Il D.P.R. 20/04/1994, n. 349, come modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 16/12/1994, n. 293), ha disposto l'abrogazione dell'ultimo comma del presente articolo. Si intendono, pertanto, ripristinati i commi da 1 a 8, in precedenza erroneamente abrogati. La suddetta modifica entra in vigore il 16/12/1994.

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