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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 10/12/1998, n. 88
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- L.R. 31/10/2001, n. 53
- L.R. 16/01/2001, n. 1
- L.R. 22/03/2000, n. 40
- L.R. 20/03/2000, n. 30
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per l |
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Art. 2 - (Forme di raccordo e processi di concertazione) |
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Art. 3 - (Funzioni riservate alla Regione)1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti: a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; |
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Art. 4 - (Funzioni conferite agli Enti locali)1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'a |
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Art. 5 - (Esercizio associato delle funzioni) |
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Art. 6 - (Poteri sostitutivi)1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza: |
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Art. 8 - (Ambito di applicazione) |
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Capo II - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
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Art. 9 - (Disciplina generale delle funzioni)1. Nella materia "urbanistica e pianificazione territoriale" di cui agli artt. 53 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l |
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Art. 10 - (Modifiche all'art. 3 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della LR 5/1995 è aggiunto il seguente comma: "4 bis. La Regione incentiva ed agevola, ai fini del g |
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Art. 11 - (Modifiche all'art. 6 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)1. Alla lett. b del comma 2 dell'art. 6 della |
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Art. 12 - (Modifiche all'art. 17 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)1. Al termine del comma 6 dell'art. 17 della LR 5/1995 è aggiunta la frase "Copia del piano adottato è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale." 2. Il comma 8 dell'art. 17 della LR 5/1995 è |
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Art. 13 - (Modifiche all'art. 30 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)1. Il comma 4 dell'art. 30 della LR 5/1995 è così sostituito: |
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Art. 14 - (Modifiche all'art. 36 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)1. All'art. 36, comma 11 della LR 5/1995 è aggiunto il seguente periodo: "Ove l'ente proponente, a seguito di osservazioni, ritenga |
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Art. 15 - (Modifiche all'art. 39 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)1. Il comma 1 dell'art. 39 della LR 5/1995 è sostituito dal seguente: "1. I Comuni, entro dieci anni dall'approvazione dello strume |
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Art. 16 - (Modifiche all'art. 40 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)1. Il comma 3 dell'art. 40 della LR 5/1995 è così sostituito: "3. Il piano attuativo o la variante sono adottati dal Comune e sono depositati |
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Capo III - PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI |
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Art. 17 - (Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette)1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, all'articolo 70 e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto dive |
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Art. 18 - (Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze) |
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Art. 19 - (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione)1. In ordine alle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all'art. 74 del decreto è riservato alla Regione l'esercizio |
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Art. 20 - (Inquinamento delle acque)1. Nella materia “inquinamento delle acque” di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare: |
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Art. 21 - (Inquinamento atmosferico) |
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Capo IV - VIABILITÀ |
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Art. 22 - (Funzioni della Regione)1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione: a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilità relativi alle strade ed autostrade regionali;N5 a bis) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); |
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Art. 23 - Funzioni delle Province e dei Comuni1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto,"ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali"N2 sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare: a) la manutenzione delle strade regionali;N40 b) la classificazi |
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Art. 24 - (Disposizioni procedurali in materia di viabilità)1. Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale). |
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Capo V - OPERE PUBBLICHE |
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Art. 25 - (Opere pubbliche)N16 1. Nella materia “opere pubbliche” di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le seguenti funzioni: a) l’individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); |
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Capo VI - TRASPORTI |
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Art. 26 - (Funzioni della Regione)1. Nella materia “trasporti” di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione: a) l’estimo navale; |
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Art. 27 - (Funzioni delle Province e dei Comuni)1. Nella materia “trasporti” di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai comuni o alle autorità di ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), ai sensi del presente articolo. |
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Art. 27 bis – (Funzioni delle province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale) |
|
Art. 27 ter – (Disposizioni transitorie in materia di porti e vie navigabili) |
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Art. 27 quater – (Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie) |
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Capo VII - ENERGIA |
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Art. 28 - (Funzioni amministrative) |
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Art. 29 - (Funzioni delle Province) |
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Capo VIII - PROTEZIONE CIVILE |
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Art. 30 - (Funzioni della Regione) |
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Art. 31 - (Funzioni delle Province) |
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Art. 32 - (Riordino della normativa) |
|
Art. 32 bis – (Norma finanziaria)N17 1. Agli oneri derivanti dall’articolo 25 comma |
|
Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 33 - (Rinvii) |
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