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L.R. Toscana 20/03/2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 29/12/2003 n.67, del 03/01/2005 n.1
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[Premessa]



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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione Toscana con la presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), di seguito denominato "Decreto", in conformità con i principi e criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose

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Articolo 2 - (Funzioni regionali)

1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge, sono esercitate dalla Regione, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6. In particolare la Regione provvede:

a) alla individuazione nonché alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del Decreto;

b) all'adozione di appositi piani di intervento nelle aree indi

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Articolo 3 - (Piano regionale di intervento)

1. La Regione approva, anche sulla base dello studio di sicurezza integrato di cui al comma 3, sentiti gli enti locali interessati, un piano di intervento avente ad oggetto le misure atte ad eliminare o, qualora non sia possibile, a contenere o ridurre i fattori di rischio nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

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Articolo 4 - (Piano di emergenza esterno)

1. La Regione, entro 120 giorni dalla pubblicazione delle linee-guida previste dall'articolo 20 comma 4, del Decreto, d'intesa con il Prefetto e la Provincia e i comuni interessati, approva, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto, e dell'articolo 12, comma 2, dello stesso Decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili, appositi piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 della presente legge, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.

2. Ai fini del raggiungimento dell'intesa tra le Amministrazioni competenti, di cui a

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Articolo 5 - (Funzioni provinciali)

1. Sono di competenza provinciale le funzioni relative:

a) alla

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Articolo 6 - (Funzioni comunali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto, e dagli articoli 3 e 4 della presente le

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Articolo 7 - (Sistema informativo regionale)

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle funzioni disciplinate dalla presente legge, è cost

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TITOLO II - PROCEDURE
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Articolo 8 - (Stabilimenti esistenti - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza)

1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, al Decreto, il gestore è tenuto a trasmettere alla Regione ed all'ARPAT il rapporto di sicurezza, entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 6, del Decreto, e, fatti salvi gli ulteriori adempimenti ivi disciplinati, ai fini dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica.

2. L'ARPAT provvede all'istruttoria tecnica, in raccordo con il Comitato tecnico regionale, disciplinato dall'articolo 20 del DPR 577/1982; a tal fine trasmette copia del rapporto di si

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Articolo 9 - (Nuovi stabilimenti)

1. Per i nuovi stabilimenti, di cui all'articolo 8, e per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto, il soggetto interessato trasmette alla Regione ed all'ARPAT il rapporto preliminare di sicurezza, ai fini dell'istruttoria di sua competenza.

2. L'ARPAT, contestualmente al ricevimento del rapporto preliminare di cui al comma 1, avvi

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Articolo 10 - (Raccordo con la VIA)

1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i relativi progetti siano altresì sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), il sogge

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Articolo 11 - (Informazioni sulle misure di sicurezza)

1. Il Comune ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata, nelle forme e con modalità a tal fine adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto, e relative all'Allegato V al Decreto stesso.

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Articolo 12 - (Garante dell'informazione)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, la Regione nomina il Garante dell'informazione, al fine di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare, ai cittadini interessati ed alle relative formazioni sociali, l'accesso alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, nonché sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 5

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Articolo 13 - (Consultazione della popolazione)

1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche, di cui all'articolo 9, la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere, nell'ambito dell'inchiesta pubblica indetta ai sensi del dell'articolo 10, comma 2. A tal fine, i compiti di cui all'arti

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Articolo 14 - (Misure di controllo)

1. Le misure di controllo effettuate ai fini dell'applicazione della presente legge consistono, oltre che in quelle espletate nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 8 e 9, in verifiche ispettive al fine di accertare l'adeguatezza dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore, e dei relativ

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Articolo 15 - (Sanzioni amministrative)

1. La violazione dell'obbligo di trasmissione alla Regione dello studio di sicurezza integrato, previsto dall'articolo 3, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 20 milioni (10.329,14 euro) a lire 120 milioni (61.974,83 euro). Alla stessa sanzione, ridotta ad un quinto, è soggetta la trasmissione dello studio di sicurezza integrato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 3, comma 3.

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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Articolo 16 - (Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell'accordo d

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Articolo 17 - (Disposizioni finanziarie )

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 112/1998, agli one

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Articolo 18 - (Modifiche di norme)

1. Alla lett. b), comma 2, dell'articolo 6 della LR 5/1995,

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Articolo 19 - (Abrogazione di norme)

1. L'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione d

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