Articolo abrogato dalla L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. L’articolo 202 così recitava: “Art. 202. Assegno personale nei passaggi di carriera - Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.”

Dalla redazione