Articolo abrogato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 27/01/2005, n. 6, così recitava:

"Art. 7 - Concessione del diritto ad edificare

In luogo dell'alienazione di cui al precedente art. 5, la Giunta regionale può autorizzare l'ente titolare ad effettuare la concessione del diritto ad edificare in favore degli utenti aventi diritto, singoli o riuniti in cooperativa, con i limiti di cui al precedente art. 6, secondo comma, sempre che le quote in tal modo attribuite costituiscano un unico comparto senza soluzione di continuità.

Il canone di concessione deve essere commisurato ad un ventesimo del prezzo di stima. La concessione è data per un termine massimo di trentanove anni ed è riscattabile alle condizioni stabilite dall'ente concedente.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332."

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