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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 22/04/2014, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 02/11/2022, n. 12
- L.P. 29/12/2016, n. 20
- L.P. 30/12/2015, n. 21
- L.P. 30/12/2014, n. 14
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Capo I - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale |
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Art. 5 - Art. 7 - Omissis |
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Art. 8 - Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità |
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Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport), e altre disposizioni in materia di finanza locale1. - 7. Omissis 8. Per coordinare gli interventi di edilizia scolastica di competenza comunale con |
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Art. 10 - Disposizione transitoria in materia di applicazione della tariffa per il servizio idrico1. Per contribuire agli interventi di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, f |
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Art. 11 - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di società pubbliche |
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Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di storni di fondi |
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Art. 13 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)1. All'articolo 21 della legge provinciale n. 16 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 le parole: "a cadenza annuale" sono soppresse; b) nel comma 2, dopo le parole: "di sviluppo del SINET (PGSS)" sono inserite le seguenti: ", avente una durata non superiore a tre anni e aggiornabile annualmente"; |
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Art. 17 - Fondo per la realizzazione di opere pubbliche1. A seguito della riprogrammazione delle opere effettuata in sede di manovra finanziaria di assestamento 2014 la Giunta provinciale è autorizzata a istituire un fondo da utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche, fermo restando il rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 79 |
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Art. 18 - Art. 21 - Omissis
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Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale |
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Art. 24 - Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Modificazioni di disposizioni connesse alla riorganizzazione di organi collegiali1. Alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 dell'articolo 81 le parole: "provvedono rispettivamente il comitato per i prodotti geneticamente non modificati di cui all'articolo 82 e" sono sostituite dalle seguenti: "provvede"; b) nel comma 1 dell'articolo 83 le parole: "la sottopone all'istruttoria del comitato, corredandola di un'apposita relazione illustrativa. Il comitato" sono soppresse; c) nel comma 3 dell'articolo 83 le parole: "il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente"; d) nei commi 1 e 4 dell'articolo 84 le parole: "il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente"; e) nel comma 1 dell'articolo 88 le parole: "del comitato e" sono soppresse. 2. Alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agr |
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Capo VI - Disposizioni in materia di infrastrutture e di lavori pubblici |
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Art. 31 - Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)1. Nel comma 13 dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici, dopo le parole: "l'affidamento di concorsi di progettazione" sono inserite le seguenti: "e di concorsi di idee". 2. All'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: "e, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, agli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche" sono soppresse; b) nel comma 3 le parole: "e incarichi" sono soppresse. 3. Nel comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici, dopo le parole: "nel regolamento di attuazione." sono inserite le seguenti: "Per determinare i corrispettivi da porre a base delle procedure di affidamento degli incarichi previsti da questo articolo si applica la normativa statale." 4. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente: "Art. 21-bis (Concorso di idee) — 1. Per predisporre il documento preliminare di progettazione o lo studio di fattibilità di un'opera pubblica le amministrazioni aggiudicatrici possono indire un concorso di idee. 2. In caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storicoartistico e conservativo nonché tecnologico l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di idee. 3. I concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria sono svolti nel rispetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, selezionando almeno cinque soggetti. |
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Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 72 (Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 251. Il comma 1 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente: "1. La Provincia istituisce l'osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali, per assicurare il monitoraggio delle fasi di realizzazione delle tratte d'accesso sud al corridoio del Brennero nel territorio provinciale e l'integrazione intermodale delle connesse infrastrutture ferroviarie, stradali e logistiche, anche in relazione alla salvaguardia dell'ambiente, della tutela sociale, della salute e della sicurezza sul lavoro, all'efficacia delle relazioni con la popolazione e delle esigenze di trasparenza, informazione e partecipazione." 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 |
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Capo VII - Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro |
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Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)1. All'articolo 8 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: "l'apertura, l'ampliamento della superficie e il trasferimento di sede" sono sostituite dalle seguenti: "l'apertura e l'ampliamento della superficie"; b) nel comma 4 le parole: "per il trasferimento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'apertura"; c) nel comma 4 le parole: "Il trasferimento è autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: "L'apertura è autorizzata". 2. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "l'apertura, l'ampliamento della superficie e il trasferimento di sede" sono sostituite dalle seguenti: "l'apertura e l'ampliamento della superficie". 3. All'articolo 10 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3 le parole: "e il trasferimento di sede" sono soppresse; b) nel comma 3 le parole: "sono soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto"; c) nel comma 4 le parole: ", a prescindere dalle quote di superficie assegnate ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei criteri urbanistici stabiliti dall'articolo 13"; d) nel comma 4 le parole: "Nei centri commerciali al dettaglio la percentuale di ampliamento si applica a ciascun settore merceologico rappresentato all'interno del centro." sono soppresse; e) il comma 5 è abrogato; f) nel comma 6 le parole: "i commi 2 e 3 e l'articolo 11 nel caso di apertura, ampliamento o trasferimento" sono sostituite dalle seguenti: "i commi 2, 4 e l'articolo 11 nel caso di apertura o ampliamento"; g) il comma 8 è abrogato. 4. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: ", trasferimenti o nuove aperture" sono sostituite dalle seguenti: "o aperture". 5. Nel comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sul commercio 2010 dopo le parole: "presenze nel mercato" sono inserite le seguenti: "e sono in p |
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Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente: "3-ter. Gli interventi di cui al comma 1 non devono produrre effetti distorsivi della concorrenza del mercato provinciale in cui sono concessi." 2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono inserite le parole: "Se gli obblighi e i vincoli fissati ai sensi di questo comma riguardano i livelli occupazionali, il mantenimento e l'aumento degli stessi deve essere assicurato dall'impresa beneficiaria applicando ai propri dipendenti i contratti previsti dal comma 6, lettera c)." 3. Il comma 3 dell'articolo 24-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è abrogato. 4. All'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le finalità del comma 1 e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5-bis e sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa."; b) nel comma 3-bis le parole: "dei costi indicati nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi di avviamento indicati nell |
