Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 22, così recitava:

"Art. 19. - (Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:

a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all’articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 26, comma 3;

b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 26, comma 5;

c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;

d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino;

e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);

g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino;

h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo."

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