Articolo abrogato dal D.P.R. 30/09/1963, n. 1409. L’articolo 243 così recitava: “Art. 243. Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e di archivista - Non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «mediocre» agli archivisti che, tenuti a frequentare le scuole di paleografia e di archivistica, trascurino senza giustificati motivi la frequenza dei corsi o nell'esame finale non conseguano il diploma di idoneità.”

Dalla redazione