Articolo abrogato dal D. Leg.vo 31/03/1998, n. 80 e dal D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165. L’articolo 32 così recitava: Art. 32. Trasferimenti - L'Amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio.

I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento.”

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