L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e poi abrogato dall'art. 15, comma 7, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. e così recitava: “1. I controllori fumi autorizzati eseguono periodicamente l'analisi dei fumi sugli impianti termici. Con regolamento di esecuzione sono fissati i requisiti per il riconoscimento della figura professionale di "controllore fumi o controllora fumi", nonché i valori limite di emissione degli impianti, la periodicità e le modalità dei controlli. I controllori fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e di corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell'attività di controllo e verifica da parte dei controllori fumi, a carico degli stessi si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca al controllore fumi l'autorizzazione a eseguire le verifiche di cui al presente comma.

2. Le tariffe massime da applicarsi per l'attività di controllo e verifica dei controllori fumi sono approvate dalla Giunta provinciale. Le spese per i controlli sono a carico dei gestori degli impianti."

Dalla redazione