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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 10/01/1957, n. 3
D. P.R. 10/01/1957, n. 3
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 03/03/2021, n. 28
- D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132)
- D. Leg.vo 26/08/2016, n. 174
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- Sentenza C. Cost. 27/07/2007, n. 329
- L. 23/12/2005, n. 266
- D. Leg.vo 10/02/2005, n. 30
- D.P.R. 29/10/2001, n. 461
- D.P.R. 19/04/2001, n. 253
- D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165
- D. Leg.vo 29/10/1999, n. 540
- D. Leg.vo 29/10/1999, n. 454
- D. Leg.vo 31/03/1998, n. 80
- L. 15/05/1997, n. 127
- Sentenza C. Cost. 25/07/1995, n. 374
- L. 23/12/1994, n. 724
- D.P.R. 20/04/1994, n. 349
- D.P.R. 18/04/1994, n. 338
- Sentenza C. Cost. 26/01/1994, n. 3
- L. 24/12/1993, n. 537
- Sentenza C. Cost. 22/06/1992, n. 289
- L.31/01/1992, n. 59
- L. 07/08/1990, n. 241
- L. 27/01/1989, n. 25
- Sentenza C. Cost. 14/10/1988, n. 971
- L. 29/10/1984, n. 732
- L. 22/01/1982, n. 8
- L. 03/06/1978, n. 288
- D.P.R. 04/03/1976, n. 328
- L. 08/07/1975, n. 305
- L. 07/08/1973, n. 519
- DP.R. 30/06/1972, n. 748
- DP.R. 28/12/1970, n. 1079
- DP.R. 28/12/1970, n. 1077
- L. 18/03/1968, n. 249
- D.P.R. 05/01/1967, n. 18
- L. 20/12/1965, n. 1443
- D.P.R. 30/09/1963, n. 1409
- L. 12/08/1962, n. 1289
- L. 19/07/1962, n. 959
- L. 04/06/1962, n. 524
- L. 02/06/1962, n. 400
- Avviso di rettifica in G.U. 14/05/1962, n. 122)
- Avviso di rettifica in G.U. 11/01/1962, n. 9)
- L. 15/12/1961, n. 1304
- L. 22/10/1961, n. 1143
- L. 22/07/1961, n. 628
- L. 23/06/1961, n. 520
- Sentenza C. Cost. 12/05/1961, n. 24
- L. 06/12/1960, n. 1607
- L. 19/10/1959, n. 928
- D.P.R. 30/04/1958, n. 571
- L. 21/03/1958, n. 266
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PARTE PRIMA - Stato giuridico |
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TITOLO I - Classificazione delle carriere ed ammissione agli impieghi |
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Capo I - Classificazione delle carriere. |
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Art. 1. Distinzione delle carriereLe carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue: |
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Capo II - Ammissione agli impieghi |
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Art. 2. Requisiti generaliPossono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana; 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categor |
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Art. 3. Concorsi di ammissioneL'assunzione agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico concorso per esami alle qualifiche iniziali, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. L'amministrazione stabilisce, di volta in |
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Art. 4. Esclusione dal concorsoL'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per diretto dei requisiti prescritti e |
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Art. 5. Riserva dei posti e preferenzeNei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che dànno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera. Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito: |
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Art. 6. Svolgimento delle proveIl diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. |
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Art. 7. Graduatoria del concorsoEspletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio consegui |
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Art. 8. Conferimento di posti disponibili agli idoneiL'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di appro |
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Art. 9. Nomina in provaI vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Ministro, |
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Art. 10. Periodo di provaIl periodo di prova ha la durata di sei mesi. L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dalla amministrazione. |
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TITOLO II - Doveri - Responsabilità - Diritti |
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Capo I - Doveri |
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Art. 11. Promessa solenne e giuramento |
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Art. 12. Obbligo della residenzaL'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato. |
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Art. 13. Comportamento in servizioL'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene. |
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Art. 14. Orario di servizioL'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore. |
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Art. 15. Segreto d'ufficio |
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Art. 16. Dovere verso il superioreL'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni. |
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Art. 17. Limiti al dovere verso il superioreL'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente |
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Capo II - Responsabilità |
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Art. 18. Responsabilità dell'impiegato verso l'AmministrazioneL'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarc |
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Art. 19. Giurisdizione della Corte dei contiL'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giu |
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Art. 20. Obbligo di denuncia |
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Art. 21. Responsabilità dell'agente contabileResta regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilità dell'agente contabile. |
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Art. 22. Responsabilità verso i terziL'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiu |
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Art. 23. Danno ingiustoÈ danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei |
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Art. 24. Responsabilità degli organi collegialiQuando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliber |
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Art. 25. DiffidaL'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse mediante diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Qua |
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Art. 26. Inesecuzione del giudicato amministrativoQualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'Amministr |
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Art. 27. Comunicazione della diffidaL'impiegato convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 22 o quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli artt. 25 e 26 ha il dovere di darne, senza ind |
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Art. 28. Esclusione della responsabilità verso i terziAlla responsabilità dell'impiegato verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo comm |
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Art. 29. Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terziLa responsabilità personale verso i terzi di cui agli articoli precedenti è esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, quando l'impiegato ha agito per legittima difesa di s&eac |
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Art. 30. Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terziIl mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da parte del terzo dann |
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Capo III - Diritti |
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Art. 31. Funzioni - QualificaL'impiegato ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge. Pu& |
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Art. 32. Trasferimenti |
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Art. 33. Trattamento economico - Assistenza - Miglioramento professionaleL'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese. Durante il periodo di prova compete all'impiegato il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d'ufficio quando siano autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'impiegato ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla legge in base |
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Art. 34. Diritti derivanti da invenzione industriale |
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Art. 35. Riposo settimanaleL'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta s |
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Art. 36. Congedo ordinarioL'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, |
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Art. 37. Congedo straordinarioAll'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. |
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Art. 38. Congedo straordinario per richiamo alle armiL'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere te |
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Art. 39. Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinarioL'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il |
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Art. 40. Trattamento economico durante il congedoPer il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi |
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Art. 41. Congedo straordinario per gravidanza e puerperioAll'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici |
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TITOLO III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti |
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Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti |
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Art. 42. Rapporto informativo e giudizio complessivoPer ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale deve essere redatto entro il mese di gennaio d |
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Art. 43 |
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Art. 44 |
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Art. 45 |
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Art. 46 |
