Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 27/01/2005, n. 6, così recitava:

"Art. 5 - Alienazione di proprietà civiche divenute edificatorie

La Giunta regionale, sentito l'Assessore regionale agli usi civici, autorizza la alienazione dei terreni di proprietà collettiva appartenenti a comuni, frazioni di comuni, università od associazioni agrarie comunque denominate, quando i terreni abbiano acquistato carattere e destinazione edificatoria in conformità al piano regolatore generale vigente e, per i comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 13 della Legge 27 gennaio 1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, siano compresi nel programma pluriennale di attuazione; ovvero, per gli altri comuni, siano compresi nel programma di attuazione urbanistica di cui all'art. 9 della L.R. 12 giugno 1975 n. 72.

I proventi dell'alienazione debbono essere destinati all'acquisizione di terreni sui quali si trasferiscono i vincoli esistenti sui terreni alienati ovvero all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario sul demanio collettivo ai sensi delle leggi vigenti e secondo le procedure in esse stabilite."

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