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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 10/04/2015, n. 15
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/02/2024, n. 1
- L.R. 28/12/2023, n. 19
- L.R. 02/08/2023, n. 17
- L.R. 29/12/2021, n. 22
- L.R. 27/12/2019, n. 31
- L.R. 28/12/2017, n. 30
- L.R. 10/07/2017, n. 17
- L.R. 30/12/2015, n. 29
- Avviso di rettifica in B.U. 22/04/2015, n. 13
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DI RIORDINO |
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Art. 1. - (Oggetto)1. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città |
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Art. 2. - (Principi)1. La Regione nel processo di riordino individua l’ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna fun |
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Art. 3. - (Città metropolitana di Genova)1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. 2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolit |
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Art. 4. - (Funzioni delle province)1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto che: a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, l’attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell’Ente di area vasta; b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, l |
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Art. 5. - (Attribuzione di funzioni alla Regione)1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana: a) difesa del suolo; b) turis |
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Art. 6. - (Esercizio delle funzioni da parte dei comuni)1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le |
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Art. 7. - (Accordi)1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino è e |
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Art. 8. - (Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie)1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015. 2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonché il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per |
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Art. 9. - (Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana)1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla l. 56/2014 e successi |
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Art.10 - (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7 da stipularsi entro il 31 dicembre 2015. 2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i c |
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TITOLO II - PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO |
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CAPO I - COMPETENZE |
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Art. 11 - (Finalità)1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un’efficace gestione del territorio |
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Art. 12. - (Competenze della Regione)1. Ai sensi dell’articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo. |
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Art. 13. - (Competenze dei Comuni)1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo: a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condi |
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Art. 14. - (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: |
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CAPO II - AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE |
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Art. 16. - (Principi generali) |
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Art. 17. - (Autorità di bacino regionale) |
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Art. 18. - (Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) |
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Art. 19. - (Competenze della Giunta regionale) |
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Art. 20. - (Comitato tecnico di bacino) |
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Art. 21. - (Compiti del Comitato) |
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Art. 22. - (Funzionamento del Comitato) |
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Art. 23. - (Funzioni del Segretario generale) |
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Art. 24. - (Funzionamento dell'Autorità di bacino) |
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Art. 25. - (Formazione del piano di bacino) |
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Art. 26. - (Varianti al piano di bacino anche stralcio) |
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Art. 27. - (Norme finali e transitorie)1. N20 |
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Art. 28. - (Abrogazione di norme) |
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TITOLO III - PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TURISMO |
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CAPO I - Omissis
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CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014, N. 32 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE) |
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Art. 39. - (Inserimento dell’articolo 57-bis della l.r. 32/2014) |
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Art. 40. - (Inserimento dell’articolo 66-bis della l.r. 32/2014) |
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CAPO III - CAPO VI Omissis
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TITOLO IV - TITOLO VII OMISSIS
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TITOLO VIII - PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI SPORT |
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CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT) |
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Art. 150. - (Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ivi compresi |
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Art. 151. - (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 40/2009)1. L’articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 6 - (Ulteriori funzioni della Regione) 1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma region |
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Art. 152. - (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 40/2009)1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di durata triennale” sono sostituite dalle seguenti: “di durata quinquennale”. |
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Art. 158. - (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 40/2009)1. Al comma 5 dell’art |
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Art. 159. - (Abrogazione dell’articolo 56 della l.r. 40/2009)1. L’articolo 56 della |
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Art. 160. - (Abrogazione dell’articolo 59 della l.r. 40/2009)1. L’articolo 59 della |
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TITOLO IX - Omissis
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TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 170. - (Norme transitorie)1. Nell’ambito delle leggi di riordino di cui all’articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma. 2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l’anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale. Per gli anni 2018, 2019, 2020 la percentuale di riserva è del 73 per cento, e così anche per il triennio 2024-2026. N8 3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla l.r. 18/1999 e |
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Art. 171. - (Norme finali)1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015. 2. Entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulte |
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Art, 172 - Omissis
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Art. 173. - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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