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Art. 47. Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centraleIl rapporto informativo di cui all'art. 43 è compilato: |
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Art. 48. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso l'amministrazione perifericaSalvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera diretti |
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Art. 49. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concettoIl rapporto informativo di cui all'art. 44 è compilato: |
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Art. 50. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione perifericaSalvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera di concetto in servizio presso l'amministrazion |
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Art. 51. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere esecutiveIl rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva in servizio presso una sezione o ufficio equiparato dell'amministrazione centrale, è compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio. Il giudizio complessivo è espress |
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Art. 52. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarieIl rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera ausiliaria è compilato dal dir |
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Art. 53. Impossibilità di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruoloQualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione. |
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Capo II - Gravami |
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Art. 54. Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivoIl giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicaz |
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Capo III - Documenti - Ruoli di anzianità |
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Art. 55. Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianitàPer ogni impiegato sono tenuti, presso l'ufficio del personale dell'amministrazione centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare. Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità |
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TITOLO IV - Comando e collocamento fuori ruolo |
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Capo I - Comando |
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Art. 56. Comando presso altra amministrazioneL'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. |
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Art. 57. Trattamento del personale comandato e carico della spesaL'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, a |
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Capo II - Collocamento fuori ruolo. |
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Art. 58. Presupposti e procedimentoIl collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione ste |
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Art. 59. Trattamento e promozione del personale fuori ruolo |
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TITOLO V - Incompatibilità e cumulo di impieghi |
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Capo I - Incompatibilità |
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Art. 60. Casi di incompatibilitàL'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assum |
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Art. 62. Partecipazione all'amministrazione di enti e societàNei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può parteci |
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Art. 63. Provvedimenti per casi di incompatibilitàL'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene diffidato dal Ministro o dal direttore gener |
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Art. 64. Denuncia dei casi di incompatibilitàIl capo del servizio è tenuto a denunciare al Ministro o all'impiegato da questi delegato i ca |
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Capo II - Cumulo di impieghi |
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Art. 65. Divieto di cumulo di impieghi pubbliciGli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. |
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TITOLO VI - Aspettativa e disponibilità |
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Capo I - Aspettativa |
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Art. 66. Cause dell'aspettativaL'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motiv |
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Art. 67. Aspettativa per servizio militareL'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volonta |
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Art. 68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizioL'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. |
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Art. 69. Aspettativa per motivi di famigliaL'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio. L'ammin |
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Art. 70. Cumulo di aspettativeDue periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non int |
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Art. 71. Dispensa dal servizio per infermitàScaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 7 |
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Capo II - Disponibilità |
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Art. 72. PresuppostiL'impiegato è collocato in disponibilità, per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si pos |
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Art. 73. Trattamento economicoL'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono l |
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Art. 74. Trasferimento ad altre amministrazioniCon decreto del presidente del Consiglio dei Ministri l'impiegato collocato in disponibilità può essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di |
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Art. 75. Richiamo in servizioL'impiegato in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il Consiglio di amminist |
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Art. 76. Servizio temporaneo presso altra amministrazioneCon decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra am |
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Art. 77. Dispensa dal servizioL'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo sc |
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TITOLO VII - Disciplina |
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Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari |
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Art. 78. SanzioniL'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: |
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Art. 79. CensuraLa censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi tr |
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Art. 80. Riduzione dello stipendioLa riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. |
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Art. 81. Sospensione dalla qualificaLa sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi. |
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Art. 82. Assegno alimentareAll'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà |
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Art. 83. Effetti della sospensione dalla qualificaL'impiegato al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano dec |
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Art. 84. DestituzioneLa destituzione è inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; |
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Art. 85. Destituzione di dirittoL'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare: a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi |
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Art. 86. RecidivaAll'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione |
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Art. 87. Riabilitazione |
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Art. 88. Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisioneL'impiegato destituito ai sensi dell'art. 85 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anz |
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Art. 89. Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinareLe disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento discipli |
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Art. 90. Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisioneSe l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima |
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Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale |
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Art. 91. Sospensione cautelare obbligatoriaL'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia partic |
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Art. 92. Sospensione cautelare facoltativaIl ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento discipl |
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Art. 93. Esclusione dagli esami e dagli scrutiniL'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di pro |
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Art. 94. Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinariL'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazi |
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Art. 95. Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinariL'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione. |
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Art. 96. Computo della sospensione cautelareQualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'impiegato la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautela |
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Art. 97. Revoca della sospensioneQuando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi |
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Art. 98. Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penaleL'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destitui |
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Art. 99. Revoca di diritto della sospensioneQuando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato già condannato sia stato assol |
