Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 22, così recitava:

"Art. 25. - (Formazione del piano di bacino)

1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.

2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni successivi all’espressione del parere di cui al comma 2. Dalla data di adozione del piano si applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all’articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta.

7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il parere della Città metropolitana e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all’esame del Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni.

8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni.

9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione del medesimo.

11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato nel sito web della Regione."

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