dell’articolo 40 della legge regionale 15/2002 le parole: "lani volu" sono sostituite dalle seguenti: "la stipulanda". 2. Dopo la lettera g) del comma 2, dell’articolo 40 della leg |
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Art. 45 - (Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale 15/2002 le parole: "da provinciale a miner |
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Art. 46 - (Sostituzione dell’articolo 42 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 42 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 47 - (Sostituzione dell’articolo 43 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 43 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 48 - (Sostituzione dell’articolo 44 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 44 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: "Art. |
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Art. 49 - (Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 15/2002 la parola "Provincia" è sos |
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Art. 50 - (Sostituzione dell’articolo 46 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 46 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 46 - (Successione mortis |
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Art. 51 - (Modifica all’articolo 49 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 15/2002 le parole "alla Provincia e per co |
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Art. 52 - (Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 15/2002 le parole: "dell’amministraz |
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Art. 53 - (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 15/2002) |
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Art. 54 - (Sostituzione dell’articolo 52 della legge regionale 15/20021. L’articolo 52 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 55 - (Sostituzione dell’articolo 54 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 54 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 54 - (Autorizzazioni) 1. L’utilizzazione di una sorgente d’acqua minerale naturale, riconosciuta dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 176/2011 è subordinata ad autorizzazione regionale da rilasciare in conformità alle disposizioni del medesimo decreto. |
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Art. 56 - (Modifiche alla legge regionale 15/2002)1. Dopo l’articolo 54 della legge regionale 15/2002 è inserito il seguente: "Art. 54 bis (Immissione in commercio di acqua di sorgente) |
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Art. 57 - (Modifiche all’articolo 56 della legge regionale 15/2002)1. Il comma 1 dell’articolo 56 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 58 - (Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 64 della legge regionale 15/2002 le parole: "A mezzo della Direzione Sanità della Regione" sono sostituite dalle |
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Art. 59 - (Modifiche all’articolo 67 della legge regionale 15/2002)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 67 della legge regionale 15/2002 è aggiunto il seguente |
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Art. 60 - (Modifiche all’articolo 71 della legge regionale 15/2002)1. Il comma 1 dell’articolo 71 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: "1. Alla Direzione Sviluppo economico e del turismo spet |
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Art. 61 - (Modifiche all’articolo 72 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 72 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrat |
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Art. 62 - (Modifiche all’articolo 74 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 2 dell’articolo 74 della legge regionale 15/2002 le parole: "e di quella provincial |
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Art. 63 - (Modifiche all’articolo 75 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Produt |
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Art. 64 - (Modifiche all’articolo 76 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 76 della legge regionale 15/2002 le parole: "delle Attività |
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Art. 65 - (Sostituzione dell’articolo 77 della legge regionale 15/2002)1. L’articolo 77 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 77 - (Sanzioni) 1. Ferme restando le sanzioni previste dal d.lgs. 176/2011, sono comminate le sanzioni amministrative di seguito indicate a: |
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Art. 66 - (Modifiche all’articolo 78 della legge regionale 15/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 15/2002 le parole: "e provinciali" sono soppresse. 2. Al co |
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Art. 67 - (Modifiche all’articolo 79 bis della legge regionale 15/2002)1. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 79 bis della legge regionale 15/2002 le parole: "attività |
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TITOLO VII - (ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/23/CE, 2006/17/CE E 2006/86/CE) |
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Capo I – Disposizioni sulla qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani |
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Art. 68 - (Finalità)Omissis |
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Art. 69 - (Ambito di applicazione)Omissis |
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Art. 70 - (Funzioni regionali)Omissis |
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Art. 71 - (Istituti regionali dei tessuti e organizzazioni regionali per l’approvvigionamento)Omissis |
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Art. 72 - (Disposizioni per l’autorizzazione e l’accreditamento e per le verifiche ispettive)Omissis |
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Art. 73 - (Disposizioni relative alla qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule umani)Omissis |
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Art. 74 - (Vigilanza sull’importazione e sull’esportazione di tessuti e cellule umani)Omissis |
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Art. 75 - (Il registro degli istituti regionali dei tessuti)Omissis |
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TITOLO VIII - (ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE E 2010/84/UE) |
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Capo I – Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emocomponenti per uso clinico e farmaci emoderivati |
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Art. 76 - (Ambito di applicazione)Omissis |
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Art. 77 - (Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionali)Omissis |
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Art. 78 - (Classificazione delle strutture trasfusionali)Omissis |
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Art. 79 - (Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue)Omissis |
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Art. 80 - (Piano regionale sangue e plasma)Omissis |
|
Art. 81 - (Centro Regionale Sangue)Omissis |
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Art. 82 - (Funzioni regionali)Omissis |
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Art. 83 - (Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale)Omissis |
|
Art. 84 - (Programmazione annuale per l’autosufficienza regionale)Omissis |
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Art. 85 - (Produzione regionale di farmaci emoderivati)Omissis |
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Art. 86 - (Appropriatezza e razionalizzazione dei consumi)Omissis |
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Art. 87 - (Sistema informativo dei servizi trasfusionali)Omissis |
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Art. 88 - (Norme per l’autorizzazione e l’accreditamento e per le verifiche ispettive)Omissis |
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Art. 89 - (Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti)Omissis |
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Capo II – Sistema regionale di farmacovigilanza |
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Art. 90 - (Attività regionale di farmacovigilanza e di educazione sanitaria al corretto utilizzo dei farmaci)Omissis |
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Art. 91 - (Centro regionale di farmacovigilanza)Omissis |
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TITOLO IX - (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE) |
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Capo I – Tassidermia ed Imbalsamazione |
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Art. 92 - (Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10)Omissis |
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Capo II – Pesca nelle acque interne |
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Art. 93 - (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 44)Omissis |
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TITOLO X - (ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009) |
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Capo I – L’attività di trasportatore su strada |
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Art. 94 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25)Omissis |
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TITOLO XI - (ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1857/2006) |
|
Capo I – Disposizioni per lo sviluppo del settore zootecnico |
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Art. 95 - (Finalità)Omissis |
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Art. 96 - (Obiettivi ed interventi)Omissis |
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Art. 97 - (Concessione finanziamenti pubblici)Omissis |
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Art. 98 - (Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici)Omissis |
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Art. 99 - (Controlli della produttività animale)Omissis |
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Art. 100 - (Assistenza tecnica nel settore agricolo)Omissis |
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Art. 101 - (Soggetti beneficiari)Omissis |
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Art. 102 - (Procedure)Omissis |
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Art. 103 - (Anticipazioni)Omissis |
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Art. 104 - (Condizioni per l’esenzione dalla notifica degli aiuti)Omissis |
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Art. 105 - (Clausola di sospensione)Omissis |
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TITOLO XII - (ATTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/C 8/02, DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2012/21/UE, DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/C 8/03 E DEL REGOLAMENTO (UE) 360/2012) |
|
Capo I – Servizi di interesse economico generale |
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Art. 106 - (Disposizioni sui servizi di interesse economico generale)Omissis |
|
TITOLO XIII - (DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE) |
|
Art. 107 - (Disposizioni per gli enti locali)1. Gli Enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della pr |
|
Art. 108 - (Disposizioni finali)1. La Giunta regionale approva la modulistica di cui al comma 7 dell’articolo 54 della legge re |
|
Art. 110 - (Norme finanziarie)Omissis |
|
Art. 111 - (Abrogazioni)1. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) è abrogato. |
|
Art. 112 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
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