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Capo III - Procedimento disciplinare |
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Sezione I - Procedimento per l'irrogazione della censura |
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Art. 100. CensuraLa censura è inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'amministrazione cen |
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Art. 101. Procedimento per l'irrogazione della censuraIl superiore competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscrit |
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Art. 102. Ricorso gerarchicoContro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso gerarchico al Mini |
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Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione |
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Art. 103. AccertamentiIl capo dell'ufficio che a norma dell'art. 100 è competente ad irrogare la censura deve compie |
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Art. 104. Formalità per la contestazioneLa comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contesta |
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Art. 105. Giustificazioni dell'impiegatoLe giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale od al cap |
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Art. 106. Archiviazione degli attiIl capo del personale quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato |
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Art. 107. ProcedimentoIl capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione d |
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Art. 108. Funzionario istruttore e consulente tecnicoLe nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'impiegato entro cinque giorni. |
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Art. 109. Facoltà del funzionario istruttore e del consulenteIl funzionario istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento testimoni e |
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Art. 110. Termini per l'espletamento dell'inchiestaL'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore. Per gravi motivi, il funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine |
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Art. 111. Atti preliminari al giudizio disciplinareTerminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il funzionario istruttore riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e r |
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Art. 112. Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplinaNella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. L'impiegato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Alla seduta pu&og |
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Art. 113. Supplemento di istruttoriaSe il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 107 alla commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all'ufficio del personale perché provveda ai se |
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Art. 114. Deliberazione della Commissione di disciplinaLa commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli adde |
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Art. 115. Rinvio della decisioneQuando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della commissione, la trattazion |
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Art. 116. Rimborso spese all'impiegato proscioltoL'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relati |
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Art. 117. Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penaleQualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento discip |
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Art. 118. Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiegoQualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volo |
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Art. 119. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativoQuando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la de |
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Art. 120. Estinzione del procedimentoIl procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun |
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Art. 121. Riapertura del procedimentoIl procedimento disciplinare può essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i fig |
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Art. 122. Effetti della riapertura del procedimentoNel caso previsto dal primo comma dell'articolo 121 la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta. |
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Art. 123. Esonero del direttore generaleNel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta |
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TITOLO VIII - Cessazione del rapporto d'impiego. Riammissione in servizio |
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Capo I - Dimissioni e relativo trattamento |
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Art. 124. DimissioniL'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. |
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Art. 125. Trattamento di quiescenzaL'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non |
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Art. 126. Dimissioni dell'impiegata coniugataL'impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a c |
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Capo II - Decadenza dall'impiego |
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Art. 127. DecadenzaOltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: a) quan |
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Art. 128. Effetti della decadenzaLa decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigent |
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Capo III - Dispensa dal servizio |
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Art. 129. DispensaPuò essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficient |
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Art. 130. Accertamento sanitario per la dispensa |
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Capo IV - Collocamento a riposo |
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Art. 131. Collocamento a riposoIl rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto, cessa con il colloca |
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Capo V - Riammissione in servizio |
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Art. 132. RiammissioneL'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, se |
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TITOLO IX - Disposizioni speciali per il personale ausiliario |
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Capo I - Personale ausiliario |
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Art. 133. RinvioAl personale ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli precedenti in quanto non sia diversam |
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Art. 134. Sanzioni pecuniarieSalva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del titolo VII, al personale ausiliario può essere inflitta dal capo dell'ufficio dal quale dipende la sanzione della pena pecuniaria, determinata in misura non ecceden |
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Art. 135. UniformeIl personale ausiliario è tenuto a portare l'uniforme secondo le disposizioni stabilite con de |
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Art. 136. Uso dell'alloggioPer speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni può essere concesso, sentito il M |
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TITOLO X - Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale |
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Capo I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione |
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Art. 137. IstituzionePresso la presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Consiglio superiore della pubbl |
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Art. 138. ComposizioneIl Consiglio superiore della pubblica amministrazione, distinto in due sezioni, è presieduto d |
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Art. 139. Nomina dei membri ordinariI membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono membri ordinari: |
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Art. 140. GuarentigieI membri ordinari, durante l'esercizio di tale loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di |
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Art. 141. Membri straordinariSono membri straordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e partecipano alle sue adunanze con voto deliberativo: a) il capo dello stato maggiore della Difesa per le materie concernenti la militarizzazione del personale civile, il riconoscimento di benefici al personale civile in rapporto ai servizi ed alle benemerenze di guerra, l'ammissione ad impieghi civili dei sottuffici |
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Art. 142. Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazioneIl Consiglio superiore della pubblica amministrazione è organo di consulenza del Governo sulle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato in materia di ordinamento del personale civile, organizzazione, funzionamento e perfezionamento |
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Art. 143. SezioniIl presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, stabilisce entro il mese di gennaio di |
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Art. 144. SegreteriaIl segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Min |
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Art. 145. Adunanze |
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Capo II - Consiglio di amministrazione |
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Art. 146. Composizione e competenzePresso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale è costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata. Il Consiglio è composto: a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro; c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; d) da rappresentanti del personale in n |
