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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 23/11/2015, n. 15
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- L.P. 06/07/2017, n. 8
- L.P. 18/10/2016, n. 21
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina il trasporto pubblico di persone di interesse provinciale. |
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Art. 2 - Sistema di trasporto pubblico1. Per sistema di trasporto pubblico si intende l’insieme delle reti e dei servizi di trasporto di linea e non di linea. 2. I servizi di trasporto di linea sono i servizi autobus, ferroviari, tranviari, funiviari, altri servizi su impianti fissi e sistemi alternativi di trasporto, organizzati in modo continuativo, periodico o temporaneo, con itinerari, fermate, orari e tariffe prestabiliti e rivolti alla totalità degli utenti. 3. I servizi di trasporto di linea integrativi sono servizi effettuati su itinerari prestabiliti con fermate e tariffe autorizzate e rivolti alla totalità o a |
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Art. 3 - Classificazioni1. I servizi di trasporto di linea si distinguono in base all’ambito territoriale in: |
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Art. 4 - Funzioni della Provincia di Bolzano1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia di Bolzano, istituisce i servizi di trasporto pubblico di interesse provinciale. |
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Art. 5 - Funzioni dei comuni1. I comuni: a) possono istituire servizi di trasporto pubblico di linea, compresi i servizi di trasporto scolastico, che sono di esclusivo interesse comunale. I servizi di linea di esclusivo interesse comunale sono servizi |
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Art. 6 - Società Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A.1. La Società Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. – STA, di seguito denominata STA: a) progetta, realizza, acquista e gestisce le infrastrutture, gli immobili e gli impianti di proprietà pubblica per il trasporto di persone, provvedendo alla loro manutenzione e messa a disposizione; b) può |
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CAPO II - PROGRAMMAZIONE |
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Art. 7 - Piano provinciale della mobilità1. Il piano provinciale della mobilità configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto di persone e definisce i bacini e il fabbisogno finanziario, in coerenza con le strategie socio-economiche e di sostenibilità ambientale. |
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Art. 9 - Servizi minimi1. I servizi minimi devono essere qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità, con particolare riferimento: |
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Art. 10 - Programma degli investimenti1. Il programma triennale degli investimenti definisce le linee guida del settore, con particolare riguardo: |
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CAPO III - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA |
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Art. 11 - Procedure di affidamento dei servizi di bacino1. I servizi di trasporto pubblico di linea definiti nei bacini sono affidati secondo le procedure previ |
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Art. 12 - Contratto di servizio1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio, s |
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Art. 13 - Durata1. I contratti di servizio sono conclusi per una durata non superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus |
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Art. 14 - Corrispettivo1. La Provincia di Bolzano può ricorrere a modelli di remunerazione a costo netto, costo lordo o forme miste incentivanti. |
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Art. 15 - Obblighi dell’affidatario1. L’affidatario dei servizi di bacino: a) effettua il servizio come previsto dal contratto; b) applica le tariffe di trasporto previste; c) gestisce la rete di vendita nel bacino di affidamento; d) garantisce la puntualità, la regolarità, l |
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Art. 16 - Subappalto1. L’affidatario può subappaltare, previa autorizzazione, i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari ad altra impresa. L’impresa subappaltatrice ha l'obbligo di garantire il servizio alle stesse condizion |
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Art. 17 - Cessione e subentro1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all’affidatario non comportano alcun diritto all’indennizzo a favore dell’affidatario. 2. L’impresa subentrante deve assumere il personale d |
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Art. 17-bis - Trasferimento di beni mobili e immobili strumentali ai servizi di trasporto pubblico dall'affidatario cessante all'affidatario subentrante1. Il gestore dei servizi di trasporto pubblico uscente è tenuto, anche in caso di rapporti in essere, in scadenza, scaduti o in regime di proroga, a mettere a disposizione dell'affidatario subentrante, individuato tramite gara o affidamento |
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Art. 18 - Revoca1. L’affidamento è revocato con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi: |
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Art. 19 - Decadenza1. L’impresa affidataria decade dall’affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio, nei seguenti casi: a) venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso al |
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Art. 20 - Affidamento in house1. I servizi possono essere forniti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, d |
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Art. 21 - Casi particolari di affidamento - Adeguamento al regolamento (CE) n. 1370/2007 |
