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Sent.C. Cass. 11/09/2009, n. 19700

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1. Ingegneri e architetti - Incarico professionale - Da P.A. - Recesso del committente - Applicabilità dell’art. 10, c.2, L. 49/143 - Conseguenze
1. L’art. 10, c. 2, della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con L. 2 marzo 1949 n. 143, nell’attribuire al professionista il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di sospensione dell’incarico dovuta a cause da lui non dipendenti, trova applicazione anche nell’ipotesi di recesso del committente, consentendo al professionista di provare la condotta colpevole di quest’ultimo, ai fini del conseguimento dell’integrale ristoro del danno, e configurando quindi una vera e propria obbligazione risarcitoria, distinta da quella indennitaria prevista dal comma 1 della medesima disposizione, derivante dal mero fatto dell’intervenuta revoca dell’incarico, e con essa non cumulabile, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente, e che l’indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore.

1. Conf. Cass. 26 gennaio 1985 n. 401 R. Ved. C. Cost. 24 luglio 2000 n. 336 R.
(Cod. civ. artt. 2230, 2237; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 10, c.2)

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