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Art. 147. Adunanze del Consiglio di amministrazione |
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Capo III - Commissione di disciplina |
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Art. 148. Commissione di disciplinaAll'inizio di ogni biennio è costituita, con decreto del Ministro, una Commissione di disciplina presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale. La Commissione è presieduta da un direttore generale ed è composta da due impiegati con qualifica di ispettore generale. Non p |
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Art. 149. Ricusazione del giudice disciplinareIl componente della Commissione di disciplina può essere ricusato: a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli; b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sul |
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TITOLO XI - Formazione e perfezionamento del personale |
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Capo I - Scuola superiore della pubblica amministrazione |
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Art. 150. Istituzione e finalitàÈ istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri la scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di preparazione, di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per |
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Art. 151. OrdinamentoPer l'insegnamento e per le attività di studio si provvede mediante professori titolari di università ed impiegati dello Stato comandati presso la Scuola superiore. Inoltre possono essere affidati incarichi di insegnamento o di |
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TITOLO XII - Albo dei dipendenti civili dello Stato |
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Art. 152. AlboPresso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un albo dei dipendenti civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l'ufficio di segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. All'atto dell'assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello Stato anche da parte delle amministrazioni autonome, l'ufficio che vi provvede deve farne segnalazione con l'indicazione del titolo dell'assunzione, alla segreteria del Consiglio superiore che, provveduto all'iscrizione all'albo del dipendente assunto, ne trasmette il numero d'iscrizione all'ufficio predetto, dandone contemporaneamente comunicazione, con gli estremi del titolo d'assunzione, alla Ragione |
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PARTE SECONDA - Ordinamento delle carriere |
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TITOLO I - Carriere direttive |
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Capo I - Qualifiche ed attribuzioni |
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Art. 153. QualificheLe carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche: direttore generale; |
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Art. 154. Attribuzioni del personale direttivoIl personal |
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Art. 155. Attribuzioni del direttore generaleIl direttore generale ed il capo di ufficio centrale equiparato alla direzione generale esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attrib |
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Art. 156. Attribuzioni dell'ispettore generaleL'ispettore generale provvede, secondo le direttive del Ministro e del competente direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori nonché sugli e |
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Art. 157. Attribuzioni del direttore di divisioneIl direttore di divisione organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvediment |
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Art. 158. Attribuzioni del direttore di sezioneIl direttore di sezione dirige la sezione, l'ufficio od il reparto cui è proposto; provvede ag |
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Art. 159. Attribuzioni dei consiglieriI consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di carattere |
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Art. 160. Attribuzioni di funzioni particolariI singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuz |
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Capo II - Accesso alle carriere direttive |
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Art. 161. Nomina alla qualifica inizialeLa nomina in prova a consigliere di 3ª classe, o consigliere di 2ª classe per le carriere previste dal terzo comma dell'art. 153, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di lau |
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Capo III - Svolgimento delle carriere |
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Art. 162. Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate |
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Art. 163. Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe |
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Art. 164. Promozione a direttore di sezioneI posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per un quarto mediante concorso per merito distinto, computando per posto intero la frazione di posto, e per tre quarti mediante esame di idoneità. |
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Art. 165. Concorso per merito distinto ed esame di idoneitàI concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. L'esame di idoneità consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'amministrazione. Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico. I singoli ord |
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Art. 166. Promozione a direttore di divisioneLa promozione a direttore di divisione si consegue mediante: 1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiono entro il 31 dicembre un anno di anzianità nella qualifica. La frazione |
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Art. 167. Concorso speciale per la promozione a direttore di divisioneL'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale sono ammessi i ca |
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Art. 168. Promozione ad ispettore generaleLa promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale so |
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Art. 169. Scrutinio per merito comparativoLo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato m |
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Art. 170. Nomina a direttore generaleI direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con decreto del President |
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TITOLO II - Carriere di concetto |
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Capo I - Qualifiche e attribuzioni |
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Art. 171. QualificheLe carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche: segretario |
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Art. 172. AttribuzioniIl personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferic |
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Capo II - Accesso alle carriere |
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Art. 173. Nomina a vice segretarioLa nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed in pos |
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Capo III - Svolgimento delle carriere |
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Art. 174. Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario |
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Art. 175. Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario |
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Art. 176. Promozione a primo segretarioI posti disponibili nella qualifica di primo segretario sono conferiti, per un quarto, mediante concorso per merito distinto computando per posto intero la frazione di posto e, per tre quarti, mediante esami di idoneità. Il concorso per merito distinto e l'e |
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Art. 177. Esami per le promozioni a primo segretarioIl concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte, in una prova orale ed in prove pratiche, quando siano rich |
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Art. 178. Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretarioLe promozioni a segretario principale ed a segretario capo sono conferite mediante scrutinio per meri |
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Art. 179. Procedimento dello scrutinioNello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo si osservano, in |
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TITOLO III - Carriere esecutive |
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Capo I - Qualifiche ed attribuzioni |
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Art. 180. QualificheLe carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche: |
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Art. 181. AttribuzioniIl personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica |
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Capo II - Accesso alle carriere |
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Art. 182. Nomina ad applicato aggiuntoLa nomina in prova ad applicato aggiunto o ad applicato per quelle carriere che eccezionalmente iniziano con tale qualifica si conseg |
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Capo III - Svolgimento delle carriere |
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Art. 183. Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto |
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Art. 184. Promozioni ad applicato ed archivista |
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Art. 185. Promozione a primo archivistaLa promozione a primo archivista si consegue mediante: |
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Art. 186. Promozione ad archivista capo e qualifica superioreLa promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono |
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Art. 187. Esame e scrutinio per le promozioniLo scrutinio per merito comparativo previsto dall'art. 185, n. 2, deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso previsto dal n. 1 del citato articolo. Entro il mese di febbraio |