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CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA |
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Art. 22 - Orario1. L’orario dei servizi di trasporto pubblico ha validità annuale, con possibilità di |
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Art. 23 - Provvedimenti di urgenza1. Può essere imposto a carico dell’affidatario del servizio l’obbligo di assicurare i necessari servizi di trasporto: a) in caso di calamità naturali o altri eventi eccezionali non prevedibili; b) per provvedimenti straordinari e urgenti di tutela ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico. |
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Art. 24 - Utilizzo veicoli1. L’immatricolazione degli autobus per il servizio di linea avviene dopo la verifica dell’idoneità tecnica e di sicurezza, se prevista dalle norme statali, da parte dell’Ufficio Motorizzazione della Provincia. N35 |
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Art. 25 - Servizi di linea integrativi1. I servizi di linea integrativi di cui all’articolo 2, comma 3, possono essere autorizzati anche a seguito di richiesta da parte |
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Art. 26 - Servizi di linea atipici1. I servizi di linea atipici sono autorizzati a seguito di richiesta da parte dei soggett |
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Art. 27 - Servizi interregionali1. Per i servizi interregionali che collegano l’Alto Adige con un’altra Provincia o Regione e che si s |
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Art. 28 - Servizi transfrontalieri1. I servizi transfrontalieri che hanno origine o destinazione esclusivamente nelle aree individuate come transfrontaliere in Austria e nella Confederazione |
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CAPO V - FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI |
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Art. 29 - Finanziamento dei servizi di linea di esclusivo interesse comunale e dei servizi di linea integrativi |
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Art. 30 - Incentivazione della mobilità sostenibile1. Sono promossi studi, progetti e iniziative, finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentivazione di un trasporto di persone e di una mobilità intermodale sostenibili ed eco-compatibili. |
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Art. 32 - Vincolo di destinazione e trasferimento dei beni1. La destinazione d’uso dei beni agevolati non può essere mutata per un periodo massimo di 30 anni. Tale periodo può essere ridotto per determinate categorie di beni d’investimento. Decorsi i termini previ |
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Art. 32-bis - Rafforzamento patrimoniale della società in house SASA Spa1. Anche al fine di dotare la società in house SASA Spa dei mezzi patrimoniali occorrenti alla prestazione del servizio di trasporto pubblico locale in termini di efficienza, economicità, accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità |
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CAPO VI - INFRASTRUTTURE |
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Art. 33 - Infrastruttura ferroviaria1. L’infrastruttura ferroviaria di competenza della Provincia di Bolzano è costituita dall’insieme di infrastrutture, immobili, impianti e tecnologie funzionali allo svolgimento del servizio ferroviario. 2. La Provincia di Bolzano assicura il funzionamento integrato, efficace e coordinato delle infrastr |
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Art. 33-bis - Norme in materia di sicurezza ferroviaria |
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Art. 33-ter - Norme in materia di sicurezza tranviaria |
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Art. 34 - Autostazioni, centri intermodali ed altre infrastrutture1. Per l’integrazione e l’interscambio tra i diversi mezzi di trasporto sono individuate le aree ed infrastrutture funzionali ai servizi per i passeggeri e alla sosta e circolazione dei mezzi pubblici e privati adibiti al trasporto di persone. 2. La Provincia di Bolzano può individuare t |
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Art. 35 - Fermate del trasporto pubblico1. Le fermate devono essere autorizzate. |
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CAPO VII - SISTEMA TARIFFARIO |
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Art. 36 - Caratteristiche generali del sistema tariffario1. La Provincia di Bolzano promuove l’integrazione in un unico sistema tariffario dei se |
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Art. 37 - Impianti a fune integrati1. Gli impianti funiviari non di proprietà della Provincia di Bolzano, che collegano loca |
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CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA |
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Art. 38 - Noleggio autobus con conducente |
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Art. 39 - Servizio taxi e noleggio con conducente1. Per l’attività di servizio taxi e noleggio con conducente sono disciplinati con regolamento di esecuzione: a) i criteri per la redazione dei regolamenti comunali per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione all’esercizio dell’ |
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Art. 40 - Servizi di trasporto scolastico1. I servizi di trasporto scolastico al di fuori dei servizi di linea sono istituiti per il trasporto di alunni e alunne in possesso dei requisiti previsti. 2. I servizi di trasporto |
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CAPO IX - ATTIVITÀ AERONAUTICA |
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Art. 41 - Gestione1. La Provincia di Bolzano può concedere la gestione di avio ed elisuperfici a società a |
