Articolo abrogato dalla L.R. del 18/12/2012 n. 64. L’articolo 57 così recitava: “Art. 57 - (Individuazione dell'acqua) - 1. Ogni acqua minerale e di sorgente è commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di autorizzazione.

2. Vanno osservate le altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 105/92.”

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