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TITOLO IV - Carriera del personale ausiliario |
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Capo I - Qualifiche e mansioni |
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Art. 188. QualificheLe carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche: commesso capo; |
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Art. 189. MansioniIl personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è addetto, |
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Capo II - Accesso alle carriere |
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Art. 190. Nomina ad inserviente o ad agente tecnicoLa nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso, al quale so |
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Capo III - Svolgimento delle carriere |
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Art. 191. Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente |
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Art. 192. Promozione ad usciere e ad usciere capo |
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Art. 193. Promozioni a commesso ed a commesso capoLe promozioni a commesso ed a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di |
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Art. 194. Promozione ad agente tecnico capoLa promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di am |
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TITOLO V - Carriere speciali |
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Capo I - Ordinamento |
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Art. 195. QualificheLe carriere del personale degli uffici periferici per le quali anteriormente al 1° luglio 1956 erano stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo A e B si distinguono nelle carriere di cui agli allegati quadri indicati con i numeri 82, 83 e 84. Le carriere direttive comprendono le seguenti qu |
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Capo II - Accesso alle carriere direttive |
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Art. 196. Nomina a vice direttoreL'accesso a ciascuna delle carriere direttive istituite per gli uffici periferici di cui al precedente articolo è riservato agli impiegati appartenenti alle carriere di concetto degli stessi uffici. La nomina alla qualifica di vice direttore si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi |
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Art. 197. Promozione a direttore di 2ª classeLa promozione alla qualifica di direttore di 2ª classe si consegue mediante scrutinio per merito |
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Art. 198. InquadramentoGli impiegati già di gruppo B che anteriormente al 1° luglio 1956 siano stati inquadrati nel gruppo A e non vi abbiano potuto ottenere la promozione al grado superiore per mancanza di posti disponibili, mentre i pari grado rimasti al gruppo B con uguale o minore anzianità sono stati già promossi al grado superiore, potranno, previo giud |
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TITOLO VI - Passaggio ad altra amministrazione o ad altra carriera |
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Capo I - Passaggio ad altra amministrazione |
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Art. 199. ModalitàL'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, può avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene |
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Capo II - Passaggio ad altra carriera |
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Art. 200. ModalitàGli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di et& |
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Art. 201. Valutazione di anzianitàAi fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od appli |
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Art. 202. Assegno personale nei passaggi di carriera |
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TITOLO VII - Disposizioni comuni alle varie carriere |
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Capo I - Attribuzioni del personale di particolari ruoli |
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Art. 203. Attribuzioni del personale ispettivo e tecnicoLe attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi o addetto a servizi ispettivi e del per |
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Art. 204. Attribuzioni del personale degli uffici perifericiI capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le funzioni attribuite da |
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Capo II - Svolgimento delle carriere |
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Art. 205. Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozioneFermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami e |
|
Art. 206. Promozioni e posti disponibiliLe promozioni non possono essere conferite se non ci sia disponibilità di posti nella qualific |
|
Art. 207. Valutazione del servizio militareAi fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario, nonché per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per la promozione alla qualifica di |
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Art. 208. Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozioneAgli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promoz |
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PARTE TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni |
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TITOLO I - Carriere - Stato giuridico Disposizioni transitorie |
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Capo I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Istituto Superiore di Sanità |
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Sezione I - Organi |
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Art. 209. Comitato amministrativoLe funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità sono esercitate dal Comitato amministrativo composto come segue: |
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Sezione II - Personale |
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Art. 210. Nomina ad assistente aggiuntoLa nomina ad assistente aggiunto si consegue mediante concorso per titoli ed esami. |
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Art. 211. Promozione ad aiutoLa promozione ad aiuto si consegue mediante concorso per titoli e per esami al quale possono partecip |
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Art. 212. Promozioni a primo aiuto ed aiuto principale. Nomina a capo laboratorio di 2ª classeLe promozioni alle qualifiche di primo aiuto ed aiuto principale nelle carriere direttive dei laborat |
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Art. 213. Promozione a primo aiutoAllo scrutinio di promozione a primo aiuto sono ammessi gli aiuti dello stesso laboratorio che abbian |
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Art. 214. |
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Art. 215. Promozione a sorvegliante capoPer le promozioni alla qualifica di sorvegliante capo si applica il disposto del precedente art. 193. |
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Art. 216. Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiutoIl direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo &egra |
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217. Rapporto informativo per gli impiegati con qualifica inferiore ad aiutoIl rapporto informativo per il personale delle carriere direttive con qualifica inferiore ad aiuto od |
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Art. 218. Distacco temporaneoNell'interesse del servizio il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, sentito l |
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Art. 219. Attività professionale consentita |
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Art. 220. Collocamento a riposo del direttore generale |
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Capo II - Ministero degli Affari Esteri |
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Sezione I - Consiglio di amministrazione e Commissione di disciplina |
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Art. 221. Consiglio di amministrazioneIl Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri è composto: a) dal Ministro, che lo presiede; |
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Art. 222. Commissione di disciplinaLa Commissione di disciplina per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri è c |
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Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale |
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Art. 223. Ammissione alle carriere direttiveAi concorsi di ammissione alle carriere diplomatico-consolare, per l'emigrazione, carriera commerciale, per l'Oriente e per la st |
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Art. 224. Periodo di provaIl periodo di prova nelle carriere di cui all'articolo precedente ha la durata di mesi dodici, di cui |
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Art. 225. Funzioni all'esteroIl personale in servizio all'estero assume la qualifica corrispondente alle funzioni delle quali &egr |
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Art. 226. Carriera per l'OrienteLa carriera per l'Oriente comprende impiegati specializzati in vari settori per l'Asia e per l'Africa |
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Art. 227. Promozioni nella carriera diplomatico-consolareLe promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a distinto nel precedente triennio ed a buono nei due anni anteriori a tale triennio. |
|
Art. 228. Promozioni nelle altre carriereLe promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Ori |
|
Art. 229. Divieto di cariche onorificheNon è consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre carriere o da altr |
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Art. 230. RinvioLe disposizioni contenute nel R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2006, ad eccezione dell'art. 3 che è |
|
Art. 231. Collocamento a disposizioneGli ambasciatori, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe ed i consiglie |
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Art. 232. |
