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Sent.C. Cass. 13/04/1988, n. 2932

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1. Geometri - Incarico professionale - Recesso del committente - Compenso ex art. 10 della Tariffa - Utilità meno dell'opera per il committente - Irrilevanza.
1. L'art. 10 L. 2 marzo 1949 n. 144 (approvazione delle tariffe professionali dei geometri e l'art. 2237 C.c. attribuiscono al Committente il diritto di recedere dal contratto d'opera professionale senza annettere alcun rilievo alla causa del recesso di tale soggetto, che perciò è tenuto a corrispondere al professionista il compenso per la parte di lavoro svolta e per gli esborsi sostenuti, indipendentemente dall'utilità che ad esso Committente sia derivata dall'opera del professionista, essendo tale criterio limitativo applicabile solo nel caso di recesso di quest'ultimo. (M.d.r.)

1. La sentenza si riferisce ad un geometra e non ad un ingegnere o architetto e abbiamo perciò corretto la massima d'ufficio scrivendovi « art. 10 L. 2 marzo 1949 n. 144 (approvazione delle tariffe professionali dei geometri) », anziché « art. 10 L. 2 marzo 1949 n. 143 (approvazione delle tariffe professionali degli ingegneri e architetti) ». In tema di recesso del committente dal contratto di prestazione d'opera professionale con un ingegnere o architetto, ved. Cass. 26 gennaio 1985 n. 401R che rileva la divergenza dell'art. 10 L. 2 marzo 1949 n. 143 dalla disciplina comune di cui all'art. 2237 C.c.
L. 2 marzo 1949 n. 144, art. 10

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