Articolo modificato dall'art. 14, comma 9, della L.R. 16/08/2001, n. 40 e, successivamente, abrogato dall’art. 116, comma 1, della L.R. 27/12/2011, n. 68, così recitava:

“Art. 2 - Forme di raccordo e processi di concertazione

1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della l. 59/1997.

2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Toscana da queste formalmente costituite.

3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di modalità di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa.

4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).”

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