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Art. 233. Disposizione transitoriaLe disposizioni previste dal primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due anni nella qualifica, non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore della L. 13 febbraio 1952, n. 106. Agli i |
|
Sezione III - Disposizioni comuni a tutte le carriere |
|
Art. 234. Esami di avanzamentoIl concorso per esame speciale previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'art. 365 del present |
|
Art. 235. Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione all'estero del personale amministrativoAi fini del trattamento di quiescenza è aumentato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del Ministro per gli affari |
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Capo III - Ministero dell'interno |
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Sezione I - Personale dell'amministrazione civile |
|
Art. 236. Riserva di posti nella nomina di prefettoI posti di prefetto previsti in organico debbono essere coperti, per almeno tre quinti, dal personale |
|
Art. 237. Collocamento a disposizione dei prefettiI prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposiz |
|
Art. 238. Collocamento a riposo dei prefetti per ragioni di servizioI prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 6 del T.U. |
|
Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato |
|
Art. 239. Giunta del Consiglio superiore |
|
Art. 240. Scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica per il personale degli archivi di Stato |
|
Art. 241. Promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2ª classe e direttore cupo di 2ª classe |
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Art. 242. Nomina a soprintendente dell'archivio centrale e conferimento della qualifica di ispettore generale |
|
Art. 243. Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e di archivista |
|
Art. 244. Speciali casi di incompatibilità per il personale degli archivi di Stato |
|
Sezione III - Personale della pubblica sicurezza |
|
Art. 245. Rapporto dei prefetti al termine del periodo di prova per i volontari di pubblica sicurezzaTrascorso il periodo di prova i prefetti riferiscono se i volontari di pubblica sicurezza abbiano dim |
|
Art. 246. Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi specialiI funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servi |
|
Art. 247. Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziariaPer i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria rimangono |
|
Art. 248. Avanzamento del personale di pubblica sicurezza per merito straordinarioPer l'avanzamento alle qualifiche inferiori a vice questore rimane ferma l'applicabilità dell' |
|
Art. 249. Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizioGli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su proposta del Consiglio di |
|
Art. 250. Compiti degli aiutanti di poliziaGli aiutanti di polizia hanno l'incarico di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella tratt |
|
Art. 251. Accesso alla qualifica di aiutante di poliziaAi posti disponibili nella qualifica di aiutante di polizia della carriera esecutiva del personale de |
|
Sezione IV - Personale dei servizi antincendi |
|
Art. 252. Procedimento e sanzioni disciplinari per il personale dei servizi antincendiAl personale della carriera direttiva dei servizi antincendi si applicano il procedimento e le sanzio |
|
Capo IV - Ministero delle finanze |
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Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale |
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Art. 253. Accesso alla carriera direttiva |
|
Art. 254. Scuola di perfezionamentoIl Ministero delle finanze è autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecni |
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Art. 255. Nomina a statisticoLa nomina a statistico nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, equiparato a tutti gli effet |
|
Art. 256. Attribuzioni di funzioni ispettiveLe funzioni ispettive relative ai servizi dell'imposta generale sull'entrata e della finanza straordi |
|
Art. 257. Carriera degli agenti agronomi |
|
Art. 258. Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo |
|
Sezione II - Personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali |
|
Art. 259. Promozione a qualifiche superiori ad assistente disegnatore e computista |
|
Sezione III - Personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette |
|
Art. 260. Promozione a primo ufficiale |
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Sezione IV - Personale dei laboratori chimici |
|
Art. 261. Attribuzione della qualifica di direttore dei laboratori chimiciLa qualifica di direttore dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette è conf |
|
Sezione V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari |
|
Art. 262. Attribuzioni di funzioni ispettiveI direttori di 1ª classe, di 2ª classe ed i vice direttori della carriera direttiva dell'am |
|
Art. 263. Nomina a conservatore di 2ª classeLa nomina alla qualifica di conservatore di 2ª classe dei registri immobiliari è conferit |
|
Art. 264. Promozione a conservatore di 1ª classeLa promozione alla qualifica di conservatore di 1ª classe dei registri immobiliari si consegue m |
|
Art. 265. Riserve di postiIl passaggio alle qualifiche superiori a conservatore di 2ª classe dei registri immobiliari, ai |
|
Art. 266. Carriera dei cassieriFermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella |
|
Art. 267. Reggenza di ufficiFermo restando il disposto dell'art. 31, comma terzo, all'impiegato della carriera speciale di concet |
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Capo V - Ministero del tesoro |
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Sezione I - Ispettori per i servizi della direzione generale del tesoro |
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Art. 268. |
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Sezione II - Ispettori per i servizi della direzione generale degli Istituti di previdenza |
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Art. 269. |
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Art. 270. Norma transitoriaI posti della soppressa qualifica di vice ispettore per i servizi della direzione generale degli Isti |
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Sezione III - Attuari per i servizi della direzione generale degli Istituti di previdenza |
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Art. 271. |
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Art. 272. |
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Art. 273. |
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Sezione IV - Personale della Ragioneria Generale dello Stato |
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Art. 274. Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativiI rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compil |
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Art. 275. Nomina ed impiegoLa nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio. Ai predetti concorsi possono partecipare: a) gli impiegati delle carriere d |
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Capo VI - Ministero della pubblica istruzione |
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Sezione I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale |
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Art. 276. Nomina ad ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed elementareI posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio, cui è ammesso a partecipare il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea: a) p |
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Art. 277. Ripartizione dei posti di organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnicaIl Ministro provvede, nel limite del contingente dei posti di organico, alla ripartizione del numero |
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Art. 278. Valutazione di servizio precedente nella carriera degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnicaIl servizio prestato nella carriera di provenienza in qualifica equiparata o superiore, per il tratta |
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Art. 279. Nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichità e belle artiLa nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichità e belle arti è conferita in seguito a c |
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Art. 280. Nomina ad ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicaleIl posto di ispettore centrale di 1ª classe attribuito alla categoria degli ispettori per l'istr |
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Art. 281. Ripartizione dei posti di organico nella carriera degli ispettori centrali per le antichità e belle arti e per l'istruzione musicaleNei bandi di concorso è specificato a quale delle categorie previste, rispettivamente, dagli a |
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Sezione II - Personale dei Provveditorati agli studi |
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Art. 282. Conferimento di posti di provveditore agli studiAlla qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe si accede: a) per la metà dei posti disponibili, mediante promozione dei vice provveditori, ai sensi degli artt. 166, 167 e 369; |
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Art. 283. Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classeLa promozione a provveditore agli studi di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrut |
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Art. 284. Valutazione di anzianitàPer il personale previsto dalla lettera b) dell'art. 282 il servizio prestato nella carriera di prove |
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Art. 285. Nomina definitiva a provveditore agli studiLa nomina a provveditore agli studi di 1ª o di 2ª classe disposta in seguito al concorso pe |
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Sezione III - Personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti |
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Art. 286. Promozione a direttore di 1ª classeLa promozione alla qualifica di direttore di 1ª classe della carriera direttiva delle soprintend |
