Articolo abrogato all'art. 11, comma 1, della L.R. 27/01/2005, n. 6, così recitava:

"Art. 9 - Terreni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune

Le norme degli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 della presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche ai terreni aventi utilizzazione agricola o forestale appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni a titolo originario e/o per devoluzione legale da enti morali, opere pie ed enti ospedalieri disciolti.

Alle aree appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni o ad essi pervenute da enti morali, opere pie od enti ospedalieri disciolti si applicano le disposizioni del precedente art. 8 quando ricorrano i presupposti di cui al medesimo articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio."

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