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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.G.P. Bolzano 31/03/2003, n. 7
D.P.G.P. Bolzano 31/03/2003, n. 7
D.P.G.P. Bolzano 31/03/2003, n. 7
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Art. 1 - Ambito di applicazioneN1 “1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10 e 22 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata legge, disciplina la valutazione e la gestione della qualità dell’aria, il piano della qualità dell’aria, i programmi per la riduzione e la prevenz |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) accreditamento: il procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo a svolgere funzioni specifiche; b) approvazione: la procedura attraverso la quale l'organismo incaricato ai sensi della normativa vigente accerta e certifica che un metodo, un'apparecchiatura o una rete di misura soddisfano determinati requisiti stabiliti dalla normativa; c) aria: l'aria esterna presente nella troposfera, esclusi i luoghi di lavoro; N1 “d) ossidi di azoto: la somma di monossido e |
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CAPO I - Piano della qualità dell'aria |
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Art. 3 - Piano della qualità dell'aria1. La Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, di seguito denominata Agenzia, approva il piano della qualità dell'aria, di seguito denominato piano, secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, R e successive modifiche. |
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Art. 4 - Valutazione della qualità dell'aria1. L'Agenzia elabora il rapporto sulla valutazione della qualità dell'aria sulla base del rapporto annuale delle misure, della distribuzione spaziale |
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CAPO II - Programmi di riduzione e prevenzione dell'inquinamento atmosferico |
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Art. 5 - Programmi di riduzione1. Nelle zone di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), sono adottati programmi per la riduzione delle emissioni che |
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Art. 6 - Programmi di prevenzione1. Nelle zone di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), sono individuate adeguate modalità d |
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CAPO III - Piano di azione |
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"Art. 7 - Piano di azioneN1 1. Nelle zone di azione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), è applicabile il piano di azi |
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"Art. 8 - Contenuto del piano d'azioneN1 1. Il piano di azione prevede: a) l’organizzazione della rete di misura, la definizione dei cicli di monitoraggio di riferimento, nonché le modalità di calcolo dei valori da considerare per il confronto con le soglie di cui all’allegato B; |
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"Art. 9 - Piano di azione ozonoN1 1. Il piano di azione per l’ozono è adottato su tutto il territorio |
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CAPO IV - Norme finali e transitorie |
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Art. 10 - Norme tecniche1. L'Agenzia determina le norme tecniche per la redazione del piano, la valutazione della qualità dell'aria, il rapporto sulla qualità dell'aria, la redazione dell'inventario delle emissioni, i programmi di riduzione e prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché per la trasmissione delle informazioni |
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"Art. 11 - Disposizioni transitorieN1 1. Fino alla data entro la qua |
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ALLEGATO A - LIMITI DI IMMISSIONE |
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Parte I - Protezione della salute |
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Valori limite della qualità dell’aria
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Parte II - Protezione della vegetazione e degli ecosistemi |
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Valori limite e valori bersaglio della qualità dell’aria
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ALLEGATO B - PIANO DI AZIONE |
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Parte I - Applicazione del piano |
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Art. 1 - Applicazione1. Il piano di azione si applica qualora nell’anno precedente, presso una delle stazioni di misura all’interno della stessa zona di azione, sia stata raggiunta una delle soglie annuali di cui alla Parte II. Nella Part |
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Art. 2 - Prevenzione1. L’attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 1, comporta l’applicazione dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente articolo. 2. I provvedimenti di prevenzione sono misure a carattere annuale volte ad ottenere una congrua riduzione delle emissioni generate dal traffi |
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Art. 3 - Azione1. Se si raggiunge la soglia di attenzione di cui alla Parte II, l’Agenzia provinciale per l’ambiente comunica ai sindaci dei comuni interessati ed ai mezzi di informazione l’inizio dello stato di attenzione. Lo stato di attenzione perdura fintanto che non ricorra quanto previsto dal comma 5. In tale situazione, oltre ad annunciare la possibile entrata in vigore, nei giorni successivi, di provvedimenti di restrizione alla circolazione, la popolazione viene invitata ad assumere comportamenti idonei alla tutela della propria salute e dell’ambiente. |
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Art. 4 - Allarme1. Se si raggiunge una delle soglie di allarme di cui alla Parte II, i sindaci competenti dichiarano lo stato di |
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Art. 5 - Informazione e consulenza1. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli precedenti, l’Agenzia provincia |
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Parte II - VALORI SOGLIA DEL PIANO DI AZIONE |
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Soglie annuali
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Soglie di azione
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Soglie di allarme |
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Parte III - ZONE DI AZIONE, RETE DI MISURA E PROVVEDIMENTI |
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Zone di azione |
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Rete di misura delle zone di azione
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Provvedimenti
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ALLEGATO C - PIANO DI AZIONE OZONO |
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Parte I - APPLICAZIONE DEL PIANO |
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Art. 11. Il piano d’azione per l’ozono si applica ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento. Esso prevede esclusivamente interventi di informazione alla popolazione, in quanto restrizioni alla circolazione a livello provinciale non darebbero alcuno risultato concre |
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Art. 21. La rete di misura per l’attuazione del piano per l’ozono è composta da tutte le |
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Parte II - SOGLIE PER L’OZONO
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