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Art. 287. Nomina a vice disegnatoreLa nomina in prova alla qualifica di vice disegnatore nella carriera di concetto delle soprintendenze |
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Art. 288. Nomina ad aiutante ed a restauratoreLa nomina in prova alle qualifiche di aiutante e di restauratore nelle carriere esecutive delle sopri |
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Art. 289. Promozione a primo custodeLa promozione alla qualifica di primo custode nella carriera ausiliaria delle soprintendenze alle ant |
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Sezione IV - Personale dell'Istituto centrale del restauro |
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Art. 290. Promozione alle qualifiche superiori nella carriera direttivaGli impiegati con qualifiche di chimico e di fisico della carriera direttiva dell'Istituto centrale d |
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Art. 291. Promozioni alle qualifiche superiori nella carriera di concettoLe promozioni alle qualifiche superiori a quelle iniziali nella carriera di concetto dell'Istituto ce |
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Sezione V - Personale della Calcografia nazionale, dell'Opificio delle pietre dure e del Gabinetto fotografico nazionale |
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Art. 292. Nomina a direttoreLa nomina alla qualifica di direttore della Calcografia nazionale, dell'Opificio delle pietre dure e |
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Sezione VI - Personale del Gabinetto nazionale delle stampe |
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Art. 293. Nomina a direttoreLa nomina in prova alla qualifica di direttore del Gabinetto nazionale delle stampe si consegue media |
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Art. 294. Carriera del direttoreIl direttore del Gabinetto nazionale delle stampe e promosso, previo giudizio favorevole del Consigli |
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Sezione VII - Personale dei convitti nazionali |
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Art. 295. Nomina a vice rettore aggiunto di 3ª classeLa nomina in prova alla qualifica di vice rettore aggiunto di 3ª classe nella carriera direttiva |
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Art. 296. Promozione a vice rettore aggiunto di 1ª classeLa promozione alla qualifica di vice rettore aggiunto di 1ª classe nella carriera direttiva dei |
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Art. 297. Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classeAi fini del computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli scrutini per la promozione |
|
Art. 298. Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettoreAi fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto |
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Art. 299. Nomina a vice economoLa nomina in prova alla qualifica di vice economo nella carriera di concetto dei convitti nazionali s |
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Sezione VIII - Personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica magistrale e tecnica |
|
Art. 300. Personale di segreteria, vigilanza e di servizioRestano salvi i posti di ruolo del personale tecnico e ausiliario delle università ed istituti |
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Art. 301. Assunzione del personale femminile nella carriera del personale ausiliarioLe donne accedono alla qualifica di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica |
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Capo VII - Ministero dei lavori pubblici |
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Sezione I - Personale dell'Amministrazione centrale |
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Art. 302. Scrutini di promozione alle qualifiche superiori a direttore di sezionePer le promozioni alle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione nella carriera di |
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Art. 303. Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubblicheIl personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale può essere utilizzato presso |
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Sezione II - Personale delle nuove costruzioni ferroviarie |
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Art. 304. Stato giuridico ed economicoAl personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D.L. 4 agosto 1924, n. 1262, art. 1, e a |
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Capo VIII - Ministero dell'agricoltura e delle foreste |
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Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica |
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Art. 305. Concorso per la nomina a direttore straordinario |
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Art. 306. Svolgimento della carriera dei direttori |
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Art. 307. Nomina a direttore |
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Art. 308. Approvazione dei lavori delle Commissioni |
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Art. 309. Trasferimento del direttore |
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Art. 311. Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari |
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Art. 312. Disposizioni particolari per i direttori |
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Art. 313. Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal Consiglio nazionale delle ricercheIl personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'art. 5, primo comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450, i |
|
Art. 314. Nomina a sperimentatoreLa nomina a sperimentatore nel ruolo del per |
|
Art. 315. Svolgimento della carriera degli sperimentatori |
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Art. 316. Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di 2ª classe provenienti dal Consiglio nazionale delle ricercheIl personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'articolo 6, primo comma, del D.P.R. |
|
Art. 317. Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografichePresso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica può essere utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categori |
|
Sezione II - Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche già dell'ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria |
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Art. 318. Nomina ad ecologo aggiuntoLa nomina ad ecologo aggiunto si consegue mediante concorso pubblico per esami consistente in una prova scritta, |
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Art. 319. Promozione ad ecologo superioreLa qualifica di ecologo superiore è conferita, mediante concorso per titoli ed esami, agli eco |
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Art. 320. Promozione a vice direttoreLa qualifica di vice direttore nel ruolo di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversit& |
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Art. 321. Promozione a direttoreIl direttore dell'ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità |
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Sezione III - Personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche |
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Art. 322. RinvioNei riguardi del personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori del |
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Sezione IV - Personale per i servizi statistico-economici di cui alla tabella allegata alla L. 22 febbraio 1951, n. 64 |
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Art. 323. Trattamento di quiescenza ed esami di promozioneAl personale nominato in attuazione dell'art. 9 della L. 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni del presente d |
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Capo IX - Ministero dell'industria e commercio |
|
Sezione I - Organi e personale delle stazioni sperimentali |
|
Art. 324. Consiglio di amministrazione per le stazioni sperimentali |
|
Art. 325. Nomina degli assistenti |
|
Art. 326. Periodo di prova degli assistenti |
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Art. 327. Promozione a vice direttore |
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Art. 328. Nomina a direttore straordinario |
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Art. 329. Promozione a direttore ordinario di stazione sperimentale |
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Art. 330. Carriera dei direttori |
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Art. 331. Periodo di prova dei vice periti analisti |
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Sezione II - Personale del corpo delle miniere |
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Art. 332. Corsi di perfezionamento per il personale della carriera direttiva del corpo delle miniereIl Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del servizio minerario e metallurgico e del s |
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Art. 333. Corsi di perfezionamento per il personale della carriera di concetto del corpo delle miniereIl Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di fare compiere ai vice periti o periti ag |
|
Art. 334. Conferimento della qualifica di agente tecnico preparatoreI posti di agente tecnico preparatore sono conferiti in seguito a domanda, su designazione del Consiglio di |
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Sezione III - Personale del servizio metrico |
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Art. 335. Promozione ad ispettore capo interregionaleFermo restando il disposto dell'art. 178, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad |
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Capo X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
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Sezione I - Disposizioni comuni alle varie carriere |
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Art. 336. Incarichi ispettiviPer le ispezioni sia presso gli uffici centrali che periferici, sia presso gli enti vigilati, il Mini |
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Sezione II - Personale dell'Ispettorato del lavoro |
