Articolo abrogato dal D. Leg.vo 29/10/1999, n. 454. L’Articolo 312 così recitava: “Art. 312. Disposizioni particolari per i direttori - Nei riguardi dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica non si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III, capi I e II, e della parte seconda, titoli I, VI, VII, artt. 205 e 206, del presente decreto e le attribuzioni della commissione di disciplina e del Consiglio di amministrazione sono demandate alla sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.”

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