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Art. 42 - Servizi aerei1. La Provincia di Bolzano provvede a coordinare i servizi aerei per l’adempimento delle |
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CAPO X - RAPPORTI CON L’UTENZA |
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Art. 43 - Informazione1. All’utenza è garantita la piena informazione circa le modalità di prestazione ed utilizzo dei servizi se |
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Art. 44 - Titolo di viaggio1. Chi utilizza i servizi di trasporto pubblico di linea deve munirsi di valido titolo di |
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Art. 45 - Carta della qualità dei servizi1. Le imprese affidatarie di contratti di servizi di trasporto pubblico ai sensi dell’ar |
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CAPO XI - SANZIONI |
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Art. 46 - Sanzioni a carico delle imprese di trasporto pubblico di linea1. L’impresa di trasporto che non effettua il servizio secondo l’orario approvato è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro. 1-bis. L'impresa di trasporto che effettua servizi senza la rispettiva autori |
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Art. 48 - Sanzioni a carico degli esercenti il servizio noleggio di autobus con conducente1. Nei casi di violazione della disciplina relativa al noleggio di autobus con conducente si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche, e dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, e successive modifiche. |
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Art. 49 - Sanzioni a carico degli esercenti il servizio taxi e il servizio noleggio con conducente1. Nei casi di violazione della disciplina del servizio taxi e servizio noleggio con conducente si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. 2. Chi effettua il servizio taxi e il servizio noleggio con conducente senza l’autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro. |
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Art. 50 - Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico1. Chiunque utilizza i servizi di trasporto pubblico di linea è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche. Chi viola tali disposizioni, è tenuto al pagamento della relativa sanzione amministrativa prevista, aumentata del 300 per cento, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. Chi trasgredisce le disposizioni relative alla tutela della salute dei non fumatori è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6. 3. Chi danneggia, deteriora o insudicia i mezzi, i locali, le stazioni e le fermate del trasporto pubblico nonché i loro arredi ed accessori, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni. 4. Qualora l’utente compia atti tali da compromettere la sicurezza e regolarità del servizio di trasporto pubblico nonché l’incolumità degli altri utenti, il personale incaricato al controllo e il |
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Art. 51 - Sanzioni per passaggi commerciali1. Chiunque organizza, promuove, pubblicizza e fornisce passaggi commerciali senza autoriz |
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CAPO XII - MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO |
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Art. 52 - Vigilanza e controllo1. Il personale incaricato della Ripartizione provinciale Mobilità vigila sull’osservanza della presente legge. |
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Art. 53 - Controlli sull’esercizio e sulla qualità dei servizi pubblici1. Le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo sull’esercizio dei servizi di trasporto e sul livello della qualità del servizio erogato sono espletate da persone incaricate dalla Ripartizione provinciale competente in materia di mobili |
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CAPO XIII - ULTERIORI DISPOSIZIONI |
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Art. 54 - Contributi per spese di viaggio1. Possono essere concessi contributi a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti che per almeno 120 giorni all’anno devono spostarsi per motivi di lavoro: |
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Art. 55 - Commissione provinciale d’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada1. Presso la Ripartizione provinciale Mobilità è istituita la Commissione provinciale d’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su |
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Art. 56 - Revoca delle autorizzazioni di revisione |
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Art. 57 - Passaggi non a carattere commerciale1. È consentito organizzare, promuovere, pubblicizzare e fornire passaggi non a carattere |
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CAPO XIV - NORME FINALI |
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Art. 58 - Attuazione1. Con regolamento di esecuzione sono determinati: a) la ripartizione delle competenze all’interno della struttura amministrativa della Provincia di Bolzano; b) i contenuti specifici e le modalità di formazione del piano provinciale della mobilità; c) i contenuti minimi del contratto di servizio di bacino; d) i compiti del gestore di infrastrutture inerenti alla mobilità; |
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Art. 59 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37; |
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Art. 60 - Norme transitorie1. Fino al momento della produzione degli effetti dei contratti di servizio stipulati ai sensi dell’articolo 12 della presente legge, prevista al massimo entro novembre 2018, rimangono |
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Art. 61 - Norma finanziaria1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015. 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.
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