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Art. 337. Mansioni ispettive del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoroAgli impiegati della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro possono essere attribuit |
|
Sezione III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione |
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Art. 338. Promozione a ispettore generaleLa promozione alla qualifica di ispettore generale nella carriera del personale degli uffici del lavo |
|
Art. 340. Anzianità di servizio del personale inquadrato ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, numero 520L'anzianità di servizio maturata dal personale che ha conseguito l'inquadramento ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (tabella |
|
Art. 341. Riduzione di anzianitàPer la prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli ruoli ai sensi del D |
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Art. 342. Indisponibilità di postiIl personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione non immesso nei ruoli organici conti |
|
PARTE QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni |
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TITOLO I - Ruoli aggiunti |
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Capo I - Carriere |
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Art. 344. Ruoli aggiuntiI ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche: per le carriere direttive: le qualifiche di consiglier |
|
Art. 345. Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutiveSalva l'osservanza delle disposizioni per le |
|
Art. 346. Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario |
|
Art. 347. Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici |
|
Art. 348. Esami di promozione degli impiegati dei ruoli aggiuntiGli impiegati collocati nei ruoli aggiunti i quali abbiano maturato nei ruoli transitori e nei ruoli |
|
Art. 349. Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei contiGli impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive della Corte dei conti a norma del |
|
Art. 350. Trattamento economico del personale dei ruoli aggiuntiAl personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualif |
|
TITOLO II - Invalidi di guerra e di servizio - Personale proveniente dai sottufficiali - Personale in servizio al 23 marzo 1939 |
|
Capo I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera |
|
Art. 351. Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizioFermo il disposto dell'articolo 5, l'assunzione agli impieghi civili dello Stato degli invalidi e mut |
|
Art. 352. Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei Corpi di polizia |
|
Art. 353. Promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerraGli applicati invalidi di guerra sono, al compimento del terzo aumento periodico di stipendio, promos |
|
Art. 354. Promozione a primo archivista degli impiegati provenienti dai sottufficiali |
|
Art. 355. Promozione ad usciere capo degli uscieri invalidi di guerraGli uscieri invalidi di guerra sono, al compimento del quarto aumento periodico di stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di usciere capo mediante scrutinio per merito assoluto, indipendentemente dalle promozioni conferibili per vacanze di posti. |
|
Art. 356. Disposizione speciale per il personale in servizio al 23 marzo 1939Agli effetti dell'ammissione al concorso per merito distinto, ed all'esame di idoneità per la prom |
|
PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie |
|
TITOLO I - Stato giuridico |
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Capo I - Disciplina - Esodo volontario |
|
Art. 357. Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956 si applicano le sanzioni pr |
|
Art. 358. Procedimenti già trasmessi alle Commissioni di disciplinaI procedimenti disciplinari, già trasmessi alle commissioni di disciplina ai sensi dell'art. 69 ultimo comma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e dei quali, alla data de |
|
Art. 359. Procedimenti non trasmessi alle Commissioni |
|
Art. 360. Proroga dell'esodo volontarioLe disposizioni di cui alla L. 27 febbraio 1955, n. 53 concernente l'esodo volontario dei dipendenti |
|
TITOLO II - Carriere |
|
Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959 |
|
Art. 361. Promozioni a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili al 30 giugno ed al 31 dicembre 1957La promozione a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili fino al 31 dicembre 1957 si consegue mediante: a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni; b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365; c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 163. Il concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono entrambi indetti e si ritengono espletati il 30 giugno ed il 31 dicembre per i posti disponibili alle date medesime. Immediatamente dopo l'approvazione delle graduatorie dei due concorsi di cui alle lettere a) e b) è tenuto lo scrutinio per merito comparativo tra gli scrutinandi alle stess |
|
Art. 362. Promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959La promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959 si consegue mediante: |
|
Art. 363. Promozioni ad archivista per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958La promozione ad archivista si consegue per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958, mediante: |
|
Art. 364. Promozioni a vice direttore per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957.La nomina alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali previste dalla parte II, titolo V, del presente decreto si consegue per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957, mediante: a) concorso per esami di cui all'art. 196; |
|
Art. 365. Concorso per esame specialeIl concorso per esame speciale già previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, e di cui alla lettera b) degli articoli 361, 362, 363 e 364, consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione cui appartiene il candidato. Salvo quanto previsto dall'art. 364 al concorso per esame speciale sono ammessi: a) gli impiegati nominati in ruolo organico in base a concorsi banditi entro il 31 dicembre 1951 che, alla data del bando di |
|
Art. 366. Decorrenza delle promozioni conseguite mediante esame speciale |
|
Art. 367. Composizione della Commissione e procedura del concorso specialePer la composizione delle Commissioni giudicatrici, il procedimento degli esami e le votazioni minime |
|
Art. 368. Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di 1ª classeGli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di consigliere di 1ª classe o che a tale qualifica pervengono mediante gli esami previsti dall'art. 361 del presente decreto e dall'art. 74 del D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 16, possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante: a) sc |
|
Art. 369. Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal grado di capo sezioneAi fini della prima applicazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, fermi restando il possesso al 31 d |
|
Art. 370. Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretarioGli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di segretario o che a tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dal precedente art. 362 e dell'art. 78 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione a primo segretario m |
|
Art. 371. Promozione a primo archivista degli impiegati inquadrati nella qualifica di archivistaGli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di archivista o che a tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dall'articolo 363 e dall'art. 81 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 1 |
|
Art. 372. Riduzione dei periodi di permanenza per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale, primo archivistaI periodi di permanenza prescritti per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale e primo archivista sono ridotti ne |
|
Art. 373. Anzianità acquisiteGli impiegati in servizio al 1° luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti l'anzianità complessiva di cui sono in possesso. |
|
Art. 374. Determinazione del trattamento economico del personale in servizioAgli impiegati in servizio al 1° luglio 1956 sono attribuiti gli stipendi delle qualifiche nelle |
|
Art. 375. Inquadramento nelle nuove qualificheIn tutti i casi nei quali si deve ancora provvedere all'equiparazione ed all'inquadramento di persona |
|
Art. 376. Norme sullo svolgimento degli esamiLe norme sullo svolgimento degli esami di ammissione alle carriere e sullo svolgimento dei concorsi e |
|
Art. 377. Personale con ordinamento particolareLe disposizioni degli artt. 361, 362, 363, 365, 366 e 367 si applicano al personale statale delle var |
|
Art. 378. Riconoscimento di anzianità agli ex combattenti partecipanti ad esami riservatiIn favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati bandit |
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Art. 379. Retrodatazione di nomina di vincitori di concorsi annullatiAi soli fini del computo del servizio utile per il trattamento di quiescenza, è retrodatata al |
|
PARTE SESTA - Disposizioni finali |
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TITOLO I - Incarichi speciali - Applicabilità - Entrata in vigore |
|
Art. 380. Conferimento di speciali incarichi |
|
Art. 381. Forma dei provvedimenti riguardanti lo stato del personaleI provvedimenti riguardanti lo stato del personale per i quali occorre la deliberazione del Consiglio |
|
Art. 382. Ruoli organiciLe dotazioni dei ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto rimangono stabilite d |
|
Art. 383. Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanzeCon legge ordinaria sarà provveduto all'unificazione dei ruoli e delle carriere del personale |
|
Art. 384. ApplicabilitàLe disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato, salve le |
|
Art. 385. Norme incompatibiliSono abrogati il R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive integrazioni e modificazioni, il R.D. 30 |
|
Art. 386. DecorrenzaIl presente testo unico ha effetto dal 1° aprile 1957, salva la diversa decorrenza prevista dall' |
|
ALLEGATO - CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVOOmissis |
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