Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2003 n.67. L'articolo 31 così recitava: "1. Sono attribuite alle Province le funzioni attinenti:

a) l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite, secondo le disposizioni emanate dalla Regione;

b) l'organizzazione e il coordinamento dell'utilizzo del volontariato in ambito provinciale."

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