Articolo abrogato dalla L.R. 29/02/2016, n. 18, così recitava:

“Art. 33 (Rinvii) — 1. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica, valutazione di impatto ambientale, inquinamento acustico, difesa del suolo e risorse idriche, cave, torbiere e miniere sono disciplinati con separati provvedimenti legislativi.

2. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di parchi e riserve naturali sono disciplinati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).”

Dalla redazione