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Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)1. All'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "I diritti di sicurezza sociale previsti da questa legge, compresi quelli individuati in attuazione dell'articolo 1 (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, sono collegati a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro. Il documento degli interventi di politica del lavoro prevede, con riguardo all'erogazione degli interventi di competenza provinciale, strumenti per il perseguimento delle finalità dell'articolo 7-bis, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 |
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Capo VIII - Disposizioni in materia di turismo e di agricoltura |
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Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - Modificazioni dell'articolo 22-bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)1. All'articolo 22-bis della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 41 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale) |
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Art. 42 - Art. 43 - Omissis
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Capo IX - Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali |
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Art. 44 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), e della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro) |
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Art. 45 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2007 è sostituito dal seguente: "2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate dal comma 1, quando costituiscono requisito d'idoneità per lo svolgimento di specifiche |
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Art. 46 - Art. 51 - Omissis
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Art. 52 - Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 6 del 2009 è inserito il seguente: |
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Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserita la seguente: "e-bis) il diniego del contributo in caso di mancata produzione, unitamente alla domanda, di idonea documentazione attestante il patrimonio finanziario e immobiliare detenuto all'estero dal richiedente;" 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinc |
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Art. 54 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata1. La Giunta provinciale adotta un piano di interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015-2018, secondo le disposizioni di quest'articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Il piano sostituisce, per il quadriennio considerato, il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992. 2. Per gli interventi di acquisto, di acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione da parte di giovani coppie e nubendi possono essere concessi contributi, per la durata massima di venti anni, sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite con la deliberazione prevista dal comma 8. 3. Per l'anno 2016 la Provincia può inoltre concedere contributi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili oggetto di intervento, sulla base di una specifica graduatoria approvata dalla com |
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Art. 55 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 55 - Art. 56 - Omissis |
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Capo X - Disposizioni in materia di scuola, di cultura e di sport |
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Art. 57 - Art. 62 - Omissis |
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Art. 63 - Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 64 - Art. 65 - Omissis
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Capo XI - Disposizioni in materia di protezione civile, di ambiente, di territorio e di foreste |
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Art. 66 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)1. All'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 le parole: "l'agenzia denominata "centrale unica di emergenza"" sono sostituite dalle seguenti: "la centrale unica di emergenza"; b) nel comma 2 le parole: " L'agenzia è incardinata nel dipartimento competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è disciplinata con apposito atto organizzativo della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, che determina anche la data di operatività della centrale unica di emergenza." sono sostituite dalle seguenti: "Le competenze della centrale unica di emergenza sono svolte da una struttura provinciale di secondo livello, che costituisce un'articolazione del dipartimento competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi, disciplinata da un atto organizzativo della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006."; |
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Art. 67 - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 dopo le parole: "sulla base dei criteri individuati nell'allegato A di questa legge." sono inserite le seguenti: ", nel ri |
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Art. 68 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. Alla fine del comma 5 quater dell'articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, sono inserite le seguenti parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste previste da questo comma. Con deliberazione della Giunta provinciale sono inoltre stabiliti i criteri, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, per la selezione delle richieste da applicare quando l'insieme delle richieste presentate risulta incompatibile con la potenzialità dell'impianto e i criteri di ammissibilità delle richieste di deroga ai limiti di emissione indicati dalla tabella indicata da questo comma. La predetta deliberazione può disciplinare l'esclusione del |
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Art. 69 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), in materia di energia1. All'articolo 83 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 70 - Sospensione dei procedimenti di rilascio di concessioni di acque pubbliche1. Per garantire un elevato livello di sostenibilità paesaggistica e ambientale nell'utilizzo delle risorse idriche, la Giunta provinciale approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, un aggiornamento del piano approvato ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; l'aggiornamento è approvato in osservanza delle procedure previste dall'articolo 3, commi 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), ed è volto a garantire che la realizzazione di impianti idroelettrici avvenga tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criter |
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Art. 71 - Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 11 del 1995 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 72 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)1. All'articolo 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 6 le parole: "dagli alvei demaniali" sono sostituite dalle seguenti: "e di |
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Art. 73 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), e della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili)1. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera e) le parole: "e di percorsi ciclopedonali" sono soppresse; b) dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) la manutenzione ordinaria di percorsi ciclopedonali." 2. All'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 74 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'energia è inserita la seguente: "l-bis) lo svolgimento di com |
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Capo XII - Disposizioni finali
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Art. 75 - Omissis
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Art. 76 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabelle - Omissis
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