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Sent.C. Cass. 12/07/1995, n. 7606

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1. Professionisti - Incarico professionale - Apposizione di termine finale - Recesso anticipato del cliente - Risarcimento danni - Liquidazione - Criterio - Concorso di colpa ex art. 1227 Cod. civ. - Rilevanza.
1. Nell'ipotesi di rapporto d'opera professionale al quale sia stato apposto un termine finale (inteso unicamente a determinare la durata massima del rapporto), il risarcimento del danno cagionato dal recesso anticipato del cliente deve essere liquidato secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e segg. Cod. civ., avuto riguardo alla peculiarità del rapporto - di carattere fiduciario - ed alle singole clausole di esso; in particolare, pur potendo il danno concretarsi nella mancata percezione, da parte del professionista, dei compensi che gli sarebbero spettati durante il periodo compreso fra la data dell'anticipata cessazione del rapporto e quella della sua scadenza contrattuale, è compito del giudice procedere ex officio all'accertamento di tutti i fattori causali del pregiudizio subìto dal professionista e dell'eventuale concorso di colpa del medesimo, rilevante ai sensi dell'art. 1227 1° comma Cod. civ., secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate; compete invece al debitore provare i danni (a norma dell'art. 1227 2° comma Cod. civ.) che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

1. Ved. Cass. 12 luglio 1993 n. 7672[R=W12L937672].
Cod. civ. artt. 1223 e 1227, 1° e 2° c.

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