N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 18, comma 14, della L.P. 30/12/2014, n. 14, così recitava:

“Art. 8 (Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità) — 1. Per fronteggiare la crisi economica in atto la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, promuove la conclusione di un'intesa con il Consiglio delle autonomie locali al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse provinciali destinate alla realizzazione di opere dei comuni e delle comunità già ammesse a finanziamento. L'intesa prevede in particolare, anche in deroga alla vigente disciplina:

a) la revisione dei casi in cui la normativa vigente prevede la proroga o la sospensione dei tempi connessi alle fasi di progettazione, appalto e realizzazione dell'opera, limitandoli a quelli di assoluta straordinarietà;

b) i criteri e le condizioni per la riprogrammazione delle opere ammesse a finanziamento, con salvaguardia delle spese già sostenute, permettendo l'utilizzo parziale di risorse destinate agli interventi soppressi o riprogrammati per nuovi interventi urgenti legati all'erogazione di servizi essenziali obbligatori o per integrare finanziamenti già disposti per opere aventi tali caratteristiche; i criteri possono disciplinare anche i casi in cui la riprogrammazione è condizionata all'affidamento della procedura di appalto all'agenzia prevista dall'articolo 39-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Se necessario ai fini di quest'articolo la Provincia aggiorna i propri strumenti di programmazione.

3. Al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio provinciale, anche a fronte di possibili manovre statali di riduzione della pressione fiscale, la Giunta provinciale può disporre la sospensione delle procedure di finanziamento delle opere dei comuni e delle comunità già ammesse a finanziamento ma non ancora oggetto di concessione. In esito alla riprogrammazione di cui al comma 1 può altresì essere disposta la decadenza dei finanziamenti relativi ad interventi non rientranti nelle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1.”

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